Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2023, n. 10611

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Sentenza
24 ottobre 2023
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24 ottobre 2023

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Sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni telefoniche e ambientali eseguite attraverso l'utilizzo di un c.d. "server di transito", nel quale i dati informatici captati confluiscono per essere traslati agli impianti installati nei locali della Procura della Repubblica senza alcuna possibilità di immagazzinamento o riutilizzo e venendo successivamente cancellati in automatico, giacché in tal caso la registrazione delle operazioni, unico segmento del più complesso procedimento di intercettazione a dover essere effettuato, pena inutilizzabilità, nei locali della Procura della Repubblica, si svolge in tal sede.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2023, n. 10611
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10611
Data del deposito : 24 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

1061 1-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: -Sent. n. sez. 1230 - Presidente - Gaetano De Amicis -UP 24/10/2023 Angelo Costanzo -Relatore - -R.G.N. 20399/2023 Angelo Capozzi Debora Tripiccione TA Di Giovine ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. IL AN, nato a [...] il [...] 2. IL OR, nato a [...] il [...] 3. RN AB, nato a [...] il [...] 4. TU OR AO, nato a [...] il [...] 5. Di GG AO, nato a [...] il [...] 6. RA AO, nato a [...] il [...] 7. AN PP, nato a [...] il [...] 8. AN VI AO, nato a [...] il [...] 9. CH MM, nato a [...] il [...] 10. MO OC, nato a [...] il [...] 11. SP CH, nato a [...] il [...] 12. IN FR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/07/2022 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
1 udito il Sostituto Procuratore generale NI Balsamo, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi di FR IN e OC MO e il rigetto dei ricorsi di NT IL, OR IL, AB RN, OR AO TU, AO Di GG, AO RA, PP AN, VI AO AN AO, NI CH e SP CH;
uditi l'avvocatessa Valentina Castellucci, in difesa di SP CH, l'avvocato VA Rizzuti, in difesa di AN PP e AN ZO AO, l'avvocato NI Turrisi, in difesa di RA AO e, come sostituto processuale dell'avvocatessa Maria Annunziata Gioffrè, in difesa di OC MO, l'avvocato PP Della Monica, in difesa di AO RA, l'avvocatessa Miria Rizzo, in difesa di AN IL e OR IL, l'avvocato CH Giovinco, in difesa di AB RN, l'avvocato Piero Piazza, in difesa di MM CH e FR IN e, per il primo, anche come sostituto processuale dell'avvocato Maurizio Romagna, l'avvocato Valerio Vianello Accoretti, in difesa di AO Di GG, l'avvocato PP Belcastro, in difesa di CH SP, i quali insistono nei motivi dei ricorsi e ne chiedono l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La vicenda processuale riguarda l'attività di una associazione per delinquere ex art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 16) operativa a Palermo fra il settembre 2016 e la data odierna», impegnata nel trasporto di ingenti quantità di cocaina e di HI dalla Campania a Palermo e nel successivo smercio della droga, con correlati diversi reati ex artt. 110 cod. pen. e 73, alcuni aggravati ex art. 80, d.P.R. n. 309/1990. Con sentenza n. 4127 del 4 luglio 2022 la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo a: IN FR [capi 1), - a conclusione di un giudizio abbreviato- 2), 4)], Di GG AO [capi 4), 5), 7), 8), 9), 10), 12), 13), 14), 16), 17)], RN AB [capi 6), 7), 12) e 16], AN VI AO [capo 8)], SP CH [capi 16) e 17)], CH MM, TU OR AO (capi 14) e 15)] MO OC [capi 1) e 4)]. Invece, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado: assolvendo RA AO dal reato descritto nel capo 11) e 2 conseguentemente riducendogli la pena [capi 5), 7), 8), 9), 10), 16), 17), 18)]; riconoscendo la continuazione fra i reati oggetto del presente processo per AN PP [capi 8) e 16)] con quelli giudicati dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 16 maggio 2018 divenuta irrevocabile, e per IL AN [capi 9), 16)] e IL OR [capi 9 e 16)] con quelli giudicati con la sentenza della Corte di appello di Palermo del 13 giugno 2019 divenuta irrevocabile, valutando in tutti i casi più grave il reato descritto nel capo 16) del presente processo e conseguentemente rideterminando la pena.

2. Nei ricorsi presentati dai difensori degli imputati si chiede l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi, riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Ricorsi congiunti di IL AN e IL OR.

2.1.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 74 d.P.R. cit. e vizio della motivazione nel ritenere i ricorrenti partecipi della associazione oggetto del capo 16), sebbene non sia provato che essi intrattennero rapporti con gli altri coimputati con affectio societatis e che conoscessero i programmi della associazione. Si osserva che la re iterazione di possibili reati-fine è soltanto un indizio della esistenza di una associazione e di partecipazione alla stessa.

2.1.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione della legge e vizio della motivazione nel disconoscere le circostanze attenuanti generiche per la - mancata collaborazione processuale, ma trascurando la incensuratezza dei IL e le condizioni di assoggettamento che li indussero a mettere il loro magazzino a disposizione del gruppo criminale - e nel determinare un aumento della pena per la continuazione con i due reati (detenzione di 10 chilogrammi di cocaina e detenzione di 1470 chilogrammi di HI) per i quali sono stati condannati con sentenza n. 3268 del 13 giugno 2019 in misura quasi pari a quella che sarebbe stata determinata nel caso di cumulo materiale.

2.2. Ricorso di RN AB. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 74 d.P.R.

2.2.1. cit. e vizio della motivazione perché la sentenza (peraltro non valutando e erroneamente riportando le conclusioni del Procuratore generale) ha confermato la condanna del ricorrente per il capo 16) senza individuare un suo ruolo nella associazione per delinquere, né dimostrare la sua affectio societatis. Si assume che: 3 RN agì in modo autonomo nel commettere i reati descritti nei capi 6), 7), e 12) (per i quali ha ammesso le sue responsabilità); alla associazione egli vendette droga;
ebbe contatti per lo più con il solo Di GG. Si osserva che, comunque, l'esistenza di una associazione e la partecipazione alla stessa non possono desumersi solo dall'esistenza di più reati prospettabili come reati-fine.

2.2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 62-bis cod. pen. per avere disconosciuto le circostanze attenuanti generiche, assumendo che RN ha ammesso la sua responsabilità solo a fronte di prove incontestabili ma trascurando la valenza effettiva delle sue dichiarazioni.

2.3. Ricorso di TU OR AO.

2.3.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art 73 d.P.R. n. 309/1990 e vizio della motivazione circa il capo 14. Si osserva che la responsabilità di TU è stata fondata su una interpretazione della sua conversazione del 3/06/2017 con il coimputato Di GG, assumendo, nonostante l'oscurità, che i rumori di fondo sarebbero stati provocati da strumenti utilizzati per tagliare la cocaina.

2.3.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art 73 d.P.R. cit. e vizio della motivazione circa il capo 15) nell'assumere che la droga trovata dentro l'autovettura di HI e di AN fosse stata ceduta da TU solo perché rinvenuta dopo un incontro con lui, ma disattendendo immotivatamente la ricostruzione alternativa offerta dalla difesa (secondo cui TU in realtà consegnò a AN una busta di plastica contenente i documenti della moglie necessari per la compravendita di un automezzo).

2.3.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione per avere ingiustificatamente applicato la recidiva e un aumento di pena eccessivo per la continuazione, peraltro trascurando che la lettura del casellario giudiziale fa escludere un pericolo di recidiva per reati del genere di quelli contestati. Ricorso di Di GG AO. 2.4. 2.4.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione degli articoli 266, 266-bis, 267, 268 e 271 cod. proc. pen. e vizio della motivazione nel ritenere utilizzabili i risultati delle intercettazioni eseguite tramite spyware inoculato nel telefono utilizzato da Di GG, violando le norme disciplinanti le intercettazioni non effettuate nei locali della Procura della Repubblica presso il Tribunale. Infatti, come emerso da altro procedimento, le intercettazioni sono state svolte deviando occultamente i flussi verso il server di un'impresa di Milano senza autorizzazione della 4 Procura della Repubblica e nessun ufficiale di polizia giudiziaria delegato del Pubblico ministero ha partecipato alla fase di primo ingresso del segnale di intercettazione nel server installato dentro i locali della Procura fino ai primi mesi del 2019, periodo in cui si collocano le comunicazioni Di AO Di GG il suo cellulare.

2.4.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione degli artt. 266, 267 e 271 cod. proc. pen. e vizio della motivazione circa la nullità del decreto autorizzativo n. 2406 del 2017 perché non è stata giustificata la indispensabilità dell'inoculazione del captatore informatico nel cellulare di Di GG, né è stato chiarito perché l'intercettazione doveva avvenire col sistema spyware.

2.4.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 74 d.P.R. cit. e vizio della motivazione circa il riconoscimento del ruolo apicale, in particolare di finanziatore e direttore», del ricorrente nell'associazione per delinquere, sebbene risulti solo un episodio afferente a un preteso acquisto di droga a Napoli e non emergano altri elementi per interpretare i fatti come rivelatori dell'esistenza di un'associazione. La Corte d'appello ha attribuito a Di GG apoditticamente - ritenuto finanziare tutti i trasporti di ingenti quantità di droga — e a RA un ruolo - apicale nell'associazione, riconosciuta solo sulla base della pretesa commissione di reati-fine, senza dimostrare i suoi necessari connotati strutturali, quali la stabilità della organizzazione e la distribuzione dei ruoli fra i partecipi. Con il quarto motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 74, 2.4.4. comma 1, d.P.R. cit. e vizio della motivazione circa la specifica attribuzione del ruolo di finanziatore e direttore dell'associazione, nonostante che Di GG non abbia mai indicato dove distribuire la droga, né risulta che qualcuno si sia rivolto a lui per dirimere possibili controversie o che egli abbia operato con autonomia decisionale. Con il quinto motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 73 d.P.R.

2.4.5. cit. e vizio della motivazione in relazione ai capi 4), 5), 7),

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