Cass. civ., sez. VI, ordinanza 09/07/2020, n. 14479
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 11828-2018 proposto da: SICILIANO FRANCESCO UMBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 400, presso lo studio dell'avvocato M D L, rappresentato e difeso dall'avvocato V D F;- ricorrente -controTIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SAS 00471850016, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. SPALLANZANI 22, presso lo studio dell'avvocato M P, rappresentata e difesa dall'avvocato R B;- controricorrente - avverso la sentenza n. 1088/2017 del TRIBUNALE di POTENZA, depositata il 13/10/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. M R. FATTI DI CAUSA 1. Nel 2007 F U S convenne dinanzi al Giudice di pace di Bella (ufficio giudiziario sito nel circondario del Tribunale di Potenza) la Telecom Italia s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in TIM s.p.a.), chiedendo che fosse dichiarata nulla la clausola del contratto di utenza telefonica da lui stipulato con la società convenuta, la quale poneva a carico dell'utente le spese di spedizione della bolletta. Il Giudice di pace con sentenza 5 febbraio 2007 n. 78 accolse la domanda, e condannò la Telecom a pagare a F U S la somma di euro 18,28. 2. Il Tribunale di Potenza, adito dalla società soccombente, con sentenza 13 ottobre 2017 n. 1088 accolse il gravame e rigettò la domanda proposta da F U S. La sentenza d'appello è impugnata per cassazione da F U S con ricorso fondato su un solo motivo. Ha resistito con controricorso la TIM spa. Ambedue le parti hanno depositato memoria RAGIONI DELLA DECISIONE Ric. 2018 n. 11828 sez. M3 - ud. 20-02-2020 -2- 1. Con l'unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 327 c.p.c. ed 82 del r.d. 22.1.1934 n. 37. Sostiene il ricorrente che il Tribunale ha erroneamente ritenuto ammissibile un appello che non lo era, e che si sarebbe invece dovuto ritenere tardivo. Deduce che la sentenza di primo grado era stata notificata alla TIM - per i fini di cui all'art. 325 c.p.c. - il 6 marzo 2007, mentre l'atto d'appello era stato notificato addirittura un anno dopo, il 15 marzo 2008. Aggiunge che la notifica della sentenza di primo grado era stata effettuata nella cancelleria del Giudice di pace, ai sensi dell'art. 82 del r.d. 22.1.1934 n. 37, in quanto l'avvocato che aveva difeso la TIM nel giudizio di primo grado, nonostante esercitasse il proprio ufficio extra districtum, aveva eletto domicilio in un luogo diverso da quello in cui aveva sede il giudice adito. Di conseguenza, il difensore della TIM doveva ritenersi domiciliato ex lege presso la cancelleria del giudice adito (Giudice di pace di Bella), ed ivi ritualmente era stata eseguita la notifica della sentenza.