Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/06/2022, n. 21307
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SIGNORETTA MANUEL ALEXANDER nato a VIBO VALENTIA il 18/05/1991, difeso di fiducia dall'avv. F S;avverso l'ordinanza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere F A;lette le conclusioni del Procuratore generale presso la suprema Corte, nella persona del Sostituto Procuratore L O, per l'inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni scritte dell'Avvocatura generale dello Stato, in persona dell'avv. M G, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle finanza, nel senso del rigetto del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Reggio Calabria, quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., con l'ordinanza indicata in epigrafe ha dichiarato inammissibile l'istanza di M A S avente ad oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita in forza di misura cautelare applicatagli per le fattispecie di cui agli artt. 74 e 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. 2. La Corte territoriale, in particolare, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, ex art. 315 e 645 cod. proc. pen., in ragione del mancato deposito da parte del proponente, nonostante tre rinvii appositamente concessi, di documentazione ritenuta necessaria per la decisione e, in particolare: di dichiarazione attestante la mancata fruizione della fungibilità in relazione al periodo di detenzione di cui all'istanza;di dichiarazione attestante la mancata presentazione di altra istanza avente ad oggetto la medesima richiesta e dell'interrogatorio di garanzia, al fine di valutare il comportamento del richiedente successivo all'adozione della misura cautelare. 3. Avverso la prefata ordinanza M A S ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Con il motivo unico di ricorso, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen., si deducono violazione di legge e illogicità della motivazione per aver la Corte territoriale dichiarato l'inammissibilità dell'istanza senza attivare il proprio potere-dovere istruttorio e disporre d'ufficio l'acquisizione della documentazione non prodotta. 4. Hanno depositato conclusioni scritte, ex art. 23 dl. 28 ottobre 2020, n. 137, la Procura generale presso la Suprema Corte, in persona del Sostituto Procuratore generale L O, nel senso dell'inammissibilità del ricorso, e, per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Avvocatura Generale dello Stato, in persona dell'Avv. M G, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
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