Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2022, n. 02299

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2022, n. 02299
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02299
Data del deposito : 26 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 27345-2016 proposto da: ZANOLINI DIAMBRA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI

5, presso lo studio dell'avvocato A M, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato R R;

- ricorrente -

2021 contro 2277 NEROZZI CRISTINA, BEVILACQUA EMANUELE, D'AMBRA VERITÀ POETA, BEVILACQUA GIORGIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI SAN

SNELLO

9, presso lo studio dell'avvocato S C, che li rappresenta e 'difende unitamente all'avvocato F Z;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1919/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2021 dal Consigliere Dott. S G;

4-aro;oku_ P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa F C;

Fatti di causa

Con separati atti di citazione D Z impugnava le deliberazioni adottate dall'assemblea dei comunisti, titolari di un palazzo sito nel centro dì Verona, il 18.6.2002 e 9.10.2003 ed evocava gli altri comproprietari D V P, E B, G B, C N e O B avanti il Tribunale di Verona per sentir dichiarare nulle od annullare le dianzi citate delibere assembleari afferenti la decisione di rinnovare la locazione di parte dei locali, siti nello stabile in proprietà comune, alla srl Palazzo Verità Poeta. Resistettero tutti i soggetti evocati, contestando la domanda ed il Tribunale scaligero ebbe a rigettare la pretesa mossa dalla Z, che gravò la sentenza sfavorevole avanti al Corte d'Appello di Venezia. La Corte serenissima ebbe a rigettare l'appello principale della Z ed accolse quello incidentale mosso dagli appellati in punto condanna alle spese dell'originaria attrice. Osservava il Collegio marciano come non poteva configurarsi la dedotta ipotesi di eccesso di potere della maggioranza assembleare - i comproprietari favorevoli alla nuova locazione erano collegati da legami di parentela con i soci della società conduttrice - poiché locato il bene a canone assai inferiore a quello di mercato, posto che in concreto non concorreva pregiudizio per la comunione e nemmeno travalicamento dei poteri dell'assemblea. Inoltre la Corte lagunare osservava come il canone locativo di favore trovava giustificazione in ragione della circostanza di fatto che i locali locati erano così tenuti in buono stato di manutenzione rispetto al degrado, in cui versava la '11r-t( restante parte dell'edificio comune lasciato sfitto. La Z ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte marciana articolato su sei motivi, illustrato anche con memoria. I consorti D V P, Emanuela Bevilacqua, G B e C N resistono con controricorso, illustrato anche con nota difensiva. O B, benché ritualmente citato, è rimasto intimato. All'odierna pubblica udienza, in difetto di istanza di discussione, acquisite le conclusioni del P.G. nella persona della dott. Francesca Cerroni - inammissibilità o rigetto del ricorso - il Collegio ha adottato decisione siccome illustrato nella presente sentenza. Ragioni della decisione Il ricorso proposto dalla Z appare privo di pregio giuridico e va rigettato. In limine deve la Corte rilevare l'infondatezza dell'eccezione di tardiva proposizione del ricorso sollevata dai resistenti. Difatti la questione posta si fonda sull"osservazione che la sentenza resa dalla Corte marciana fu notificata al difensore della controparte a sensi dell'art 82 rdl 37/1934 non avendo questi eletto domicilio nel circondario di Venezia sede del Giudice d'appello. Tuttavia parte resistente appare dimentica dell'insegnamento di questa Corte - Cass. SU n° 10143/12 - che in presenza di specificazione nell'atto di costituzione in giudizio d'appello dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore comunicata all'Ordine professionale - come nella specie - trova applicazione la disposizione ex art 25 I. 183/11, sicché la modalità di notifica prevista ex art 82 I.p. diviene residuale ed applicabile solo se non indicato detto indirizzo di posta elettronica. Con la prima ragione di doglianza la ricorrente lamenta nullità della sentenza per violazione delle norme ex artt. 132 comma 2 cod. proc. civ., 118 disp. att. cpc e art 111 Cost., posto che la decisione resa dalla Corte lagunare era manoscritta con grafia di difficilissima lettura. La dedotta nullità non sussiste ed il richiamo all'arresto di questo Supremo Collegio del 2016 appare inconferente posto che, non solo, la motivazione manoscritta appare decifrabile normalmente, ma la stessa parte ricorrente la ritrascrive nel suo ricorso con solo il dubbio interpretativa su alcune parole.Con la seconda ragione di doglianza la ricorrente lamenta violazione delle regole di diritto portate dagli artt. 101 e 184 cod. proc. civ., in quanto la Corte serenissima ha ritenuto legittima la produzione documentale operata dalla contro parte una volta scaduto il termine perentorio previsto, benché detta produzione non attinente affatto alle difese da essa impugnante svolte, come malamente ritenuto dai Giudici lagunari. La censura s'appalesa priva di pregio giuridico posto che si compendia nella mera proposizione di tesi difensiva alternativa rispetto a quanto ritenuto dal Collegio marciano in ordine alla natura di
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