Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/2020, n. 03783
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FI SA nato il [...] avverso l'ordinanza del 07/06/2019 del TRIBUNALE DELLA LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
sentite le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA che conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. dato atto dell'assenza del difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale del riesame di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di OS FI avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 7 maggio 2019 che ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli articoli 110, 270-quinquies, in relazione all'articolo 270-sexies, cod. pen. (Capo A) e di cui all'articolo 302 cod. pen. (Capo B).
2. Ricorre OS FI, a mezzo del difensore avv. Fabrizio Cardinali, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, con riferimento alle fattispecie incriminatrici, e il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, per essere stati illegittimamente dedotti unicamente dalle dichiarazioni del co-indagato Giuseppe Frittitta lche avrebbero trovato riscontro nelle intercettazioni delle quali però il dichiarante aveva avuto conoscenza prima del suo interrogatorio, con conseguente circolarità della fonte d'accusa. Del resto, con riguardo al delitto di cui al capo A) si era contestata, senza che il tribunale del riesame abbia steso sul punto un'adeguata motivazione, l'insussistenza di comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte rilevanti ai sensi dell'articolo 270-sexies cod. pen., richiamando in proposito quanto ampiamente illustrato nella richiesta di riesame e totalmente non considerato nell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché tardivo. 2. È utile premettere che, con riguardo alle questioni aventi natura processuale (quale è certamente la verifica officiosa di tempestività del ricorso), la Corte di legittimità «è giudice anche del fatto» e, per risolvere la relativa questione, può — talora necessariamente deve — accedere all'esame dei relativi atti processuali (Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092). La giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che le ordinanze emesse dal Tribunale del riesame possono non essere notificate per intero, bensì anche soltanto attraverso avviso di deposito del provvedimento stesso;
da tale notifica decorre il termine per proporre ricorso per cassazione (Sez. 4, n. 21340 del 09/04/2013, Marotta, Rv. 256393;
Sez. 1, n. 4014 del 13/10/1992, Malorgio, Rv. 195096).
2.1. Dall'esame degli atti emerge quanto segue.
2.1.1. L'ordinanza impugnata emessa in data 15/6/2019 risulta depositata in data 24/7/2019. 2.1.2. Del deposito di essa è stato dato avviso al difensore dell'indagato in data 25/9/2019 tramite posta elettronica certificata;
ciò, del resto, il ricorso non contesta. Peraltro, agli atti si trova il documento cartaceo, estratto dal sistema informatico di notificazione, che attesta la regolare consegna nella casella di posta elettronica certificata del difensore, casella individuata tramite l'indice degli indirizzi elettronici (Reg.Ind.E.). Tale avviso risulta, quindi, ritualmente notificato, dovendosi richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale «in tema di notificazione al difensore mediante invio dell'atto, tramite posta elettronica certificata (c.d. pec), la semplice verifica dell'accettazione dal sistema e della ricezione del messaggio di consegna, ad una determinata data e ora, dell'allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica» (Sez. 4, n. 2431 del 15/12/2016 dep. 2017, Dionigi, Rv. 268877;
Sez. 5, n. 11241 del 18/10/2018, dep. 2019, Habassi, Rv. 276022).
2.1.3. L'ordinanza in questione risulta, inoltre,