Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/2020, n. 03783

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/2020, n. 03783
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03783
Data del deposito : 29 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GHAFIR OSSAMA nato il 02/01/2001 avverso l'ordinanza del 07/06/2019 del TRIBUNALE DELLA LIBERTA' di P udita la relazione svolta dal Consigliere S A;
sentite le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA che conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. dato atto dell'assenza del difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale del riesame di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di Ossama GHAFIR avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 7 maggio 2019 che ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli articoli 110, 270-quinquies, in relazione all'articolo 270-sexies, cod. pen. (Capo A) e di cui all'articolo 302 cod. pen. (Capo B).

2. Ricorre Ossama GHAFIR, a mezzo del difensore avv. F C, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, con riferimento alle fattispecie incriminatrici, e il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, per essere stati illegittimamente dedotti unicamente dalle dichiarazioni del co-indagato G F lche avrebbero trovato riscontro nelle intercettazioni delle quali però il dichiarante aveva avuto conoscenza prima del suo interrogatorio, con conseguente circolarità della fonte d'accusa. Del resto, con riguardo al delitto di cui al capo A) si era contestata, senza che il tribunale del riesame abbia steso sul punto un'adeguata motivazione, l'insussistenza di comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte rilevanti ai sensi dell'articolo 270-sexies cod. pen., richiamando in proposito quanto ampiamente illustrato nella richiesta di riesame e totalmente non considerato nell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché tardivo. 2. È utile premettere che, con riguardo alle questioni aventi natura processuale (quale è certamente la verifica officiosa di tempestività del ricorso), la Corte di legittimità «è giudice anche del fatto» e, per risolvere la relativa questione, può — talora necessariamente deve — accedere all'esame dei relativi atti processuali (Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092). La giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che le ordinanze emesse dal Tribunale del riesame possono non essere notificate per intero, bensì anche soltanto attraverso avviso di deposito del provvedimento stesso;
da tale notifica decorre il termine per proporre ricorso per cassazione (Sez. 4, n. 21340 del 09/04/2013, Marotta, Rv. 256393;
Sez. 1, n. 4014 del 13/10/1992, Malorgio, Rv. 195096).

2.1. Dall'esame degli atti emerge quanto segue.

2.1.1. L'ordinanza impugnata emessa in data 15/6/2019 risulta depositata in data 24/7/2019. 2.1.2. Del deposito di essa è stato dato avviso al difensore dell'indagato in data 25/9/2019 tramite posta elettronica certificata;
ciò, del resto, il ricorso non contesta. Peraltro, agli atti si trova il documento cartaceo, estratto dal sistema informatico di notificazione, che attesta la regolare consegna nella casella di posta elettronica certificata del difensore, casella individuata tramite l'indice degli indirizzi elettronici (Reg.Ind.E.). Tale avviso risulta, quindi, ritualmente notificato, dovendosi richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale «in tema di notificazione al difensore mediante invio dell'atto, tramite posta elettronica certificata (c.d. pec), la semplice verifica dell'accettazione dal sistema e della ricezione del messaggio di consegna, ad una determinata data e ora, dell'allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica» (Sez. 4, n. 2431 del 15/12/2016 dep. 2017, Dionigi, Rv. 268877;
Sez. 5, n. 11241 del 18/10/2018, dep. 2019, Habassi, Rv. 276022).

2.1.3. L'ordinanza in questione risulta, inoltre, integralmente notificata a mani dell'indagato per il tramite dell'istituto di detenzione in data 24/7/2019. 2.1.4. Il ricorso risulta depositato in data 5/10/2019 al Tribunale di Novara (cfr. timbro di deposito sul fronte della prima pagina del ricorso) e pervenuto al Tribunale di Palermo -sezione per il riesame - in data 15/10/2019 (cfr. timbro di pervenuto apposto sulla prima facciata del ricorso). 3. È bene ricordare che a norma dell'art. 311, comma 3, cod. proc. pen., «il ricorso è depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione (..)». Diversamente, l'art. 309, comma 4, cod. proc. pen. (richiamato dall'art. 310, comma 2, cod. proc. pen.) prevede che la richiesta di riesame «è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583»;
analogo richiamo alle forme previste dall'art.582 cod. proc. pen. è presente nell'art. 324, comma 2, cod. proc. pen. e nell'art.322-bis, comma 2, cod. proc. pen. (in quest'ultimo caso, in forza del generale richiamo dell'art. 310 cod. proc. pen.).
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