Cass. pen., sez. V trib., sentenza 11/08/2021, n. 31546

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 11/08/2021, n. 31546
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31546
Data del deposito : 11 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: L G, nato a Torino il 19/10/1986 avverso l'ordinanza del 23/02/2021 del Tribunale della libertà di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale P L, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. V G, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 23/02/2021 il Tribunale della libertà di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riesame proposta da L G avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Catanzaro, emessa il 13/01/2021, che aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato, contestato al capo 22 dell'imputazione provvisoria, di partecipazione ad una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti di riciclaggio, autoriciclaggio, emissione di fatture per operazioni inesistenti e intestazione fittizia di beni, aggravata dalla finalità di agevolazione di un'associazione mafiosa di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. In particolare, secondo la ricostruzione dei fatti accertata, a livello di gravità indiziaria, G A risultava essere il promotore di tutta l'organizzazione dedita alla commissione di reati, ponendosi quale punto di unione tra il mondo dell'imprenditoria e il mondo mafioso;
ruoli di promotore risultavano rivestiti anche da L A e R T. Il sodalizio era finalizzato a riciclare denaro mediante l'emissione di fatture per operazioni inesistenti e l'intestazione fittizia di beni: in particolare, il meccanismo era organizzato mediante costituzione di società, spesso 'cartiere' - prive di dipendenti, beni aziendali e sedi effettive -, sovente intestate fittiziamente a c.d. 'teste di legno', anche di nazionalità straniera (in particolare, dopo la perquisizione del maggio 2018, albanesi appositamente reclutati), mediante le quali venivano emesse fatture per operazioni inesistenti;
in tal modo si accumulava credito IVA, riempiendo riserve occulte di denaro;
si procedeva all'estinzione di debiti verso l'erario, mediante compensazione tra il debito e il falso credito IVA;
il totale complessivo del denaro veniva prelevato dai c.d. "prelevatori" - associati con tale specifico ruolo -, che effettuavano tali operazioni dividendole in varie tranches e adoperando diversi sportelli automatici, così dissimulando l'effettivo prelievo dell'intera somma in contanti;
la somma totale veniva poi consegnata agli organizzatori. Ciò posto, i sodali trattenevano una provvigione dell'11%, garantendo nel resto l'acquisizione di profitti illeciti alle 'ndrine Trapasso di Cutro e Bagnato di Rocca berna rda . L Giuseppe era il ragioniere personale di G A, nonché suo stretto collaboratore, conosceva il suo passato criminale e il suo attuale e concreto apporto alla criminalità organizzata;
metteva a disposizione la propria auto per effettuare i regali ai membri delle cosche 'ndranghetistiche di riferimento del sodalizio, custodiva documentazione fiscale e non, inerente l'attività illecita dell'associazione per delinquere, forniva consigli al G, lo coadiuvava garantendogli supporto, anche logistico - ad esempio, nell'accompagnare i prestanome albanesi presso l'Agenzia delle Entrate -, ed era a conoscenza dell'illegalità degli affari perpetrati dagli altri membri del sodalizio;
traeva personale vantaggio dalle attività del gruppo, risultando intestatario di società riconducibili a G A. L'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. è stata affermata sul rilievo che L avesse piena contezza della caratura criminale del G, dei suoi legami con la criminalità organizzata, del suo ruolo all'interno della stessa e degli scopi che la propria attività criminale di costituzione e gestione di società 'cartiere', di emissione di fatture per operazioni inesistenti e di intestazione fittizia dei beni, era diretta a realizzare, ovvero garantire, oltre che i propri personali interessi di lucro, anche l'apporto di denaro alla "bacinella" 'ndranghetista.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di L Giuseppe, Avv. V G, che ha dedotto i seguenti motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Con il primo ed il secondo motivo deduce la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione in relazione alla eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite in diverso procedimento. Sostiene al riguardo che la gravità indiziaria sia stata interamente desunta dal contenuto di intercettazioni eseguite con i

RIT

1273/17 e 746/17, riguardanti l'utenza telefonica e il cellulare del coindagato G A in relazione al reato di cui all'art. 416 bis c.p. oggetto di contestazione al capo 1 della rubrica. Il ricorrente risponde esclusivamente del reato di associazione per delinquere di cui all'art. 416 cod. pen. contestato al capo 22, e gli unici elementi indiziari a suo carico sono costituiti dalle intercettazioni disposte con i due RIT in relazione ad un differente titolo di reato, e quindi in procedimento diverso, sicché erano da dichiarare inutilizzabili in relazione alla posizione di L m. Al riguardo, le Sezioni Unite 'Cavallo' del 2019 e la sentenza n. 1757/2020 della 5 Sezione penale hanno affermato il principio secondo cui la nozione di procedimento è da intendere quale fatto-reato che deve essere considerato diverso: per diversi procedimenti ex art. 270 cod. proc. pen. devono intendersi diversi reati che non siano connessi ex art 12 cod. proc. pen. a quelli per i quali l'intercettazione è stata autorizzata;
solo la connessione sostanziale tra reati, rilevante ex art. 12 cod. proc. pen., fonda la categoria di stesso procedimento idoneo a paralizzare l'operatività dell'art. 270. Nell'ipotesi di diverso procedimento-fatto reato, l'intercettazione autorizzata per un'ipotesi investigata potrà trovare utilizzazione esclusivamente allorquando il differente reato rientra tra quelli per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza o i due reati siano connessi ex art. 12 cod. proc. pen. Nel caso in esame il reato per il quale è stato emesso decreto di intercettazione telefonica e telematica, l'art. 416 bis cod. pen., è diverso rispetto a quello per il quale L è stato iscritto nel registro degli indagati, l'art. 416 cod. pen., trattandosi di due associazioni distinte, radicate in differente territorio, non composte dei medesimi partecipi e con un diverso programma delinquenziale. Per il reato di cui all'art. 416 cod. pen., in relazione alla condotta partecipativa, non è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, né ricorre alcuna delle ipotesi di connessione tra le contestazioni di cui ai capi 1 e 22: i due reati non sono stati commessi da più persone in concorso tra di loro, e L non è indagato per il capo 1;
non sussiste il concorso formale tra reati;
non ricorre il nesso finalistico tra i reati. Inoltre, il limite di pena previsto per il partecipe all'associazione è inferiore a quello per il quale l'art 266 cod. proc. pen. consente l'esecuzione di intercettazioni, non potendo trovare applicazione la lettera F-quinquies che consente l'esecuzione delle intercettazioni per reati aggravati dall'art 416 bis.1 cod. pen., perché la previsione è stata introdotta con D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 7, e si applica ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020. Tanto premesso, lamenta che l'ordinanza impugnata abbia rigettato l'eccezione di inutilizzabilità richiamando due pronunce di legittimità, precedenti alle Sezioni Unite 'Cavallo', secondo cui il concetto di diverso procedimento non equivale a quello di diverso reato, in tal senso determinando una violazione di legge processuale, per inosservanza del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite. Sotto altro profilo lamenta la motivazione apparente in ordine alle ragioni per le quale il Tribunale ha omesso di dare applicazione al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite 'Cavallo'.

2.2. Con il terzo, il quarto e il quinto motivo deduce la violazione di legge processuale in relazione agli artt. 266, 268 comma 3, e 271 comma 1, cod. proc. pen., l'inutilizzabilità delle intercettazioni, nonché il vizio di motivazione. L'art 268, comma 1, cod. proc. pen. prescrive che sia redatto verbale delle operazioni registrate contenente la sintesi delle conversazioni intercettate, attività che deve essere compiuta dal PM o dall'ufficiale di p.g. a ciò delegato;
il verbale ha un contenuto predeterminato dall'art. 89 disp. att.4 cod. proc. pen.;
l'art 271 prevede l'inutilizzabilità nei casi di violazione degli artt. 267 e 268, commi 1 e 3. Dunque, non possono trovare utilizzazione le intercettazioni eseguite in difformità delle modalità autorizzative previste dall'art 267, quelle non documentate con verbale d'ascolto, e le captazioni eseguite in luogo diverso dalla Procura della Repubblica in assenza di preventiva autorizzazione che dia conto delle eccezionali ragioni di urgenza e della indisponibilità o insufficienza degli impianti. Con riferimento alle intercettazioni di cui ai

RIT

746/17 e 1273/17 andava verificato quindi il rispetto delle prescrizioni in materia di redazione dei verbali di esecuzione, i c.d. brogliacci di ascolto, e quelle relative alla disposta modalità di esecuzione. Dai verbali di inizio di fine delle operazioni di intercettazione risulta che i servizi sono stati effettuati presso la Procura della Repubblica di Catanzaro a mezzo apparati forniti dalla ditta RCS ed utilizzando una linea urbana con possibilità di ascolto remotizzato presso la sala intercettazioni della DIA di Catanzaro: il decreto esecutivo e quello di inizio delle operazioni non contengono alcun dettaglio in merito agli apparati forniti dalla ditta RCS utilizzati per le intercettazioni;
inoltre, dal verbale di fine ascolto risulta che "gli estremi delle conversazioni sono stati annotati su apposito brogliaccio meccanizzato generato direttamente dal sistema di intercettazione MITO che non verrà stampato in quanto riversato direttamente nei supporti informatici contenenti anche gli impegni registrati. I supporti informatici debitamente repertati verranno consegnati agli addetti della segreteria della Procura della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro che ne cureranno la custodia non appena saranno masterizzati e consegnati dalla ditta RCS spa di Milano". Dunque, l'ufficiale di p.g., delegato all'esecuzione delle intercettazioni, ha certificato che il verbale di esecuzione, il brogliaccio di ascolto, è del tipo meccanizzato ed è stato generato direttamente dal sistema di intercettazione MITO. Analoghe deduzioni sono state formulate con riferimento al
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi