Cass. civ., sez. III, sentenza 02/07/2019, n. 17690
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Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 22281-2017 proposto da: ISTITUTO RELIGIOSO PROVINCIA RELIGIOSA SAN BENEDETTO DI DON ORIONE DELLA CONGREGAZIONE DELLA PICCOLA OPERA DELLA DIVINA PROVVIDENZA, in persona del suo legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo 2019 studio dell'avvocato L M, che lo rappresenta 1047 e difende unitamente all'avvocato C F G;- ricorrente -contro P G, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO ROSAZZA 32, presso lo studio dell'avvocato U L S D L, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M A G;- controricorrente - avverso la sentenza n. 794/2016 della CORTE D'APPELLO di GVA, depositata il 15/07/2016;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/2019 dal Consigliere Dott. A D F;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A M S che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'Avvocato C G per delega;udito l'Avvocato M F per delega orale;SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. L'istituto Religioso Provincia Religiosa San Benedetto di Don Orione della Congregazione della Piccola Opera della Divina Provvidenza ( da ora Istituto Religioso ) ricorre, affidandosi a sei motivi illustrati anche da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Genova che, riformando la pronuncia del Tribunale, aveva accolto la domanda di G P e condannato l'istituto religioso, titolare di una casa di riposo presso la quale i suoi genitori era stati ricoverati fino al decesso, a restituirle una somma di danaro corrispondente a quanto indebitamente erogato all'Istituto dal padre Francesco P il quale l'aveva esclusa dalla designazione testamentaria ed aveva nominato come unica erede la moglie Vincenza B che, deceduta successivamente al marito, aveva rispettato le regole successorie nel secondo testamento olografo da lei redatto, designando la figlia come unica erede. 2. La parte intimata ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La natura della vicenda impone una breve sintesi degli aspetti fattuali della controversia, in funzione di un più chiaro esame delle questioni di diritto che si andranno ad affrontare. 1.1. G P evocò dinanzi al Tribunale di Genova l'Istituto Religioso Don Orione per ottenere, in qualità di erede dei propri genitori, la restituzione della ingente somma che il padre Francesco P ( deceduto nel 2001 ), in tre diverse date e mediante due assegni ed un versamento in conto corrente, aveva corrisposto all'istituto dove era ricoverato insieme alla madre Vincenza B ( deceduta successivamente nel 2002 ). 1.2. La parte convenuta si difese affermando, fra le altre cose, che i versamenti erano giustificati dalla completa ospitalità ( comprensiva di vitto ed alloggio ) prestata ai coniugi P-B ai quali veniva pure corrisposta, in cambio, una rendita mensile: chiedeva, pertanto, oltre al rigetto della domanda, anche la restituzione, in via riconvenzionale, di quanto era stato indebitamente versato sul conto della madre per alcune mensilità dopo la sua morte, oltre che i mobili dell'appartamento che era stato ceduto all'istituto e che erano stati sottratti dalla figlia. 1.3. Il Tribunale respingeva la domanda nonché la riconvenzionale della controparte. 1.4. La Corte d'Appello di Genova ha accolto sia l'appello principale della P che quello incidentale dell'Istituto condannandolo alla restituzione di una somma complessiva corrispondente agli importi indebitamente corrisposti dal padre dai quali venivano detratte le mensilità di rendita versate alla B dopo la sua morte. 1.5. La Corte, in sostanza, esaminava sia le circostanze caratterizzanti la duplice successione ( in cui la B era succeduta al marito ed aveva lasciato un secondo testamento olografo con il quale, revocando implicitamente il primo - speculare a quello del coniuge - aveva designato la figlia come unica erede) nonché quelle collaterali alla vicenda successoria e cioè la cessione all'istituto di un immobile con riserva di usufrutto dei genitori e con avvenuto pagamento soltanto di una parte di prezzo: i giudici d'appello affermavano, conclusivamente, che la rendita corrisposta dall'istituto in favore dei P costituiva il corrispettivo della vendita della nuda proprietà dell'immobile e che, conseguentemente, la somma progressivamente versata dal padre dell'appellante era effettivamente priva di giustificazione, in quanto l'istituto, onerato della prova circa la causa debendi di essa, non aveva assolto al relativo onere.
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