Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/08/2004, n. 15902

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Massime1

Il criterio di adeguamento automatico posto dall'art. 1, quinto comma, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451, riguarda unicamente il trattamento straordinario di integrazione salariale e solo indirettamente, quanto alla rivalutabilità dei massimali del relativo trattamento, incide anche sull'indennità di mobilità, secondo una scelta di politica sociale del legislatore, che ha inteso offrire al lavoratore collocato in cassa integrazione (ancora occupato in un'azienda in crisi ovvero soggetta a processi di ristrutturazione) una tutela leggermente maggiore rispetto a quella assicurata al lavoratore in mobilità (disoccupato e avviato ad un possibile collocamento, seppur differenziato perché disciplinato in termini più favorevoli), la cui compatibilità con gli artt. 3 e 38 Cost. è stata affermata da Corte Cost. n. 184 del 2000, rilevandosi che la differenziazione risponde a una scelta discrezionale del legislatore e che non vi è un'esigenza costituzionale che imponga la rivalutabilità dell'indennità di mobilità oltre alla rivalutazione dei suddetti massimali. L'approvazione della legge n. 144 del 1999, contenente la delega al governo a introdurre l'adeguamento annuale nella misura dell'80% dell'indennità di mobilità, induce inoltre ad escludere che esistesse già un principio generale di rivalutazione (oltre che dei massimali) della indennità stessa fondato sull'art. 7 legge 223 del 1991.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/08/2004, n. 15902
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15902
Data del deposito : 14 agosto 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - rel. Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZE RO O SA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA STAZIONE DI MONTE MARIO 9, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA GULLO, difeso dall'avvocato GIUSEPPE MAGARAGGIA, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE FABIANI, FRANCO JENI, GIOVANNA BIONDI, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 1812/01 del Tribunale di LECCE, depositata il 05/06/01 R.G.N. 949/99;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 29/04/04 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;

udito l'Avvocato TRIOLO per delega FABIANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierna ricorrente, nominata in epigrafe, domanda, sulla base di un unico, articolato motivo, la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Lecce che - conformemente alla sentenza di primo grado -ne ha negato il diritto a percepire dall'INPS l'indennità di mobilità con l'adeguamento pari all'80% della variazione annuale dell'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo delle famiglie di impiegati ed operai, così come previsto dall'arti, comma 5, del d.l. n. 299/94, convertito in legge n. 451/94, per il trattamento di
integrazione salariale straordinaria.
Il giudice dell'impugnazione, sulla scorta della sentenza costituzionale n. 184/2000, ha ritenuto che l'autonomia della disciplina normativa della indennità di mobilità non consenta di assimilarla al trattamento straordinario di integrazione salariale e che il collegamento creato dalla norma dell'art. citato tra trattamento di CIGS e indennità di mobilità - nel senso che gli aumenti del primo vanno a riflettersi sulla seconda - fa esclusivo riferimento al momento iniziale di determinazione della indennità e non può legittimare una interpretazione estensiva o analogica della norma stessa, il cui tenore letterale è stato dal giudice delle leggi ritenuto conforme ai principi costituzionali. L'INPS si è costituito con procura speciale al difensore, che ha poi partecipato alla udienza di discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico, articolato motivo di ricorso, la sentenza impugnata è censurata per omessa e insufficiente motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) e contemporanea violazione ed erronea applicazione dell'art. 7, comma 3, della legge n. 223/91, in relazione alla legge 451/94.
Si assume che l'art. 7, comma 3, ha stabilito un collegamento tra indennità di mobilità - che va adeguata - e trattamento straordinario di integrazione salariale, da un lato, e indennità di contingenza, ossia il costo della vita, dall'altro. Il giudice di merito non ha adeguatamente spiegato perché un siffatto collegamento debba ritenersi "abrogato" per solo venir meno della indennità di contingenza, laddove la "voluntas" legislativa è chiaramente quella della sua persistenza, ne' ha valutato correttamente la motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 184/00, che si è pronunziata sulla non incostituzionalità della legge n. 451/94, ma non sulla vigenza o meno della disposizione in commento. Aggiunge la ricorrente che le considerazioni espresse, in motivazione, dalle sentenze di cassazione che si sono occupate della questione controversa confermano la vigenza dell'art. 7, comma 3, della legge 223/91, per cui (conclude) la indennità di mobilità, negli anni 92-
94, non è rimasta "congelata", ma "disapplicata" per il venir meno della indennità di contingenza, salvo riprendere, successivamente, a crescere con le stesse modalità previste per il trattamento di cigs. Nè possono trarsi elementi di conforto(nel senso dell'abrogazione tacita della norma) dalla delega al Governo di cui alla legge n. 144/99, esprimendo la stessa solo la volontà di indicare un diverso
criterio di indicizzazione.
Il ricorso non è fondato, come già ritenuto dalla giurisprudenza della Corte con la sentenza 30 luglio 2001, n. 10379 e numerose altre (non massimate) pronunciate successivamente (tra tante, Cass. 10 settembre 2002 n. 13176, 23 settembre 2002 n. 13841, 24 settembre 2002 n. 13893, 24 settembre 2002 n. 13904), le quali danno specifica risposta anche ai rilievi critici formulati dall'odierna ricorrente sulla questione controversa.
Si è, nell'occasione, osservato che l'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223 determina il quantum dell'indennità di mobilità
facendolo coincidere per i primi dodici mesi con il trattamento straordinario di integrazione salariale, percepito dagli stessi lavoratori ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro, e paramentrandolo all'80% dello stesso trattamento per i mesi successivi.
Lo stesso art. 7, al comma 3, prevede che l'indennità di mobilità, così calcolata in percentuale del trattamento straordinario di

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