Cass. pen., sez. III, sentenza 24/03/2021, n. 11216

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Sentenza
24 marzo 2021
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24 marzo 2021

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In tema di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, il «luogo in cui il reato è stato consumato», previsto come criterio determinativo della competenza dall'art. 8, comma 1, cod. proc. pen. - dalla cui inapplicabilità discende la competenza del «giudice del luogo di accertamento del reato», ex art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 – deve essere individuato in base ad elementi oggettivi ed idonei a fondare una ragionevole certezza al momento dell'esercizio dell'azione penale, ovvero, se la decisione deve essere assunta anteriormente, allo stato degli atti, e non coincide necessariamente con la sede dell'ente cui è attribuibile la falsa emissione dei documenti fiscali.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 24/03/2021, n. 11216
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11216
Data del deposito : 24 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

1 1216-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. sez.373 Giulio Sarno CC-19/02/2021 Elisabetta Rosi Angelo Matteo Socci R.G.N. 35204/2020 Claudio Cerroni Relatore Antonio Corbo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NI PE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza in data 25/09/2020 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza adottata in data 23 luglio 2020, e depositata in data 29 luglio 2020, il Tribunale di Bari, pronunciando in sede di riesame ex art. 324 cod. proc. pen., ha confermato il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, che, per quanto di interesse in questa sede, aveva disposto il sequestro preventivo a fini di confisca diretta di denaro per euro 7.824.340,89M nei confronti della società "Velga s.r.l." e per euro 7.469.228,65 nei confronti della società "Consorzio Energetico Italiano s.r.l.", nonché, in subordine, in caso di patrimoni societari incapienti, il sequestro preventivo a fini di confisca per equivalente di beni nella disponibilità di PE NI, fino alla concorrenza delle precisate somme. I reati per i quali è stata disposta la misura, ed ascritti a NI, siccome amministratore di fatto delle società "Velga s.r.l." e "Consorzio Energetico Italiano s.r.l.", sono quelli di cui: 1) all'art. 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000 in riferimento alla società "Velga s.r.l.", commesso il 27 dicembre 2017; 2) all'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, in riferimento alla società "Consorzio Energetico Italiano s.r.l.", commesso il 30 settembre 2015; 3) all'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, in riferimento alla società "Consorzio Energetico Italiano s.r.l.", commesso il 28 settembre 2016; 4) all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, in riferimento alla società "Consorzio Energetico Italiano s.r.l.", commesso dal 5 aprile 2014 al 5 gennaio 2015; 5) all'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, in riferimento alla società "Consorzio Energetico Italiano s.r.l.", commesso il 30 dicembre 2015; 6) all'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, in riferimento alla società "Consorzio Energetico Italiano s.r.l.", commesso il 30 dicembre 2016. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe PE NI, con atto sottoscritto dagli avvocati PE Modesti e Andrea Moreno, articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 8 e 18 d.lgs. n. 74 del 2000, nonché 8 e 16 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., avendo riguardo al rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Bari. Si deduce che erroneamente è stata rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Bari, essendo competente il Tribunale di Roma. Si premette che correttamente il Tribunale del riesame ha individuato come reato sulla cui base determinare la competenza quello di cui al capo 4 della rubrica, concernente l'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, in riferimento alla società "Consorzio Energetico Italiano s.r.l.", e contestato come commesso dal 5 aprile 2014 al 5 gennaio 2015. Si critica, però, la conclusione secondo cui non vi è certezza sul luogo di commissione di quel reato, e che, quindi, deve applicarsi il criterio residuale indicato dall'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, e cioè quello del giudice del luogo di accertamento del reato. Si osserva che "Consorzio Energetico Italiano" originariamente era un ente con sede in Roma, avente come legale rappresentante Bruno Mastripieri, e solo successivamente fu trasformato in 2 M "Consorzio Energetico Italiano s.r.l.", precisamente con delibera assembleare del 23 dicembre 2014, iscritta nel registro delle imprese in data 26 gennaio 2015. Si rileva, poi, che le argomentazioni del Tribunale del riesame (pag. 34) per affermare la competenza del Tribunale di Bari muovono da considerazioni relative al "Consorzio Energetico Italiano s.r.l.", e non al "Consorzio Energetico Italiano". Si sottolinea che la regola di cui all'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 opera solo se la competenza non può essere determinata a norma dell'art. 8 cod. proc. pen. (si cita Sez. 3, n. 29519 del 10/05/2019).

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 220 disp. att. cod. proc. pen. e 63, comma 2, cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni di AU NI, in particolare ai fini della decisione sulla eccezione di incompetenza per territorio. Si deduce che l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Bari è stata rigettata anche in ragione delle dichiarazioni rese da AU NI, già legale rappresentante di "Consorzio Energetico Italiano" in data 1 luglio 2016, assunte di iniziativa della Guardia di Finanza di Tivoli e non spontaneamente rese. Si rappresenta che AU NI, con informativa del 26 giugno 2019, è stato denunciato per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 dalla Guardia di Finanza di Bari, quale amministratore unico di "Consorzio Energetico Italiano", in

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