Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/05/2003, n. 8579

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/05/2003, n. 8579
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8579
Data del deposito : 29 maggio 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

REPUBERICA ITALIANA IN NOME PO LO LIA O LA

CORTE SUPREMA DICASSAZIONE

Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. G I-Primo Presidente f.f. - R.G.N. 18480/01 Cron..18888 Dott. G O - Presidente di sezione Rep. 2314 Dott. P V Rel. Consigliere Dott. E R Consigliere Ud. 20/02/03 - Dott. A E Consigliere Dott. E L Consigliere Consigliere Dott. Vincenzo PROTO

VARRONE

Consigliere Dott. M Dott. M G L Consigliere ha pronunciato la seguente. SENTENZA sul ricorso proposto da: M M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E.

TAZZOLI

6, presso lo studio dell'avvocato R V, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO DELFINO, GIOVANNI GUIDO, giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente - 2003 contro 135 ENTE PER LO SVILUPPO DELL' IRRIGAZIONE E LA -1- TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA; - intimato avverso la sentenza n. 43/00 del Tribunale superiore acque pubbliche, depositata il 17/05/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/03 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R P che ha concluso per il rigetto del primo motivo, assorbito il secondo. -2- Svolgimento del processo Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con sentenza 1. - 17.5.2000, ha confermato la decisione di primo grado e dichiarato inammissibile la domanda che M Mignone aveva proposto contro l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia. La sentenza così riferisce i fatti della causa. L'Ente aveva ottenuto l'espropriazione di un terreno. Sul fondo, di proprietà di Concetta Di Mattia, v'era un impianto di calcestruzzo, di proprietà della società Campania Calcestruzzi in nome collettivo: V'erano anche un impianto di frantumazione, delle vasche di depurazione ed un impianto di betoniera, che appartenevano a M Mignone. l'espropriazione delEra stata offerta una indennità per terreno e dell'impianto di calcestruzzo, ma non per l'impianto di frantumazione ed i suoi annessi. Appunto per ottenere un indennizzo od un risarcimento per il pregiudizio subito M Mignone aveva agito in giudizio. Il Tribunale Superiore ha rigettato la domanda in base a queste considerazioni. La domanda era inammissibile, perché l'attore, in proprio e qualità di socio e legale rappresentante della società nella Campania Costruzioni aveva accettato l'indennità di 750 milioni offerta per l'espropriazione dell'impianto di calcestruzzo. 3 Andava poi condivisa la motivazione della sentenza di primo grado, secondo la quale non spettava alcuna indennità per l'impianto di frantumazione ed i suoi accessori, dato il carattere di mobilità dell'impianto che poteva essere trasferito altrove con esclusione di qualsiasi danno stabile. La domanda andava inoltre considerata come una opposizione alla stima ed avrebbe perciò dovuto essere proposta entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto di espropriazione. 2. - M Mignone ha chiesto la cassazione della sentenza. Il ricorso è stato notificato il 2.7.2001 all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, presso il domicilio eletto dal suo difensore costituito nel giudizio di appello. L'Ente non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Il ricorso contiene due motivi. 1. La cassazione della sentenza, con il primo motivo, è chiesta 2. - per violazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione all'art. 51 della L. 25 giugno 1865, n. 2359). Viene svolto questo argomento. L'indennità di espropriazione in tanto diventa definitiva nei confronti del proprietario in quanto il decreto di espropriazione gli sia notificato ed egli lasci decorrere il termine di trenta giorni per opporvisi;
non basta invece che il proprietario ne abbia avuto conoscenza. Siccome è pacifico e risulta dagli atti che il decreto di espropriazione non gli è stato notificato, al ricorrente, il quale ha agito sostenendo di avere diritto ad indennizzo come proprietario di beni incorporati nel fondo e comunque su di esso installati, non può opporsi di essere decaduto dal relativo diritto. Col secondo motivo la cassazione è chiesta per vizi di violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 115 dello stesso codice). L'argomento portato a sostegno del motivo è il seguente. Il Tribunale superiore ha ritenuto che l'impianto di frantumazione avrebbe potuto essere portato via dall'immobile su cui era stato installato, senza che il proprietario avesse a subirne uno stabile pregiudizio. Ma si tratta di una valutazione che in nessun modo si può correlare alle prove dedotte dalle parti, che anzi depongono univocamente in senso contrario. 2.2. - I due motivi non possono essere presi in esame. Ciò perché la motivazione della sentenza impugnata presenta ancora un'altra ragione del decidere, contro la quale non è stato svolto alcun argomento critico. Invero, il Tribunale superiore ha detto che l'inammissibilità della domanda dipendeva dal fatto che la parte aveva accettato l'indennità, anche in proprio e non solo nella qualità di socio e legale rappresentante della società Campania Calcestruzzo;
e, a 5 conclusione della sua motivazione, ha detto che la domanda era da considerare una opposizione alla stima. Da queste considerazioni si trae che, secondo il giudice di l'attore, per ottenere il ristoro del pregiudizio che merito, sosteneva gli fosse derivato dalla espropriazione, doveva agire in opposizione e conseguire in tal modo una modifica dell'ammontare dell'indennità offerta, ma non poteva più farlo perché l'aveva accettata. Orbene, delle considerazioni appena riesposte, la prima, sulla natura della natura della domanda come opposizione alla stima, è implicitamente presupposta dalla argomentazione critica svolta nel primo motivo. Se si fosse inteso sostenere che col decreto, perché non era offerta al ricorrente alcuna indennità, neppure s'era stata prodotto in suo confronto un effetto ablativo, si sarebbe anche dovuto sostenere che la domanda non era una domanda di opposizione alla stima, sicché neppure poteva porsi un problema di decadenza dal diritto di ottenere un ristoro per il pregiudizio derivato dalla esecuzione del decreto di espropriazione. Si è invece sostenuto che il decreto, all'attore, non era stato mai notificato, mentre la decadenza dal diritto di opporsi si ha solo con la notifica. Se non che nella sentenza è stato detto che l'opposizione non l'indennità offerta era stata poteva essere proposta perché accettata. 106 Ora, l'indennità diventa definitiva anche per accettazione (art. 30 della legge 2359 del 1865;
art. 12 della legge 865 del 1971). Nel ricorso, d'altra parte, non è affrontato criticamente il punto se questo principio potesse essere applicato, come è stato fatto nel caso in esame, nei confronti di parte che ha bensì accettato l'indennità, ma ha poi inteso sostenere che essa avrebbe dovuto essere rapportata anche al pregiudizio che aveva risentito, per effetto della espropriazione, nel diritto di godimento di beni diversi da quelli espropriati ed al valore dei quali solo l'indennità era stata commisurata. 3. Il ricorso è dichiarato inammissibile. 4. - Non si deve rendere pronuncia circa il rimborso delle spese del giudizio di cassazione.

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