Cass. civ., SS.UU., ordinanza 30/06/2022, n. 20871
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
gliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4041-2021 proposto da: C MRIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE GIUSEPPE SIRTORI
56, presso lo studio dell'avvocato V A M, che la rappresenta e difende;
-ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO
Sez. U.–RG 4041/2021 camera di consiglio24.5.2022 PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.
BAIAMONTI
25;
-controricorrente - nonchè
contro
PROCURATORE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE LAZIO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
-intimati - avverso la sentenza n. 93/2020 della CORTE DEI CONTI - I SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - ROMA, depositata il 24/06/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere M F;
lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale C S, il quale conclude per l'inammissibilità del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. — Con ricorso depositato il 26 luglio 2019 , M C ha chiesto la revocazione della sentenza con cui la P rima S ezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti, in accoglimento parziale del gravame da lei proposto avverso la pronuncia di primo grado, l’aveva condannata al pagamento, in favore dell’I.P.A.B. denominata Istituti Santa Maria in Aquiro, della somma di euro 33.880,00oltre rivalutazione e spese. Con la pronuncia di primo grado la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio della nominata Corte aveva integralmente accolto la domanda della Procura Generale, vertente sulla condotta posta in essere dalla detta Capozza, e consistente nel conferimento a una società terza dell’incaricoavente ad oggetto l’attività di risk analysis e risk assesment per l’ente, dietro un compenso di euro 40.000,00, oltre Iva: conferimento di incarico che, nella prospettazione Sez. U.–RG 4041/2021 camera di consiglio24.5.2022 dell’organo requirente, poi accolta dal Giudice di prime cure, si sarebbeattuata in violazione delle previsioni dello statuto dell’ente e dell’art. 1, comma 8, l. n. 190/2012. 2. ― Con sentenza pubblicata il 24 giugno 2020 il ricorso per revocazione è stato respinto. La Sezione giurisdizionale d’appello della Corte dei conti ha disatteso il primo motivo di impugnazione, vertente sul difetto di giurisdizione contabile di confronti dell’I.P.A.B.;
ha osservato che venivain questione l’art. 15, comma 2, c.g.c. (codice di giustizia contabile),a mente del quale nel giudizio di impugnazione il difetto di giurisdizione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione e ha precisato che, nella fattispecie,la sentenza revocanda non conteneva alcuna pronuncia a tale riguardo. Ha quindi escluso che quanto dedotto
VIALE GIUSEPPE SIRTORI
56, presso lo studio dell'avvocato V A M, che la rappresenta e difende;
-ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO
Sez. U.–RG 4041/2021 camera di consiglio24.5.2022 PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.
BAIAMONTI
25;
-controricorrente - nonchè
contro
PROCURATORE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE LAZIO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
-intimati - avverso la sentenza n. 93/2020 della CORTE DEI CONTI - I SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - ROMA, depositata il 24/06/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere M F;
lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale C S, il quale conclude per l'inammissibilità del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. — Con ricorso depositato il 26 luglio 2019 , M C ha chiesto la revocazione della sentenza con cui la P rima S ezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti, in accoglimento parziale del gravame da lei proposto avverso la pronuncia di primo grado, l’aveva condannata al pagamento, in favore dell’I.P.A.B. denominata Istituti Santa Maria in Aquiro, della somma di euro 33.880,00oltre rivalutazione e spese. Con la pronuncia di primo grado la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio della nominata Corte aveva integralmente accolto la domanda della Procura Generale, vertente sulla condotta posta in essere dalla detta Capozza, e consistente nel conferimento a una società terza dell’incaricoavente ad oggetto l’attività di risk analysis e risk assesment per l’ente, dietro un compenso di euro 40.000,00, oltre Iva: conferimento di incarico che, nella prospettazione Sez. U.–RG 4041/2021 camera di consiglio24.5.2022 dell’organo requirente, poi accolta dal Giudice di prime cure, si sarebbeattuata in violazione delle previsioni dello statuto dell’ente e dell’art. 1, comma 8, l. n. 190/2012. 2. ― Con sentenza pubblicata il 24 giugno 2020 il ricorso per revocazione è stato respinto. La Sezione giurisdizionale d’appello della Corte dei conti ha disatteso il primo motivo di impugnazione, vertente sul difetto di giurisdizione contabile di confronti dell’I.P.A.B.;
ha osservato che venivain questione l’art. 15, comma 2, c.g.c. (codice di giustizia contabile),a mente del quale nel giudizio di impugnazione il difetto di giurisdizione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione e ha precisato che, nella fattispecie,la sentenza revocanda non conteneva alcuna pronuncia a tale riguardo. Ha quindi escluso che quanto dedotto
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi