Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/01/2024, n. 4359

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Sentenza
9 gennaio 2024
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9 gennaio 2024

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In tema di notificazioni a mezzo posta, nel caso in cui l'atto notificando non sia consegnato al destinatario per il suo rifiuto a riceverlo ovvero per la sua temporanea assenza o per l'assenza o l'inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, non è sufficiente, per provare il perfezionamento della procedura notificatoria, la spedizione della raccomandata con la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, ma è necessario che l'organo notificante dia dimostrazione dell'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario, garantendo solo tale adempimento la sua effettiva conoscenza dell'atto processuale e l'esercizio dei diritti di difesa. (Fattispecie relativa alla notifica all'imputato di decreto penale di condanna, mediante immissione della cartolina nella cassetta postale e invio di comunicazione di avvenuto deposito, seguita da mancato ritiro dell'atto, in cui la Corte, ritenendo non perfezionata, in tali forme, la procedura notificatoria, ha censurato la decisione impugnata, che aveva dichiarato inammissibile, perché intempestiva, l'opposizione successivamente proposta dal difensore di fiducia).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/01/2024, n. 4359
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4359
Data del deposito : 9 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

4577 " 04359-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: PATRIZIA PICCIALLI - Presidente - Sent. n. sez. 7/2024 EUGENIA SERRAO -CC 09/01/2024 R.G.N. 43265/2023 GABRIELLA CAPPELLO RI BR ATTILIO MARI - Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI SE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/09/2023 del GIP TRIBUNALE di SULMONA udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il GIP presso il Tribunale di Sulmona ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta avverso il decreto penale di condanna emesso il 03/05/2023 nei confronti di RG LL in relazione al reato previsto dall'art. 186, comma 2, lett.b) e comma 2sexies del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, ordinandone contestualmente l'esecuzione. Il giudice procedente ha premesso che il decreto risultava essere stato notificato il 15/05/2023 al difensore e il 12/06/2023 all'imputato, conseguendone che l'opposizione - intervenuta alla data del 21/07/2023 - risultava essere stata proposta fuori termine.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - ha dedotto l'errata applicazione dell'art. 170 cod. proc.pen. e della l. 890/1982. -Ha premesso che contrariamente a quanto argomentato nella motivazione del provvedimento impugnato - il difensore che aveva proposto l'opposizione era stato nominato di fiducia solo contestualmente all'opposizione e che il decreto era quindi stato notificato a un difensore nominato d'ufficio; che l'imputato aveva avuto effettiva conoscenza del decreto solo alla data del 26/07/2023, conseguendone che essendo - scaduto il termine per proporre opposizione nel corso del periodo feriale - la proposizione alla data del 23/08/2023 doveva considerarsi tempestiva;
esponeva che, sulla base della documentazione richiamata, la comunicazione di avvenuta consegna era difatti avvenuta alla sola data predetta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto, con le precisazioni di seguito indicate.

2. Sulla base degli atti, risulta che il decreto penale di condanna è stato notificato personalmente all'imputato ai sensi dell'art.459, comma 3, cod.proc.pen. oltre che al difensore e che, avverso lo stesso, è stata successivamente proposta opposizione alla data del 23/08/2023. Nel caso in esame, quindi, il giudice procedente ha ritenuto perfezionata la notifica del decreto - eseguita tramite il servizio postale - per effetto della 2 immissione nella cassetta postale della comunicazione di avvenuto deposito e della successiva attestazione di spedizione della stessa comunicazione e del mancato ritiro del piego apposta alla data del 12/06/2023. 3. La lettura implicitamente operata dal giudice di merito non appare peraltro conforme all'orientamento consolidatosi negli ultimi anni da parte della giurisprudenza di questa Corte in punto di momento perfezionativo della notifica operata tramite il servizio postale in relazione al disposto dell'art.170 cod.proc.pen. e alla normativa speciale contenuta nella I. 20/11/1982, n.890. Il Tribunale ha dunque ritenuto la regolarità della notifica in ragione della prova dell'avvenuta spedizione della

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