Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/10/2022, n. 39588

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/10/2022, n. 39588
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39588
Data del deposito : 19 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da A C, nata a Nocera Inferiore il 20 agosto 1966 avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 2/11/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere B P R;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale M d M, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. C A propone ricorso avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Napoli, quale giudice competente ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. ( secondo le indicazioni imposte dalla sentenza n. 11529 del 16/2/2017 resa da questa Corte), ha rigettato l'opposizione proposta avverso il provvedimento del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale locale, delegato alla gestione dei beni sequestrati alla Adiletta ai sensi dell'art. 12-sexies della legge 356 del 1992, in forza del quale è stato imposto all'amministratore giudiziario di stipulare con la ricorrente un contratto di locazione per l'immobile, sottoposto a vincolo, di proprietà della Adiletta, adibito ad abitazione sua e del suo nucleo familiare in epoca precedente al sequestro.

2.51 rimarca nel ricorso che pur avendo il Tribunale dato atto della sottoposizione a vincolo dell'intero patrimonio immobiliare della Adiletta e della assenza di redditi della ricorrente e del suo nucleo familiare utili ad ovviare altrimenti alla sua esigenza abitativa, ciò malgrado è stata data conferma al provvedimento opposto nella parte in cui impone il pagamento di un canone, valorizzando, in termini di manifesta illogicità, una asserita dismissione di beni avvenuta negli anni 2020 e 2021 dalla quale sarebbero derivati introiti per la ricorrente per oltre 350.000 euro. Conclusione questa che si porrebbe in immediata contraddizione con il dato della integrale sottomissione al sequestro del patrimonio riferibile alla ricorrente, tale da impedire autonomi atti dispositivi dei cespiti vincolati, come del resto confermato dalla documentazione prodotta ( in forza della quale il Giudice competente alla gestione del sequestro ha dato conferma che gli importi suddetti si riferiscono alla indennità incassata per l'avvenuta espropriazione di alcuni beni sequestrati, vincolata in considerazione della temporaneità della misura reale pendente).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso merita l'accoglimento per le ragioni precisate
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