Cass. civ., sez. VI, ordinanza 14/05/2019, n. 12745

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 14/05/2019, n. 12745
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12745
Data del deposito : 14 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 7056-2018 proposto da: VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI - V.E.R.I.T.A.S. SPA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE

CAROLIS

34/B, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO CECCONI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA PASQUALIN;

- ricorrente -

contro

AL RA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

OTRANTO

36, presso lo studio dell'avvocato MARIO MASSANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO CORNELIO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1578/2017 del TRIBUNALE di VENEZIA, 9Y depositata il 17/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

FATTI DI CAUSA

Con d.i. n. 311/2013 il Giudice di Pace di Venezia ingiunse alla Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi - V.E.R.I.T.A.S. S.p.a. (in seguito indicata, per brevità, ER) di pagare a RA MA la somma di euro 196,58, oltre interessi legali e spese, a titolo di restituzione dell'importo dell'IVA indebitamente applicata nelle fatture relative alla TIA1 e, a partire dal 2011, alla TIA2, essendo la TIA1 e la TIA2 qualificabili come tributi e, come tali, non rivestendo esse la natura di corrispettivi tra prestazioni, non erano assoggettabili a IVA (v. ricorso per cassazione, p. 3). La società ER si oppose al d.i. contestando quanto dedotto e chiesto dalla controparte e, in particolare e tra l'altro, affermando la differenza di regime tra TIA1, avente natura di tributo, e TIA2, avente natura di corrispettivo, con la conseguenza che l'applicabilità dell'IVA alla TIA2 non poteva essere oggetto di discussione, ed eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, appartenendo la giurisdizione, quanto alle pretese relative alla TIA1, alla giurisdizione del giudice tributario. Il Giudice di Pace, ritenendosi munito di giurisdizione, con sentenza n. 116/2015, rigettò l'opposizione, confermò il d.i. opposto dichiarandone l'esecutorietà e condannò ER al pagamento delle spese in favore dell'opposta. Avverso tale decisione ER propose appello dinanzi al Tribunale di Venezia. In sede di precisazione delle conclusioni, ER rinunciò all'impugnazione per la parte relativa all'applicabilità dell'IVA alla TIA1 e all'insussistenza di un

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