Cass. civ., sez. III, sentenza 13/05/1999, n. 4753

CASS
Sentenza
13 maggio 1999
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Sentenza
13 maggio 1999

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Massime • 2

L'accertamento se la parte abbia chiesto una pronuncia soltanto di condanna generica ovvero estesa al "quantum" attiene all'interpretazione della domanda e si risolve in una "quaestio facti" sottratta al sindacato di legittimità.

Proposta ed accolta domanda di condanna generica il convenuto può, nel testo previgente dell'art. 345 secondo comma cod. proc. civ., proponendo appello, chiedere che il giudice accerti la concreta esistenza del nesso di causalità fra il proprio fatto colposo e l'evento dannoso che l'attore ha sostenuto ne sia derivato.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 13/05/1999, n. 4753
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4753
Data del deposito : 13 maggio 1999
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni Elio LONGO - Presidente -
Dott. Paolo VITTORIA - rel. Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE IS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato BRECCIA FRATADOCCHI ANGELO, che la difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
BR TE, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA VESCOVIO 21, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO MANFEROCE, che lo difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n.1626/96 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 05/03/96 e depositata il 07/05/96 (R.G. 1151/93);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/99 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;

udito l'Avvocato Angelo BRECCIA FRATADOCCHI;

udito l'Avvocato Tommaso MANFEROCE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
1.1. - La signora SA DE conveniva in giudizio il notaio dott. FA ER e con la citazione a comparire davanti al tribunale di Roma, notificata il 24.11.1981, proponeva una domanda di condanna al risarcimento del danno.
Esponeva che, con atto pubblico del 13.4.1979, aveva acquistato un immobile dalla società Elvezia. Il notaio, nell'indicare la denominazione della società, anziché scrivere Elvezia aveva scritto Elvetia. Resasi conto dell'errore aveva chiesto al dott. ER di formare un atto di rettifica, ma ciò non era avvenuto. Proseguiva esponendo che, mentre trattava la rivendita dell'immobile, era venuta a sapere che la società Elvezia era stata dichiarata fallita e s'era perciò attivata perché il dott. ER richiedesse al giudice delegato di autorizzare il curatore ad intervenire per la società nell'atto di rettifica. Concludeva sostenendo che l'errore commesso dal notaio nell'indicare la denominazione della sua dante causa le aveva impedito di stipulare l'atto di rivendita e chiedeva che il dott. ER fosse dichiarato tenuto al risarcimento di tutti i danni morali e materiali già subiti o che avrebbe subito.
1.2. - Il notaio dott. FA ER si costituiva in giudizio e chiedeva che la domanda fosse rigettata.
1.3. - Il tribunale definiva il giudizio con sentenza del 13.2.1992, condannando il dott. ER a risarcire il danno derivato a SA DE dall'inclusione del bene immobile da essa acquistato dalla società Elvezia nella massa fallimentare della medesima società. Il tribunale riteneva provato l'errore nella redazione dell'atto di compravendita;
riteneva altresì che dal fatto del notaio era derivato all'attrice il danno consistito nel non aver potuto trascrivere l'atto di acquisto, si che, a parte l'ipotesi, rimasta indimostrata, che non avesse potuto rivender l'immobile, aveva certo subito il danno di non aver potuto rendere l'acquisto opponibile ai creditori del fallimento.
Il tribunale considerava che però l'attrice non aveva provato l'entità del pregiudizio subito e che perciò il notaio andava condannato a risarcire il danno che sarebbe risultato dimostrato. 2. - La decisione, impugnata dal dott. ER, è stata riformata dalla corte d'appello di Roma con sentenza del 7.3.1996, che ha rigettato la domanda.
La motivazione si articola sui seguenti punti.
La richiesta di definire il giudizio con una sentenza di condanna generica era stata fatta dall'attrice solo con la comparsa conclusionale ed a tale richiesta il convenuto nella memoria di replica s'era opposto. Poiché l'entità del danno non era stata provata, il tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda, non essendo consentito al giudice evitare tale conseguenza restringendo

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