Cass. pen., sez. III, sentenza 15/02/2023, n. 06332

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 15/02/2023, n. 06332
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06332
Data del deposito : 15 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UC UI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;
lette le conclusioni del PG Il PG chiede di annullare la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza del 1 aprile 2021 la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a IG NO il 19 novembre 2019 dal Tribunale di Parma alla pena di 4 mesi di reclusione per il reato ex art. 10-quater digs. n.74 del 2000 perché, in qualità di legale rappresentate della società Salso Invest s.r.I., si era avvalso di crediti di imposta non spettanti, procedendo all'indebita compensazione di tributi per un importo complessivo di € 103.394,71 (in Parma il 27 dicembre 2013).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.

2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge sull'erronea applicazione degli artt. 157 e ss. cod. pen. La Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, maturata prima della sentenza impugnata ma non dichiarata per un'erronea individuazione del tempus commissi delicti. Già dal capo di imputazione, che indicava genericamente come momento consumativo del reato il 27 dicembre 2013 solo per le condotte degli altri coimputati, sarebbe emerso che il reato sarebbe stato commesso sino al 3 settembre 2012, data in cui l'imputato aveva cessato ogni carica;
all'imputato non era stata contestata nemmeno la qualifica di amministratore di fatto di Salvo Invest s.r.l. Tuttavia, il momento consumativo del reato andrebbe ulteriormente retrodatato. Nell'imputazione era stato individuato come dies a quo il 27 dicembre 2013, coincidente con il termine ultimo per la dichiarazione annuale dei redditi;
in realtà, come stabilito dalla giurisprudenza, la Corte territoriale avrebbe dovuto prendere in considerazione, quale momento consumativo, la data di presentazione dei modelli F24, avvenuta il 31 maggio 2012: da tale data la Corte di appello avrebbe dovuto far decorrere il termine di prescrizione. Facendo decorrere dal 31 maggio 2012 il termine di prescrizione, tenuto conto delle sospensioni, il reato si sarebbe estinto il 12 novembre 2020. Ove si ritenesse quale dies a quo il 3 settembre 2012, il reato si sarebbe prescritto in data 15 febbraio 2021, ossia un mese e mezzo prima della sentenza impugnata.

2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione delle somme oggetto di indebita compensazione. La Corte territoriale non avrebbe posto rimedio alle contraddizioni in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado in relazione alla quantificazione delle somme indebitamente compensate, effettuata acriticamente in base agli

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi