Cass. civ., sez. VI, ordinanza 09/10/2019, n. 25394
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 4478-2018 proposto da: I S, in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA MONTELEONE DI SPOLETO, 36, presso lo studio dell'avvocato E C, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato P G;- ricorrente -contro CONSORZIO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ED ARTIGIANALI LEVEGO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato L M, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NICOLETTA STECCAN ELLA, MICHELE STECCANELLA;- controricorrente - avversò la sentenza n. 1999/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/09/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. A A DLMETTA. FATTO E DIRITTO 1.- La s.r.l. Ima (con la diversa denominazione di I) ha vocato avanti al Tribunale di Belluno il Consorzio per gli insediamenti produttivi e artigianali di Levego. Per quanto qui tuttora in interesse, l'attore ha chiesto l'accertamento dell'avvenuto scioglimento del consorzio alla data dell'i gennaio 2000, con accertamento dell'inesistenza e/o nullità delle successive delibere consortili. Con sentenza depositata il 29 dicembre 2011, il Tribunale ha rigettato le richieste attoree. Rilevato che l'attore (socio del Consorzio dalla sua costituzione, avvenuta nel 1981) aveva chiesto l'accertamento dello scioglimento per scadenza del termine originariamente pattuito (31 dicembre 1999), il giudice ha ritenuto che «è ravvisabile una proroga tacita nel caso in cui, scaduto il termine iniziale, i consorziati continuino a svolgere le operazioni consortili» e che, perciò, il consorzio «era ancora esistente e operativo alla data del 19 febbraio 2003, quando venne deliberata dall'assemblea straordinaria la proroga della durata sino al 31 dicembre 2020». 2.- Ima ha impugnato questa pronuncia avanti alla Corte di Appello di Venezia. La Corte veneziana, con sentenza depositata 11 settembre 2017, ha rigettato l'appello (pure respingendo l'appello Ric. 2018 n. 04478 sez. M1 - ud. 14-05-2019 -2- incidentale presentato dal Consorzio avverso la decisione del giudice di primo grado di compensare per intero le spese del relativo giudizio). 3.- Esclusa l'applicabilità della disciplina consortile alla figura del consorzio volontario di urbanizzazione, la Corte veneziana, richiamandosi alle decisioni n. 9568/2017 e n. 2877/2007 di questa Corte, ha affermato che, in tale fenomeno, «il richiamo alla volontà delle parti opera in deroga alla disciplina delle associazioni non riconosciute come criterio per individuare la soluzione più aderente alla volontà delle parti» e che «fonte primaria» della loro disciplina è, «specie per quel che riguarda l'ordinamento interno e l'amministrazione, l'accordo delle parti sancito nell'atto costitutivo». Fatta questa premessa, la sentenza ha proseguito rilevando che lo svolgimento di attività consortile dopo il
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