Cass. pen., sez. II, sentenza 18/11/2022, n. 43888
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: W G nato a Napoli il 05/03/1962 avverso la sentenza del 11/03/2021 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere E C;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore E C, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di G W propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Milano, in data 11 marzo 2021, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 9 settembre 2019 con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 642 cod. pen. 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione ex art. 606 lettera c) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 157, 161, comma 4, 163 e 420 bis cod. proc. pen. e la conseguente nullità delle sentenze di merito ex art.179 cod. proc. pen. 2.1 Tutte le notifiche del presente procedimento sono state effettuate presso la residenza del WIERDIS, sulla base di un verbale di identificazione che non contiene alcuna dichiarazione o elezione di domicilio. Tale vizio originario comporta che tutti gli atti sono stati notificati in violazione dell'art. 157 cod. proc. pen. 2.2. La declaratoria di assenza dell'imputato è nulla in quanto il ricorrente è stato dichiarato assente in mancanza di prova dell'effettiva conoscenza della pendenza del procedimento. 2.3. La notifica del decreto di fissazione del giudizio innanzi alla Corte di appello è nulla in quanto effettuata in violazione dell'art. 157 cod. proc. pen.;la notifica presso la residenza del WIERDIS non si è perfezionata in quanto lo stesso è risultato «sloggiato dal sito indicato come da informazioni assunte in loco. Dall'anagrafe risulta emigrato a Napoli dal 20 aprile 2018»,, a seguito di tale mancata notifica non sono state poste in essere le nuove ricerche richieste dall'art. 157 cod. proc. né la notifica al difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4, cod. proc. pen. L'unica notifica effettuata presso il difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4, cod. proc. pen. è stata, infatti, effettuata in data 26 gennaio 2021 e, quindi, in data anteriore alla mancata notifica presso la residenza del WIERDIS;tale notifica «preventiva» non vale a sanare l'omessa notifica conseguente al mancato reperimento del ricorrente presso la sua residenza. 3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, l'assoluta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131 bis cod. pen.;secondo la difesa ricorrono i presupposti di legge per la qualificazione del fatto come tenue (pena edittale inferiore rispetto ai limiti previsti dalla legge, unicità della condotta e realizzazione di un pericolo esiguo in considerazione del fatto che la società Zurich ha immediatamente scoperto che il ricorrente aveva fornito una residenza diversa da quella reale e non ha attivato alcuna polizza assicurativa).
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