Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/03/2019, n. 06884
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 10276-2014 proposto da: B C, in persona del legale rappresentante pro tempore per l'Italia, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato M A, che lo rappresenta e difende;- ricorrente - RG n 10276/2014 contro D D, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell'avvocato M G R, che lo rappresenta e difende;- controricorrente - avverso la sentenza n. 2703/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/04/2013. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2019 dal Consigliere ENRICA D'ANTONIO;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale F S, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso ed il dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice italiano;udito l'Avvocato M G R. FATTI DI CAUSA 1.La Corte d'appello di Roma , in riforma della sentenza del Tribunale, ritenuta la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato la nullità dei termini apposti ai contratti intercorsi tra il British Council e D D con conseguente conversione in contratto a tempo indeterminato e condanna dell'istituto a corrispondere le differenze retributive pari ad Euro 2.342,53 fino ad agosto 2006 ed Euro 173,35 mensili per il periodo successivo . Con riferimento alla giurisdizione ha rilevato che le pretese azionate nel giudizio dal ricorrente avevano contenuto solo economico essendo stato il D nel frattempo assunto a tempo indeterminato e ,quindi ,senza alcuna incidenza sui fini istituzionali dell'Istituto estero . Nel merito ha rilevato che l'applicazione della legge italiana non poteva essere messa in discussione trattandosi di prestazione lavorativa svolta in Italia dove erano stati firmati i contratti e dove il lavoratore aveva il suo domicilio e che , pertanto, in applicazione della legge italiana, i contratti a termine, emessi in violazione delle norme italiane in materia per l'assenza di indicazione e della prova delle ragioni temporanee, dovevano essere dichiarati nulli con conseguente conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato e quantificazione delle differenze retributive maturate .RG n 10276/2014 2.Avverso la sentenza ricorre il Cassazione il British Council con cinque motivi. Resiste il D con controricorso e poi memoria ex art 378 cpc . RAGIONI DELLA DECISIONE 3.Con il primo motivo il ricorrente rinnova l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano . Con il secondo motivo denuncia violazione dell'ad 57 L n 218/1995 , degli artt 3,6 e 16 della Convenzione di Roma del 19/6/1980 in ambito CEE, nonché dell'ad 1 Dlgs n 368/2001 lamentando l'applicazione al rapporto di lavoro della legge italiana . Con il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 1321,1322,1230,2113 cc con cui contesta la decorrenza del contratto a tempo indeterminato come riconosciuta dalla Corte d'appello. Con il quarto motivo denuncia violazione degli artt 1230,1424,2077,2099, 2103, nonché 132 cpc e 111 , 6 comma, Cost lamentando l'affermata irriducibilità della retribuzione . Con il quinto motivo denuncia violazione degli artt 2094 e 2697 cc, nonché 132 cpc e 111 Cost . Censura l'avvenuto riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato.