Cass. civ., sez. VI, ordinanza 22/09/2020, n. 19851
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la seguente ORDINANZA u sul ricorso 90-2019 proposto da: F D, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SQUARCIALUPO N. 36, presso lo studio dell'avvocato SANTINO D'ELLA, che lo rappresenta e difende;- ricorrente -contro D S G, in proprio e nella qualità di erede di D S G;DE S LZO, DE S S, DE S E, DE S M, in qualità di figli-eredi di D S G, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONZA 22, presso lo studio dell'avvocato U D C, che li rappresenta e difende;- controricorrente - avverso la sentenza n. 5162/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/07/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'i 1/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. G G;ritenuto che il Tribunale dì Frosinone, accogliendo la domanda di D F avanzata nei confronti dei coniugi G D S e G D S (la causa verrà riassunta a séguito del decesso del D S), dichiarò che l'attore era proprietario di un fabbricato, per averlo acquistato allo stato rustico il 30/5/1982, procedendo successivamente al suo completamento;che la Corte d'appello di Roma, accolta l'impugnazione proposta da G, L, M, E e Sante D S, rigettò la domanda del F;ritenuto che avverso la sentenza d'appello D F propone ricorso sulla base di due motivi, ulteriormente illustrati da memoria, e che gli intimati resistono con controricorso;ritenuto che con il primo motivo il ricorrente deduce <>, in relazione <>, assumendo che <>, con la conseguenza che si era in presenza di tre contratti risalenti a tre epoche diverse;di talché gli esponenti non erano stati posti in condizione dì contraddire, mancando correlazione fra il chiesto e il pronunciato;Ric. 2019 n. 00090 sez. M2 - ud. 11-06-2020 -2- ritenuto che con il secondo motivo il ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., in quanto: - il Tribunale aveva disatteso l'eccezione di litispendenza avanzata dai D S per la non assimilabilità fra la causa prevenuta e quella sopravvenuta (la prima avente a oggetto risoluzione contrattuale e la seconda accertamento del diritto di proprietà), la Corte di Roma aveva ribaltato la decisione di primo grado, sulla scorta della sentenza della Cassazione (che aveva tenuto conto di una domanda di risoluzione riguardante un contratto preliminare del 3/5/1982 e non del 30/5/1982), <>;considerato che entrambe le doglianze, unitariamente scrufinabili, non superano il vaglio d'ammissibilità per le ragioni di cui appresso: a) in primo luogo deve rilevarsi l'improprietà di entrambe le censure, delle quali la prima evoca una nullità della sentenza o del procedimento non espressamente riferita a un'ipotesi di violazione di norma, che non può qui identificarsi nella prospettata violazione del principio della correlazione fra domanda e statuizione, niente affatto descritta dal ricorrente e la seconda, prospetta vizio motivazionale estraneo al paradigma di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.;b) la ratio decidendi della sentenza d'appello si fonda sulla sussistenza di una preclusione derivante dal giudicato, poiché, a séguito del rigetto del ricorso per cassazione, la scrittura evocata, regolante il Ric. 2019 n. 00090 sez. M2 - ud. 11-06-2020 -3- diritto in controversia, era stata qualificata come contratto preliminare, risolto per inadempimento del F romittente acquirente) - pag. 6-;- la predetta ratio decidendi non risulta essere stata in alcun modo attinta dal complesso censuratorio, il quale, giocando su talune reiterate erronee indicazioni di data, tenta di sostenere che si sarebbe trattato di vicende negoziali diverse e che perciò solo non avrebbe potuto esercitare il proprio diritto a contraddire;- per contro, non risulta seriamente sostenuto, che, al di là delle evidenziate discrasie, attribuibili a svista, si sia trattato di vicende plurime e fra loro diverse, essendosi il F limitato a nudamente rilevare le anzidette erronee trascrizioni di data (peraltro, non corrisponde al vero che la sentenza d'appello abbia fatto esclusivo riferimento a un contratto del 30.5.2005, constando che, nello stesso foglio, poche righe sopra, ha indicato la data del 30.5.1982);considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti";considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore dei controricorrenti siccome in Ric. 2019 n. 00090 sez. M2 - ud. 11-06-2020 -4- dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate;che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
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