Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 17/07/2018, n. 18980

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 17/07/2018, n. 18980
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18980
Data del deposito : 17 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 1281-2013 proposto da: SCM GROUP SPA, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DELLA SCROFA

64, presso lo studio dell'avvocato S Z, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato L D F;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 342/2012 deila COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di PESCARA, depositata 1'11/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2018 dal Consigliere Dott. P B;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S D C che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RILEVATO IN FATTO

La società SCM Group s.p.a. impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Pescara il provvedimento con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva negato, in conseguenza dell'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, il nulla osta alla fruizione del credito di imposta previsto dall'art. 1, commi 280-283, della legge n. 296 del 2006, pari al 10% delle spese sostenute per la attività di ricerca e sviluppo volta alla cd. innovazione del prodotto. A sostegno del ricorso deduceva la illegittimità costituzionale dell'art. 29 del d.l. n. 185 del 2008, convertito nella legge n. 2 del 2009, che, modificando la normativa precedente, aveva previsto, per gli anni 2008-2011, uno stanziamento fisso nel bilancio dello Stato entro il quale quei crediti di imposta avrebbero trovato copertura ed aveva stabilito che le somme stanziate sarebbero state attribuite agli aventi diritto, per le attività di ricerca avviate prima del 29.11.08, secondo un criterio meramente temporale, nel senso che sarebbero stati privilegiati coloro che, per primi, avessero inoltrato per via telematica un formulario di prenotazione contenente l'importo delle spese agevolabili da sostenere;
eccepiva altresì la violazione di norme del cd. Statuto dei diritti del Contribuente (legge n. 212 del 2000) e chiedeva dichiararsi la illegittimità del provvedimento di diniego. L'Agenzia delle Entrate - Ufficio Centro Operativo di Pescara (C.O.P.)- chiedeva il rigetto del ricorso, contestando i rilievi mossi dalla parte ricorrente. La Commissione Tributaria provinciale respingeva il ricorso ed avverso tale decisione proponeva appello la società contribuente. La Commissione Tributaria regionale, con sentenza n. 342/09/2012 del 26.4/11.5.2012, respingeva tutte le censure sollevate, confermava la sentenza impugnata, evidenziando che il d.l. n. 185 del 2008, convertito in legge n. 2 del 2009, perseguendo l'obiettivo di "fronteggiare l'eccezionale situazione di crisi internazionale", aveva la finalità di rendere prevedibili le entrate e le uscite del bilancio dello Stato e, per tale ragione, aveva esteso a quei crediti il sistema di monitoraggio ed il principio di fruizione entro limiti quantitativi prefissati, come previsto, in generale, per tutti gli altri crediti di imposta. La società contribuente ricorre per cassazione affidandosi a sei motivi di ricorso e l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente prospetta l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, commi 1, 2, 3 del d.l. 29.11.08 (c.d. «decreto anticrisi»), convertito in legge 28.1.09 n. 2, per violazione degli artt. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.

1.1. Il motivo è infondato. Occorre, al riguardo, osservare che in relazione all'asserito contrasto della suddetta normativa con gli artt. 41, 97 e 117 Cost. si è già espressa questa Corte con l'ordinanza n. 3576 del 2015, con motivazioni che questo Collegio condivide ed alle quali si richiama espressamente. Questa Corte ha poi sollevato, in via subordinata, con riferimento all'art. 3 della Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, commi 2, lett. a) e 3 del d.l. n. 185 del 2008, nella parte in cui, anche per i crediti di imposta relativi a costi sostenuti per attività di ricerca avviate prima del 29.11.2008, è previsto un tetto massimo di stanziamento ed una procedura di ammissione al beneficio fiscale basata sul criterio cronologico di ricezione telematica delle domande dei contribuenti (cfr. Cass. sez. 6, ord. 23/02/2015, n. 3576). La Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 149 del 27/06/2017, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, del d.l. n. 185 del 2008 ed inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, commi 2 lett. a) e 3 del medesimo d.I., sollevate da questa Corte. Dopo avere ricostruito il quadro normativo che regola i crediti di imposta richiesti in relazione ad attività di ricerca e sviluppo, la Corte Costituzionale, dando atto che, secondo il rimettente, la disposizione censurata avrebbe di fatto "abolito" il diritto di credito già maturato in relazione ai costi già sostenuti, nonché l'aspettativa del credito maturato in relazione ai costi da sostenere, ha rilevato che il valore del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, il quale trova copertura costituzionale nell'art. 3 della Costituzione, non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici «anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti», ma esige che ciò avvenga alla condizione «che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica.... L'intervento retroattivo del legislatore, dunque, può incidere sull'affidamento dei cittadini a condizione che: 1) trovi giustificazione in „ e dunque abbia una , quale un interesse pubblico sopravvenuto o una ;
2) sia comunque rispettoso dei principio di ragionevolezza.... inteso, anche, come proporzionalità....».Nella specie, la Consulta ha ritenuto che la disposizione censurata abbia una «causa normativa adeguata», poiché trova giustificazione nei «principi, diritti e beni di rilievo costituzionale» tutelati dagli artt. 2, 3 e 81 della Costituzione, e non viola i principi di ragionevolezza e proporzionalità, dato che, a seguito di successivi interventi normativi, la posizione dei titolari di crediti «perdenti» non è stata incisa in maniera assoluta, considerato che gli ulteriori stanziamenti previsti ex I. n. 191 del 2009 hanno permesso la copertura di circa metà dei loro crediti, e tenuto conto che i crediti di imposta originariamente riconosciuti coprivano solo il 10% dei costi destinati alla attività di ricerca, sicchè il loro venir meno non può avere avuto una incidenza decisiva sul complesso andamento economico delle imprese. Con riguardo alla questione sollevata da questa Corte in via subordinata, premesso che secondo il rimettente la disposizione normativa di cui all'art. 29, co. 2, lett. a) e co. 3, d.l. n. 185 cit. era da censurare nella parte in cui prevedeva una procedura di ammissione al beneficio basato sul criterio cronologico di ricezione delle domande telematiche dei contribuenti, perché il criterio selettivo è del tutto scollegato dal merito delle ragioni di credito e dalla solerzia del loro esercizio, la Corte Costituzionale ha ritenuto la questione inammissibile, sottolineando che un eventuale suo accoglimento determinerebbe un assetto normativo caratterizzato da iniquità ed irragionevolezza, perché coloro che sono risultati vincitori nella procedura telematica non solo perderebbero il beneficio ottenuto, ma non potrebbero neanche concorrere alla distribuzione del successivo finanziamento previsto dall'art. 2, comma 236, della legge n. 191 del 2009, finanziamento che è riservato ai «perdenti». Alla luce dei principi enunciati dalla richiamata sentenza della Corte Costituzionale deve dunque ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla parte ricorrente.
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