Cass. civ., sez. I, ordinanza 03/01/2023, n. 00040
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ASADONTE Consigliere ORDINANZA sul ricorso 6177/2018 proposto da: A, elettivamente domiciliato in Roma , Via Barberini n. 67, presso lo studio dell’avvocato G R , che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti;-ricorrente- contro Comune di Siracusa, elettivamente domiciliato in Roma, Via Germanico n. 109, presso lo studio dell’avvocatoGiovanni D’Amico , rappresentato e difeso dall’avvocato V G, in forza di procura speciale in atti;-controricorrente - avverso la sentenza n. 2330/2017 della CORTE D'APPELLO di Catania, pubblicatail 12/12 /2017 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2022 dalla cons.IOFRIDA GIULIA. FATTI DI CAUSA La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 2330/2017, depositata il 12/12/2017, -in giudizio di opposizione proposta, con citazione del 2011, da F A nei confronti del Comune di Siracusa, avverso decreto ingiuntivo con il quale si era ingiunto al primo il pagamento della somma di € 20.027,00, oltre interessi ed accessori, a titolo di quota dovuta dallo stesso, quale avente causa, in quanto socio assegnatario di alloggio, dalla Cooperativa Edilizia «La Freccia D’Oro» (concessionaria , in forza di Convenzione del 1980, integrata nel 1986, del diritto di superficie su area in Contrada Mazzarona, da utilizzare per la costruzione di alloggi di Edilizia economica e Popolare e relative opere di urbanizzazione), di somma corrisposta dal Comune ai proprietari dell’area, rappresentante il costo di acquisizione dell’area, ai sensi dell’art.3 della Convenzione del 1980-1986 (secondo cui: «il corrispettivo della concessione del diritto di superficie, incrementato dal contributo relativo agli oneri di urbanizzazione…viene determinato in £ 140.615.519, di cui £ 1.162.776, pari al costo di acquisizione delle aree ai sensi e per gli effetti della legge 865/1971 e successive modifiche ed integrazioni e £ 138.453.734…quale quota parte delle opere di urbanizzazione …il corrispettivo relativo al costo di acquisizione che sarà utilizzato dalla Cooperativa per l’acquisizione in nome e per conto del Comune, dalle stesse deve ritenersi a tutti gli effetti determinato a titolo indicativo in quanto esso sarà pari alla somma effettivamente occorsa per l’esproprio stesso…») - ha riformato la decisione di primo grado, che aveva, in accoglimento dell’opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, dichiarando che nulla era dovuto dall’opponente al Comune. In particolare, i giudici d’appello, accogliendo il gravame del Comune, hanno: a) respinto il motivo di appello incidentale dell’Ambrogi in ordine al difetto di giurisdizione, ex art.133 lett.b) del c.p.a., per essere la causa rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, disatteso dal Tribunale, confermando sul punto la statuizione di primo grado, in quanto il petitum concerneva non la legittimità del rapporto concessorio ma il corrispettivo, pro-quota, del costo di acquisizione dell’area oggetto della concessione del diritto di superficie tra la Cooperativa Edilizia ed il Comune;b) respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Ambrogi, in quanto questi era avente causa della Cooperativa, avendo acquisito, quale assegnatario di unità immobiliare, la titolarità dei diritti sugli immobili realizzati, in forza della convenzione concessoria, dalla sua dante causa ed anche i correlati obblighi, assunti, ex art.2, dalla società «per sé e per i suoi aventi causa» con la convenzione costitutiva del diritto di superficie, e quindi anche l’obbligo di pagamento del corrispettivo versato per l’acquisizione da parte del Comune concedente del terreno oggetto del programma costruttivo della società cooperativa;c) accolto l’unico motivo di appello del Comune, rilevando che tra il Comune ed i proprietari dell’area oggetto della Convenzione del 1980, insorto un contenzioso avente ad oggetto l’occupazione «usurpativa» dell’area e la pretesa risarcitoria avanzata dai privati, nel corso del giudizio di appello, nel 2006, era stata stipulata una transazione, con la quale le parti (Comune e proprietari del terreno) avevano dichiarato di transigere la lite con il pagamento, da parte dell’Ente locale, a titolo di indennità di espropriazione, della somma di € 910.760,00, con conseguenziale acquisto, in capo al Comune , della piena proprietà dell’area, che vi aveva dato seguito con emissione, nel 2008, di un provvedimento di «trasferimento coattivo degli immobili espropriato», e cessazione dell a condotta illecita dell’amministrazione pubblica , consistente nell’abusiva occupazione del terreno dei privati, e nuova regolamentazione del rapporto tra le parti, per effetto della quale il Comune, già autore dell’illecito, aveva acquisito ex novol’areain modo legittimo ed alternativo rispetto alla procedura espropriativa;d) la transazione tra l’Ente pubblico ed i proprietari dell’area rappresentava pertanto il titolo di acquisizione della stessa e l’appellante aveva diritto, in forza degli obblighi derivanti dalla convenzione, di pretendere il pagamento pro-quota del corrispettivo di acquisizione dell’area nei confronti dell’appellato, avente causa della cooperativa edilizia, considerato che il riferimento, nell’art.3 della convenzione, alla somma «occorsa per l’esproprio» ed al procedimento espropriativo non era vincolante per l’ente concedente, avendo solo «valenza di modalità ordinaria non certo esclusiva rispetto ad altre pur legittime forme di di acquisizione quali la transazione»;e) alcuna contestazione era stata mossa in ordine all’entità dell’importo richiesto pro-quotae le altre eccezioni, in merito all’insussistenza di vizi dell’originaria delibera consiliare del 1980 e sulla prescrizione del diritto all’indennità di esproprio erano assorbite. Avverso la suddetta pronuncia, che si assume notificata il 21/12/2017, F A propone ricorso per cassazione, notificato il 15/2/2018, affidato a tre motivi, nei confronti del Comune di Siracusa (che resiste con controricorso, notificato il 15-20/3/2018). Il P.G. ha depositato requisitoria scritta, concludendo per la declaratoria della giurisdizione del giudice amministrativo. Il Comune controricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione, ex art.360 n. 1 c.p.c., degli artt. 133 lett.b) del d.lgs. 104/2010 e 5, comma 1°, l.1034/2010, in punto di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la decisione della lite implicava comunque «la definizione del perimetro dei diritti e degli obblighi del concessionario e degli aventi causa, nascenti dall’articolo 3 della convenzione di concessione e degli atti amministrativi presupposti»;b) la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.1372 c.c. e del principio dell’inefficacia del contratto – di transazione – nei confronti dei terzi estranei, dovendo ritenersi che solo l’acquisto della proprietà del terreno in forza di un decreto di esproprio era l’ipotesi contemplata datall’art.3 della Convenzione ed opponibile alla Cooperativa e suoi aventi causa, non anche una differente modalità di acquisto delle aree, quale quella derivata dalla stipula del contratto di transazione , efficace solo tra le parti;c) la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 35 l.1865/1971, 3 della Convenzione del maggio 1980 e 1362 e ss. c.c. , in quanto non è possibile addossare alla cooperativa edilizia il pagamento della somma pagata aiproprietari a titolo di risarcimento danni.
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