Cass. civ., sez. III, sentenza 31/05/2019, n. 14886

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L'accertamento del danno non patrimoniale rivendicato nel quadro di un'azione di classe, promossa ai sensi dell'art. 140 bis del d.lgs. n.206 del 2005, richiede allegazione e prova non solo dei requisiti della rilevanza costituzionale degli interessi lesi, della gravità della relativa lesione e della non futilità dei danni ma anche dei profili concreti dei pregiudizi lamentati, capaci di valorizzarne i tratti condivisi da tutti i membri della classe, non personalizzabili in relazione a singoli danneggiati bensì accomunati da caratteristiche tali da giustificarne tanto l'apprezzamento seriale quanto la gestione processuale congiuntamente rivendicata.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 31/05/2019, n. 14886
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14886
Data del deposito : 31 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

ORIGINALE 14 886-2019 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Azione di classe LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 7344/2018 TERZA SEZIONE CIVILE a. 14886 Cron. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. e.i. Presidente Dott. U A Ud. 21/03/2019 Consigliere Dott. ANELLA DI FIO PU Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI Rel. Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI ConsigliereDott. S G G ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 7344-2018 proposto da: TRENORD SRL in persona dell'Amministratore Delegato F', elettivamente domiciliata inDott. CINZIA ROMA, V. LE BRUNO BUOZZI 511 presso lo studio dell'avvocato E C, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M C;
ricorrente- 2019 contro 704 TRENORD SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI 51, presso lo studio dell'avvocato E C, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M C;
ASSOCIAZIONE ALTROCONSUMO in persona del Direttore pro tempore Dott.ssa L C, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI BARBIERI, 6, presso lo studio dell'avvocato G S, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato P M;
COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DIFESA AMBIENTECODACONS in persona del legale UTENTI CONSUMATORI tempore GIUSEPP URSINI, rappresentante pro elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 32, presso lo studio dell'avvocato MICHELE MIRENGHI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO MARIA DONZELLI;
controricorrenti nonchè

contro

ASSOCIAZIONE CODICI ONLUS CENTRO PER I DIRITTI DEL CITTADINO ;
- intimati nonchè da ASSOCIAZIONE ALTROCONSUMO in persona del Direttore pro tempore Dott.ssa L C, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI BARBIERI, 6, presso lo studio dell'avvocato G S, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato P M;
ricorrente successivo 2 avverso la sentenza n. 3756/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 25/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/2019 dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per il rigetto del ricorso T srl;
rigetto del ricorso successivo di Altroconsumo;
udito l'Avvocato M C;
udito l'Avvocato MICHELE MIRENGHI;
udito l'Avvocato P M;
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FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza resa in data 25/8/2017, la Corte d'appello di Milano, in accoglimento dell'appello proposto dall'Associazione Codici Onlus - Centro per i diritti del cittadino, da Codacons, Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell'Ambiente e degli Utenti e dei Con- sumatori, e dall'associazione Altroconsumo, e in riforma per quanto di ragione della decisione di primo grado, ha condannato T s.p.a. a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno, oltre agli indenniz- zi già erogati, la somma di 100,00 euro ciascuno in favore dei sogget- ti per conto dei quali le associazioni originarie attrici avevano agito con azione di classe, ai sensi dell'art. 140-bis del d.lgs. n. 206/2005 (c.d. del codice del consumo), a seguito dei gravi disagi sofferti dagli utenti del servizio di trasporto ferroviario gestito dalla società conve- nuta nel periodo dedotto in giudizio.

2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, premessa la natura minima degli indennizzi contrattualmente previsti in caso di ritardo nell'effettuazione delle prestazioni di trasporto in fa- vore degli utenti (con la conseguente riconoscibilità del risarcimento dei danni ulteriori e diversi da quelli coperti da tali indennizzi), ha ri- tenuto che la straordinarietà dei disagi e dei fastidi arrecati agli utenti nel periodo considerato, giustificasse il riconoscimento, in favore degli stessi, del risarcimento generalizzato (di per sé suscettibile di conser- vare i caratteri di 'omogeneità' richiesti dall'art. 140-bis cit. ai fini dell'esercizio dell'azione di classe nella specie esperita) del danno non patrimoniale sofferto dagli utenti del servizio ferroviario, nella specie commisurato all'importo di euro 100,00 equitativamente individuato per ciascun utente.

3. Con la stessa sentenza, la corte territoriale ha disatteso la me- desima domanda risarcitoria avanzata dagli oltre tremila aderenti 3615 Udienza del 21 marzo 2019 R.G. n. 7344/2018 rel. cons. Marco Dell'Utri all'associazione Altroconsumo specificamente individuati per relatio- nem, trattandosi di domande riferite a diritti estinti per prescrizione.

4. Avverso la sentenza d'appello, T s.p.a. proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d'impugnazione.

5. L'associazione Altroconsumo ha proposto autonomo ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello, sulla base di cinque motivi d'impugnazione.

6. L'associazione Codacons, Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell'Ambiente e degli Utenti e dei Consumatori, resiste con controricorso all'impugnazione di T s.p.a.. 7. T s.p.a. e Altroconsumo hanno depositato controricorso per resistere alle rispettive impugnazioni.

8. Nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede.

9. Tutte le parti costituite hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, la T s.p.a. censura la sentenza im- pugnata per violazione degli artt. 112, 121 e 131 c.p.c. e dell'art. 140-bis del d.lgs. n. 206/2005 (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte d'appello erroneamente considerato ammissibile l'appello proposto dalle associazioni avversarie, essendosi il giudice di primo grado pronunciato con ordinanza sulla manifesta infondatezza delle domande avversarie, con la conseguente inappellabilità di detto provvedimento del primo giudice, siccome unicamente soggetto a re- clamo, ai sensi dell'art. 140-bis cit.. 2. Il motivo è infondato.

3. Osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, al fine di stabilire se un provve- dimento abbia natura di ordinanza o di sentenza, e sia, quindi, sog- getto ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, occorre aver 4 Udienza del 21 marzo 2019 R.G. n. 7344/2018 rel. cons. Marco Dell'Utri riguardo non già alla sua forma esteriore e alla qualificazione attribui- tagli dal giudice che lo ha emesso, ma agli effetti giuridici che è de- stinato a produrre. Ciò posto, una volta riconosciuto il carattere di decisorietà e di de- finitività di una determinata decisione (come, nel caso di specie, quel- la emessa dal giudice di primo grado, secondo la logica e corretta ri- costruzione operata dalla corte d'appello, estesa alla ricognizione dei contenuti specificamente decisori della decisione impugnata), alla stessa dev'essere attribuito valore di sentenza, indipendentemente dalla circostanza che la stessa abbia assunto la forma dell'ordinanza, con la conseguente sua impugnabilità dinanzi al giudice di grado su- periore (cfr., ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 10731 del 03/08/2001, Rv. 548780 - 01 e succ. conf.).

4. Con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 183 e 345 c.p.c., e dell'art. 140- bis del d.lgs. n. 206/2005 (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto tempestiva (e ta- le da non integrare una inammissibile mutato libelli) l'istanza avanza- ta dall'associazione Altroconsumo diretta alla contestazione dell'adeguatezza dell'indennizzo predisposto da T in base al Regolamento CE n. 1371/2007. 5. Il motivo è inammissibile.

6. Al riguardo fermo l'assorbente rilievo riferito all'inammissibilità della censura, in ragione del carente adempimento degli oneri di puntuale e completa allegazione del ricorso imposti dall'art. 366 n. 6 c.p.c. (con particolare riguardo alla mancata indica- zione e allegazione degli atti depositati dall'associazione Altroconsu- mo nel corso del processo, suscettibili di consentire l'effettivo control- lo, da parte del giudice di legittimità, della concludenza della censura legata alla qualificazione in termini di 'novità' dell'istanza diretta alla Udienza del 21 marzo 2019 R.G. n. 7344/2018 rel. cons. Marco Dell'Utri contestazione dell'adeguatezza dell'indennizzo predisposto da T in base al Regolamento CE n. 1371/2007) - varrà nella specie consi- derare il valore dirimente del consolidato principio sancito dalla giuri- sprudenza di questa Corte, alla stregua del quale l'interpretazio- ne operata dal giudice di appello, riguardo al contenuto e all'ampiezza della domanda giudiziale, è assoggettabile al controllo di legittimità limitatamente alla valutazione della logicità e congruità della motiva- zione e, a tal riguardo, il sindacato della Corte di cassazione comporta l'identificazione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla medesima perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto con- trollo, tale volontà si ricostruisce in base a criteri ermeneutici assimi- labili a quelli propri del negozio, diversamente dall'interpretazio- ne riferibile ad atti processuali provenienti dal giudice, ove la volontà dell'autore è irrilevante e l'unico criterio esegetico applicabile è quello della funzione obiettivamente assunta dall'atto giudiziale (Sez. L, Sentenza n. 17947 del 08/08/2006, Rv. 591719 - 01;
Sez. L, Sen- tenza n. 2467 del 06/02/2006, Rv. 586752 -01). Peraltro, il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individua- zione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dal- la natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (Sez. 3, Sentenza n. 21087 del 19/10/2015, Rv. 637476 - 01).

7. Nella specie, la società ricorrente, lungi dallo specificare i modi o le forme dell'eventuale scostamento del giudice a quo dai canoni ermeneutici legali che ne orientano il percorso interpretativo (anche) della domanda giudiziale (domanda che il

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