Cass. pen., sez. III, sentenza 29/03/2022, n. 11322
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AT UL, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/09/2021 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catania, nel procedimento a carico di UL AT, disponeva l'anticipazione dell'udienza del 22 febbraio 2022 a quella del 17 novembre 2021, in quanto, essendo stato l'imputato catturato all'estero, era necessario garantire il rispetto del termine di fase connesso allo stato di detenzione dell'imputato medesimo per questa causa.
2. Avverso l'indicato provvedimento, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 465 e 296 cod. proc. pen. Assume il difensore che il Tribunale avrebbe assunto il provvedimento impugnato sulla base di un dato non corrispondente al vero, in quanto, all'udienza dell'8 giugno 2021, l'imputato era stato dichiarato non già latitante, ma libero assente, circostanza