Cass. pen., sez. III, sentenza 29/03/2022, n. 11322
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da A P, nato a Malta il 30/09/1978 avverso l'ordinanza del 10/09/2021 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere S C;letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P L, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catania, nel procedimento a carico di P A, disponeva l'anticipazione dell'udienza del 22 febbraio 2022 a quella del 17 novembre 2021, in quanto, essendo stato l'imputato catturato all'estero, era necessario garantire il rispetto del termine di fase connesso allo stato di detenzione dell'imputato medesimo per questa causa. 2. Avverso l'indicato provvedimento, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 465 e 296 cod. proc. pen. Assume il difensore che il Tribunale avrebbe assunto il provvedimento impugnato sulla base di un dato non corrispondente al vero, in quanto, all'udienza dell'8 giugno 2021, l'imputato era stato dichiarato non già latitante, ma libero assente, circostanza corroborata dalla mancanza, nel fascicolo per il dibattimento, della dichiarazione di latitanza ex art. 296 cod. proc. pen. Evidenzia poi il difensore che in data 6 giugno 2019 il giudice di Malta, investito della richiesta di m.a.e. emesso dal G.i.p. del Tribunale di Catania il 29 aprile 2019, aveva pronunciato formale diniego di dar seguito all'istanza di trasferimento di Italia del proprio cittadino P A, che veniva rimesso in libertà;a distanza di due anni, l'Attard veniva nuovamente tratto in arresto a Malta, in forza di una richiesta identica alla prima. Il difensore ribadisce l'assenza di alcun provvedimento di latitanza e, quindi, non sussisterebbe alcuna esigenza di anticipazione dell'udienza.
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