Cass. pen., sez. V, sentenza 24/03/2021, n. 11432
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI AVELLINOnel procedimento a carico di: MANZI GIUSEPPE nato il 13/09/1981 RAINONE MARIA CARMELA nato a AVELLINO il 31/07/1988 avverso l'ordinanza del 23/06/2020 del TRIB. LIBERTA' di AVELLINO udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
1,7e/sentite le conclusioni del PG
LUCIA ODELLO
Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato R B si associa alle conclusioni del Procuratore Generale.
RITENUTO IN FATTO
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Avellino, investito ex art 322 bis cpp dall'appello del PM, ha confermato il provvedimento col quale il Gip aveva respinto l'istanza di sequestro preventivo di risorse finanziarie ritenute provento dei delitti di bancarotta fraudolenta e di autoriciclaggio e del complesso aziendale di MGM srl oggetto di contratto di affitto tra la società fallita Oceano Trasfish e la MGM, considerato distrattivo nella prospettazione di accusa, in quanto privo di corrispettivo effettivamente corrisposto.
1.Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il PM,che con unico articolato motivo ha dedotto la violazione di legge per mancanza di motivazione. Il Tribunale, come già il Giudice delle indagini preliminari, aveva ritenuto integrate solo alcune delle condotte di bancarotta fraudolenta contestate senza pronunziarsi sulle restanti descritte nel capo A) dell'incolpazione mentre aveva omesso di prendere in considerazione i delitti di bancarotta fraudolenta impropria di cui ai capi B) e C), pure oggetto dei motivi di appello. Per altro verso si è dedotto il vizio di motivazione illogica, poiché il Giudice dell'appello cautelare, pur riconoscendo il fumus delicti per alcune delle condotte distrattive descritte nell'istanza di sequestro, aveva escluso la pericolosità della libera disponibilità delle somme di denaro, trascurando che la sottrazione delle risorse societarie dal patrimonio della fallita costituisce ex se conseguenza dannosa per la curatela del fallimento, a causa del mancato recupero di beni sottratti all'impresa fallita. In data 8 Ottobre 2020 il difensore degli indagati ha depositato memoria illustrativa delle ragioni per le quali ha ritenuto inammissibile o infondato il ricorso del PM. All'odierna udienza il Pg drssa Odello ha concluso per l'inammisibilità del ricorso e l'avvocato Bizzarro si è associato alle conclusioni del Procuratore Generale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
1.Deve premettersi che dalla chiara disposizione di cui all'art 325 cpp e dall'interpretazione costantemente
1,7e/sentite le conclusioni del PG
LUCIA ODELLO
Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato R B si associa alle conclusioni del Procuratore Generale.
RITENUTO IN FATTO
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Avellino, investito ex art 322 bis cpp dall'appello del PM, ha confermato il provvedimento col quale il Gip aveva respinto l'istanza di sequestro preventivo di risorse finanziarie ritenute provento dei delitti di bancarotta fraudolenta e di autoriciclaggio e del complesso aziendale di MGM srl oggetto di contratto di affitto tra la società fallita Oceano Trasfish e la MGM, considerato distrattivo nella prospettazione di accusa, in quanto privo di corrispettivo effettivamente corrisposto.
1.Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il PM,che con unico articolato motivo ha dedotto la violazione di legge per mancanza di motivazione. Il Tribunale, come già il Giudice delle indagini preliminari, aveva ritenuto integrate solo alcune delle condotte di bancarotta fraudolenta contestate senza pronunziarsi sulle restanti descritte nel capo A) dell'incolpazione mentre aveva omesso di prendere in considerazione i delitti di bancarotta fraudolenta impropria di cui ai capi B) e C), pure oggetto dei motivi di appello. Per altro verso si è dedotto il vizio di motivazione illogica, poiché il Giudice dell'appello cautelare, pur riconoscendo il fumus delicti per alcune delle condotte distrattive descritte nell'istanza di sequestro, aveva escluso la pericolosità della libera disponibilità delle somme di denaro, trascurando che la sottrazione delle risorse societarie dal patrimonio della fallita costituisce ex se conseguenza dannosa per la curatela del fallimento, a causa del mancato recupero di beni sottratti all'impresa fallita. In data 8 Ottobre 2020 il difensore degli indagati ha depositato memoria illustrativa delle ragioni per le quali ha ritenuto inammissibile o infondato il ricorso del PM. All'odierna udienza il Pg drssa Odello ha concluso per l'inammisibilità del ricorso e l'avvocato Bizzarro si è associato alle conclusioni del Procuratore Generale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
1.Deve premettersi che dalla chiara disposizione di cui all'art 325 cpp e dall'interpretazione costantemente
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