Cass. pen., sez. V trib., sentenza 24/03/2021, n. 11432

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 24/03/2021, n. 11432
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11432
Data del deposito : 24 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI AVELLINOnel procedimento a carico di: MANZI GIUSEPPE nato il 13/09/1981 RAINONE MARIA CARMELA nato a AVELLINO il 31/07/1988 avverso l'ordinanza del 23/06/2020 del TRIB. LIBERTA' di AVELLINO udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
1,7e/sentite le conclusioni del PG

LUCIA ODELLO

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato R B si associa alle conclusioni del Procuratore Generale.

RITENUTO IN FATTO

Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Avellino, investito ex art 322 bis cpp dall'appello del PM, ha confermato il provvedimento col quale il Gip aveva respinto l'istanza di sequestro preventivo di risorse finanziarie ritenute provento dei delitti di bancarotta fraudolenta e di autoriciclaggio e del complesso aziendale di MGM srl oggetto di contratto di affitto tra la società fallita Oceano Trasfish e la MGM, considerato distrattivo nella prospettazione di accusa, in quanto privo di corrispettivo effettivamente corrisposto.

1.Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il PM,che con unico articolato motivo ha dedotto la violazione di legge per mancanza di motivazione. Il Tribunale, come già il Giudice delle indagini preliminari, aveva ritenuto integrate solo alcune delle condotte di bancarotta fraudolenta contestate senza pronunziarsi sulle restanti descritte nel capo A) dell'incolpazione mentre aveva omesso di prendere in considerazione i delitti di bancarotta fraudolenta impropria di cui ai capi B) e C), pure oggetto dei motivi di appello. Per altro verso si è dedotto il vizio di motivazione illogica, poiché il Giudice dell'appello cautelare, pur riconoscendo il fumus delicti per alcune delle condotte distrattive descritte nell'istanza di sequestro, aveva escluso la pericolosità della libera disponibilità delle somme di denaro, trascurando che la sottrazione delle risorse societarie dal patrimonio della fallita costituisce ex se conseguenza dannosa per la curatela del fallimento, a causa del mancato recupero di beni sottratti all'impresa fallita. In data 8 Ottobre 2020 il difensore degli indagati ha depositato memoria illustrativa delle ragioni per le quali ha ritenuto inammissibile o infondato il ricorso del PM. All'odierna udienza il Pg drssa Odello ha concluso per l'inammisibilità del ricorso e l'avvocato Bizzarro si è associato alle conclusioni del Procuratore Generale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

1.Deve premettersi che dalla chiara disposizione di cui all'art 325 cpp e dall'interpretazione costantemente operatane da questa Corte si ricava che il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari reali è proponibile solo per il vizio di violazione di legge. In tal senso è costante l'elaborazione di questo Giudice di legittimità, anche nella sua composizione più autorevole. Ex rnultis Sez. U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008 Cc. (dep. 26/06/2008 ) Rv. 239692, secondo la quale, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e,quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Conf. S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio). Tale principio è stato in epoca più recente ribadito da i7s Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013 Cc. (dep. 11/02/2013 ) Rv. 254893, secondo la quale il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato. Sez. 3, Sentenza n. 4919 del 14/07/2016 Cc. (dep. 02/02/2017 ) Rv. 269296;
Sez. 2, Sentenza n. 18951 del 14/03/2017. 1.1 Applicando tali principi - che il Collegio intende ribadire - al caso concreto va premesso che, come emerge dal testo del provvedimento impugnato e diversamente da quanto assunto dal ricorrente, la motivazione sviluppata dai Giudici del merito cautelare in alcun modo è apparente. Invero, il Tribunale ha adeguatamente chiarito le ragioni per le quali solo per alcune delle condotte contestate è stato ravvisato il fumus delicti, come, del resto, già aveva opinato il Giudice per le indagini preliminari. In proposito si è fatto riferimento : a) al mancato rinvenimento dei beni strumentali indicati nel registro beni ammortizzabili;b) ai maggiori compensi percepiti dall'indagato M come amministratore della fallita dal 2015 al 2017;
c) all'abbattimento nel solo anno 2017 di circa 900mila euro del valore delle rimanenze di magazzino, per le quali la giustificazione offerta dalla difesa non è apparsa idonea a spiegare la vertiginosa diminuzione di valore delle merci, desumendosene, quindi, correttamente la distrazione.
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