Cass. civ., sez. II, ordinanza 23/02/2023, n. 05623

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 23/02/2023, n. 05623
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05623
Data del deposito : 23 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29731/2019 R.G. proposto da : RO AN, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati SA TI OV RI ([...]), RR RI LO ([...]) -ricorrente-

contro

RC RI IG, elettivamente domiciliato in ROMA [...], presso lo studio dell'avvocato B G ([...]) chela rappresenta e difende unitamente all'avvocato S R ([...]) -controricorrente- non ché contro RO NA RI, RO LV, RO RI -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAGLIARI n. 188/2019 depositata il27/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023 dal Consigliere dr. M M .

RAGIONI DI FATTO

Il Tribunale di Oristano accertò l'intervenuta usucapione di una servitù di veduta a favore di un immobile di Tresnuraghes appartenente a M L P, e condannò i convenuti F, A M, S e M M ad arretrare, mediante demolizione, "la parete prospettante sul cortile interno del fabbricato di loro proprietà". F RO impugnò la predetta pronunzia avanti la Corte d'Appello di Cagliari, la quale, con sentenza n. 188 del 27 febbraio 2019, rigettò il gravame. I giudici di secondo grado, al fine di riconfermare la sussistenza di una vera e propria veduta, richiamarono gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Tribunale e le risultanze delle prove per testi. Contro la predetta sentenza ricorre per cassazione F RO, sulla scorta di tre motivi. Resiste con controricorso M L P.

RAGIONI DI DIRITTO

1) Col primo motivo, la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 1027 e ss. c.c. nonché dell'art. 81 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. Afferma che la RC sarebbe stata carente di legittimazione attiva, avendo i giudici di merito mancato di verificare la titolarità del diritto di proprietà in capo alla medesima. 1.1) Mediante la seconda doglianza, la RO invoca omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. La circostanza sarebbe stata sostanzialmente costituita dalla richiesta espressa della RC alla RO di arretrare la costruzione per consentirle di mantenere la luce irregolare e questo avrebbe dimostrato la carenza dell'animus possidendi in capo a controparte. 1.2) Attraverso
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi