Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2023, n. 19384

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2023, n. 19384
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19384
Data del deposito : 8 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SC DE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/10/2022 del GIUDICE DI PACE di CASTROVILLARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria depositata in atti e conclude per l'inammissibilità dei ricorso. udito il difensore L'avvocato ANDREA BONIFATI si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per raccoglimento dello stesso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 21.10.2022 il Giudice di Pace di Castrovillari ha dichiarato ZA TO colpevole dei reato di cui all'art. 582 cod. pen. condannandolo alla pena di euro 500 di multa.

2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo otto motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1.Col primo motivo deduce vizi di motivazione, con annessi travisamento probatorio e mancata valutazione delle prove a discarico. Si lamenta la mancata valutazione di dati che si assumono rilevanti: innanzitutto il certificato ospedaliero attestante la lesione subita (ferite escoriate ed agitazione psicomotoria) anche dall'imputato che dà atto che egli ebbe a imputarla ad aggressione fisica incompatibile con la posizione passiva della persona offesa descritta dal giudice;
il provvedimento di irrogazione di sanzione disciplinare emesso in relazione al fatto di causa nei confronti della persona offesa PA SE (la vicenda si è verificata presso il plesso di istituto scolastico tra due dipendenti);
il certificato del casellario giudiziale dell'imputato (che attesta la sua incensuratezza);
la volontà conciliativa dell'imputato e il rifiuto del querelante;
i preesistenti e plurimi interessi economici del querelante;
le investigazioni difensive sull'indennità Inail;
il tentativo di costituzione di parte civile per duplicare il risarcimento. Si lamenta altresì il travisamento positivo della prova riguardo: alle informazioni rese dall'imputato in sede di esame;
alle lesioni riportate nel certificato medico che non corrispondono alle azioni aggressive descritte dalla persona offesa ben più violente rispetto alle conseguenze riscontrate.

2.2.Col secondo motivo deduce vizi di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità dei testi di accusa (il querelante e lI teste ES Rodolfo) che neppure convergono con riferimento alla fase preliminare della discussione insorta tra le parti.

2.3.Col terzo motivo deduce la violazione di norme di legge, segnatamente dell'art. 533 cod. proc. pen. in relazione all'art. 582 cod. pen., per essere stata affermata la responsabilità dell'imputato a fronte di ragionevole dubbio, nonché vizi di motivazione in ordine al mancato confronto tra l'accusa e l'alibi fornito dall'imputato circa la difesa che ha dovuto porre in essere, riscontrata da diversi accadimenti (in particolare dai graffi riscontrati sulla persona dell'imputato confermati anche dal teste di accusa).

2.4.Col quarto motivo deduce la violazione dell'art. 530, comma 3, del codice di rito e dell'art. 52 cod. pen. per il dubbio esistente sulla ricorrenza della legittima difesa, nonché vizio di motivazione.

2.5.Col quinto motivo deduce la violazione dell'art. 55 cod. pen. e vizi di motivazione. La reazione maggiore del ricorrente alla aggressione iniziale della persona offesa (consistita in aggressione e minacce) poteva essere quanto meno sussunta in una condotta eccedente il proposito difensivo dell'imputato.

2.6.Col sesto motivo deduce la violazione dell'art. 62 n. 2 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della provocazione. Le azioni del querelante sono di indubbia antigiuridicità e si pongono causalmente come presupposto della reazione dell'imputato.

2.7. Col settimo motivo deduce la violazione dell'art. 34 D.Igs. 274/2000 e carenza di motivazione per avere la sentenza impugnata omesso di considerare la ricorrenza della fattispecie della particolare tenuità del fatto di cui alla disposizione indicata, invocata in considerazione delle punizioni disciplinari di entrambe le parti e delle conseguenze minimali delle reciproche condotte lesive.

2.8. Con l'ottavo motivo deduce la violazione dell'art. 133 cod. proc. pen. e dell'art. 582 cod. pen. e vizi di motivazione lamentando l'eccessività della pena inflitta a fronte delle diverse circostante emerse, alcune indicative della scarsa offensività del fatto (occasionalità della condotta), altre dell'atteggiamento avuto di contro dalla persona offesa.

3.Con la memoria pervenuta in atti il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso, previa ulteriore esplicazione del primo motivo e del settimo motivo di ricorso. I travisamenti della prova dedotti col primo motivo hanno ad oggetto risultanze aventi tutte il requisito della decisività, in quanto, valutate le informazioni non considerate (i travisamenti negativi) ovvero espunte le informazioni rilevanti utilizzate ma non risultanti dai mezzi di prova (i travisamenti positivi), le controprove sono idonee a sovvertire l'esito del Con riferimento al settimo motivo di ricorso per cassazione si ribadisce che del fatto particolarmente tenue ricorrono manifestamente tutti i presupposti (danno reciprocamente procurato dal querelante e dall'imputato certamente esiguo;
danno

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