Cass. civ., sez. II, sentenza 05/07/2013, n. 16880
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La previsione di un termine essenziale per l'adempimento del contratto, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, così rinunciando altresì alla dichiarazione di risoluzione contrattuale.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. F F -Presidente -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere -
Dott. C V - Consigliere -
Dott. B M - rel. est. Consigliere -
Dott. G A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Q C e Q V A, rappresentati e difesi per procura in calce al ricorso dagli Avvocati M E e prof. G C, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Cassiodoro n. 1/a;
- ricorrenti -
contro
T P e D M V, residenti in Foggia, rappresentati e difesi per procura a margine del controricorso dall'Avvocato D C V, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avvocato L C in Roma, via Gottardo n. 21;
- controricorrenti -
ricorrenti incidentali -
avverso la sentenza n. 489 della Corte di appello di Bari, depositata il 29 maggio 2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 maggio 2013 dal consigliere relatore Dott. M B;
udite le difese svolte dall'Avv. G C per i ricorrenti principali;
udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C L, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 1997 Q V A convenne in giudizio T P e D M V esponendo di avere stipulato con gli stessi, in data 8 agosto 1995, un contratto preliminare per l'acquisto, per sè o per persona da nominare, di un podere ex Ersap, già riscattato dai promittenti venditori, di ha. 7.45,60 sito in agro di Foggia;
che nel contratto le parti avevano indicato che parte integrante di detto fondo era costituita da una "quota integrativa" di ha.
1.30 in assegnazione provvisoria alla sola promittente D M;
che il prezzo era stato stabilito in L. 155.000.000, di cui L. 50.000.000 già versati ed il resto da corrispondere al definitivo, la cui conclusione era prevista entro il termine essenziale del 15 dicembre 1995;
che, con riferimento alla suddetta quota integrativa, la D M si era obbligata a rilasciare "ogni qualsivoglia utile dichiarazione per consentire al promittente acquirente di avere in assegnazione definitiva la quota stessa, dall'Ersap";
che non solo tale obbligo era rimasto inadempiuto ma gli stessi promittenti venditori si erano rifiutati di stipulare il contratto definitivo. Chiese, pertanto, che, in esecuzione del preliminare, fosse disposto il trasferimento coattivo, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., del podere indicato nel preliminare, con offerta di pagamento del residuo prezzo. I convenuti si costituirono in giudizio eccependo la nullità del contratto preliminare atteso che il fondo compromesso era comprensivo di una parte ancora non riscattata e di proprietà dell'Ersap, nonché che il contratto si era risolto per la scadenza del termine essenziale. In via riconvenzionale chiesero la condanna dell'attore al rilascio del fondo e che fosse riconosciuto il loro diritto ad incamerare la caparra versata.
In giudizio venne chiamato Q C, nominato acquirente del bene dal promittente venditore e la causa fu quindi riunita ad altra promossa sempre dall'originario attore, in cui questi aveva formulato le stesse domande ed anche chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno per responsabilità aggravata. Esaurita l'istruttoria in via documentale, il Tribunale di Foggia, con sentenza del 2002, dichiarò la nullità del contratto preliminare per violazione della L. n. 230 del 1950, art. 18, comma 3, contenente provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano
della Sila e dei territori ionici, che dichiara nulli di pieno diritto gli atti di disposizione di fondi assegnati a fini agricoli;
condannò quindi le parti convenute alla restituzione dell'acconto ricevuto.
Interposto gravame da parte dei Quitadamo, con sentenza n. 489 del 29 maggio 2006 la Corte di appello di Bari riformò integralmente la decisione impugnata, e, in accoglimento della domanda principale, dispose il trasferimento in favore di Q C del fondo rustico di ha. 7.45,60 sito in agro di Foggia per il prezzo stabilito nel contratto preliminare di Euro 80.050,82, previo suo pagamento. La Corte distrettuale motivò questa conclusione affermando che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, sulla base di una interpretazione complessiva delle clausole contenute nel contratto preliminare, doveva ritenersi che le parti avessero limitato l'oggetto della vendita alla sola parte del podere già riscattato e quindi di proprietà dei promittenti venditori, senza includervi anche la "quota integrativa" che era in assegnazione provvisoria alla D M, tenuto conto che, in relazione ad essa, la D M si era obbligata non già al trasferimento ma soltanto a sottoscrivere ogni atto utile per la sua assegnazione definitiva da parte dell'Ersap al promissario acquirente e che l'attore stesso aveva limitato la sua domanda in giudizio al trasferimento del solo podere riscattato. Ritenne inoltre infondata la domanda dei convenuti di risoluzione del contratto per l'inutile decorso del termine, osservando che, poiché dopo la sua scadenza, la D M, con lettera del 6 agosto 1996, aveva dichiarato di essere ancora disposta alla stipula del definitivo, il predetto termine non poteva definirsi essenziale. Rilevò infine che la domanda avanzata ai sensi dell'art.2932 cod. civ., era meritevole di accoglimento, stante
l'inadempimento dei promittenti venditori, che era stati inutilmente convocati dall'altra parte per la stipula del contratto definitivo dinanzi al notaio. Per la cassazione di questa decisione, ricorrono Q C e Q V A con atto notificato il 5 giugno 2007, affidandosi ad un unico articolato motivo. T P e D M V resistono con controricorso e propongono, a loro volta, ricorso incidentale, sulla base di quatto motivi.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso la medesima sentenza.
Va esaminato per primo il ricorso incidentale, che pone questioni aventi priorità logica giuridica rispetto al tema sollevato dal ricorso principale.
Del ricorso incidentale va quindi trattato per primo il secondo motivo, con il quale si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 cod. civ. e segg., dell'art. 2932 cod. civ., della L. n. 230 del 1950,