Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/10/2019, n. 43227
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 21/01/2019 del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere V P;lette le conclusioni del PG F Z che ha chiesto rigettarsi il ricorso, con ogni conseguente statuizione. RITENUTO IN FATTO 1. Il 2/11/2018 il GIP di Catania rigettava l'istanza di ammissione al pa- trocinio a spese dello Stato avanzata dall'odierno ricorrente A A nell'ambito del procedimento n. 7989/16 RG Trib.Il 12/11/2018 l'Attanasio depositava all'ufficio matricola della casa circon- dariale di Cuneo, ove è detenuto, ricorso ex art. 99 Dpr. 115/02 al Presidente del Tribunale di Catania per il tramite del GIP del Tribunale di Catania. Tale atto di opposizione veniva ricevuto dal GIP il 19/11/2018 e da questi trasmesso, il giorno successivo, al Presidente del Tribunale "per le sue determi- nazioni". Il Presidente del Tribunale di Catania il 22/11/2018 lo assegnava per com- petenza al Presidente della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, che, con ordinanza del 21/1/2019, dichiarava il ricorso ex art. 99 Dpr. 115/02 pro- posto da A A "irricevibile" e ne disponeva l'archiviazione. Il decidente riteneva che il ricorso non rivestisse "i requisiti formali indispen- sabili per la rituale instaurazione di un processo civile di cognizione, secondo la previsione degli artt. 14 e 15 DL 150/2011, come richiamati dal citato art. 99" e "in particolare che lo stesso, presentato dalla parte personalmente senza mini- stero di un avvocato, non è stato depositato in cancelleria né è stata depositata la nota per l'iscrizione nel Ruolo generale degli affari civili (con conseguente as- solvimento degli oneri di legge". 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Eassazione, a mezzo del proprio difensore, A A, deducendo violazione degli artt. 666, cc. 2, cod. proc. pen. e 99 Dpr. 115/02. Assume il ricorrente che la procedura seguita dall'Attanasio (ricorso al Presi- dente del Tribunale al quale appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto), è specificamente quella prevista dal comma 1 dell'ad 99 D.PR 115/02 il quale, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice nell'ordinanza impugnata, non richiama gli artt. 14 e 15 D. L. 150/2011. La notifica all'ufficio delle entrate sarebbe stata effettuata dal detenuto in uno al decreto di fissazione udienza attraverso l'ufficio matricola, così come af- fermato dalla Corte di Cassazione in numerose sentenze (il richiamo è a Sez. 4 n.18844/2016 del 12/4/2016). Il Presidente del Tribunale di Catania avrebbe perciò commesso violazione di legge, inoltre, nel dichiarare il ricorso irricevibile. Nel caso di specie, infatti, lo stesso avrebbe dovuto procedere alla fissazione di udienza con le forme di cui all'art. 702 bis c.p.c. così come espressamente previsto dal comma 3 dell'art. 99 D.P.R. 115/02.Il ricorso presentato dall'Attanasio infatti rivestiva tutti i requisiti formali in- dispensabili per l'instaurazione del procedimento de quo.
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