Cass. pen., sez. III, sentenza 13/09/2023, n. 43569

CASS
Sentenza
13 settembre 2023
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CASS
Sentenza
13 settembre 2023

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In tema di reati tributari, la causa speciale di non punibilità introdotta dall'art. 23 d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, affiancandosi, ma non sostituendosi a quella generale di cui all'art. 13 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, né estendendone l'applicabilità, non può trovare applicazione nei giudizi pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, nel caso in cui difettino gli specifici presupposti per la sua applicazione.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui riconosce la causa speciale di non punibilità ai soli contribuenti che abbiano estinto il debito tributario prima della pronuncia della sentenza di appello, nei termini e con le modalità fissate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto appartiene alla discrezionalità del legislatore stabilire per quali periodi fiscali e a quali condizioni possa darsi rilevanza al pagamento del debito tributario ai fini di esclusione della punibilità.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 13/09/2023, n. 43569
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43569
Data del deposito : 13 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

43569-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.1447 -- Presidente - Aldo Aceto UP - 13/09/2023 Luca Semeraro R.G.N. 43491/2022 Emanuela Gai -- Relatore - Enrico Mengoni Ubalda Macrì ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RÈ ER, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/05/2022 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito l'avv. Borgogno e prof. Avv. Coppi che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, resa il 27 maggio 2022, la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Rieti con la quale l'imputato era stato condannato, alla pena sospesa di mesi otto di reclusione, perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, perché quale legale rappresentante della SG Soluzioni Logistiche spa, non versava l'imposta sul valore aggiunto dovuta, in base alla dichiarazione Iva relativa all'anno di imposta 2013, nel termine previsto per il pagamento dell'acconto Iva, per l'ammontare di € 3.998.335,00. In Fiano Romano il 29/12/2014 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione, l'imputato, a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo i seguenti motivi enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. attu. cod.proc.pen.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, nonché il vizio di motivazione in relazione alla manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale. La Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la violazione contestata non essendo "dovuta l'imposta". Argomenta il difensore che, sebbene la norma faccia riferimento all'imposta dovuta in base alla dichiarazione, non di meno, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata non dovrebbe aversi riguardo alla mera indicazione dell'imposta sulla base della dichiarazione, ma occorrerebbe la verifica della sostanziale debenza in ragione del rapporto sottostante il sorgere del debito tributario e che questo gravi sul soggetto che ha presentato la dichiarazione. Secondo la tesi difensiva la sussistenza del reato andrebbe esclusa per mancanza dell'elernento oggettivo del reato in presenza di un dubbio che il debito tributario gravi sulla società che ha presentato la dichiarazione di imposta. In altri termini, non potrebbe ritenersi sussistente il reato qualora il soggetto che ha presentato la dichiarazione non risulti, sulla base del rapporto contrattuale sottostante, che fosse obbligato al pagamento. Nel caso di specie, la società del ricorrente, in forza del contratto stipulato con la H3G, non era l'effettivo debitore dell'imposta. La corte territoriale avrebbe confermato la sentenza impugnata secondo una lettura meramente formalistica del dato normativo.

2.2. Con il secondo motivo deduce la mancata assunzione di una prova decisiva rappresentata dalla decisione della Commissione Tributaria provinciale di Roma, in data 24/09/2021, mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. La corte territoriale non avrebbe valutato la prova sopravvenuta alla sentenza di primo grado rappresentata dalla decisione della Commissione Tributaria provinciale di Roma, in data 24/09/2021, con la quale era stato accolto il ricorso di S.G. Soluzioni Logistiche srl avverso una cartella di pagamento in relazione alla dichiarazioni dell'anno 2015, decisione rilevante che confermata, sulla base dell'assetto contrattuale stipulato tra le parti, che il debito tributario a fini Iva avrebbe dovuto gravare su H3G e non sulla S.G. Soluzioni Logistiche srl, svolgendo quest'ultima società solo prestazioni di logistica per conto di H3G, non essendo qualificabile l'attività di logistica svolta per conto di H3G quale contratto di commissione per la vendita per conto terzi. vo ti a m 2.3. Con il terzo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in 州 relazione all'elemento soggettivo del reato. L'imputato, che aveva assunto la carica di amministratore nel 2013, si era trovato a fronteggiare una crisi economica che si era già manifestata e non era a lui imputabile. La difesa aveva altresì allegato che l'imputato era stato raggirato da H3G e la sentenza impugnata 2 a fronte di motivi di appello non avrebbe reso una congrua risposta. Infine, la sentenza impugnata non avrebbe valutato che, a fronte di un omesso versamento dell'imposta del 2013, ha chiesto una rateizzazione del debito che è stato interamente pagato prima della pronuncia della sentenza del Tribunale di Rieti. Il difensore ha depositato motivi nuovi. Con il primo motivo chiede l'applicazione della speciale causa di non punibilità introdotta dall'art. 23, D.L. 30 marzo 2023, n. 34, in subordinata chiede sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, D.L. 30 marzo 2023, n. 34, in relazione all'art. 3, Cost., ove esso non dovesse ritenersi applicabile a procedure diverse contribuentee meno favorevoli per di quelle previste dalla I. 29 - dicembre 2022, n. 197. Premesso che il ricorrente aveva estinto il debito tributario, mediante pagamento del debito, prima della sentenza di primo grado, nonostante il processo si trovi ormai in fase di legittimità, argomenta il difensore, che non sembra potersi ragionevolmente dubitare del fatto che la suddetta previsione normativa debba trovare applicazione anche nel presente caso, potendo trovare applicazione i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in una ipotesi del tutto analoga di successione di leggi penali, in relazione alla modifica dell'art. 13, D. Lvo. 74 del 2000, operata attraverso l'art. 11 del D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, che ammettono l'applicazione della causa di non punibilità ai processi che si trovano nella fase del giudizio di legittimità. Secondo il difensore, appare evidente che principi analoghi a quelli testé esaminati debbano trovare spazio anche nel caso di specie in cui, la causa di non punibilità, pur già presente nel testo dell'art. 13, D.Lgv. 74/2000 per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 11, D.Lgv. 158/2015, è stata tuttavia estesa nella sua applicabilità anche ai casi di pagamento integrale del debito intervenuti "prima della pronuncia della sentenza di appello e l'applicazione retroattiva della norma più favorevole nel frattempo intervenuta dovrebbe essere preclusa dalla circostanza che l'art. 23, D.L. 30 marzo 2023, fa riferimento alla definizione delle violazioni tributarie e al versamento delle somme dovute "secondo le modalità e nei termini previsti

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