Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/03/2015, n. 5035
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Testo completo
Svolgimento del processo
1. Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo in data 13.06.02 P.G., dichiarandosi ex amministratore della società 2 E.E., impugnava l'avviso di rettifica per IVA 1997 notificato dall'Ufficio delle Entrate di Viterbo in data 18.04.02.
Con diverso e successivo ricorso in data 24.07.03 la società 2 E.E. di V.M. e Co SNC (già 2 E.E. di P. G. e Co) impugnava dinanzi alla medesima Commissione Tributaria Provinciale l'iscrizione a ruolo di cui alla cartella di pagamento n. (------) per IVA 1997, adducendo a sostegno della propria doglianza l'omessa notifica dell'avviso di rettifica.
I ricorsi venivano riuniti e decisi con la sentenza della CTP n. 18/01/04, che dichiarava inammissibile il ricorso proposto da P. G., ritenendolo soggetto non legittimato, e, considerata valida la notifica dell'avviso di rettifica avvenuta presso la sede sociale, rigettava il ricorso avverso la cartella esattoriale in quanto non fondato su vizi della stessa.
2. Avverso tale atto P.G. e la società contribuente 2 E.E. di V.M. e Co SNC proponevano appello, che veniva accolto dalla CTR del Lazio con la sentenza n. 15 5/3 6/07, depositata il 09.07.07 e non notificata.
3. Con tale decisione il giudice di appello affermava che i giudici di prime cure avevano "errato nel ritenere valida la notifica dell'avviso di rettifica con la consegna dell'atto ad un soggetto ( P.G. ex amministratore) che non rivestiva più la qualifica di rappresentante della società", per non avere raggiunto lo scopo. Sosteneva in particolare che la sostituzione dell'amministratore unico, resa pubblica secondo la disciplina di cui all'art. 2457 ter c.c. era opponibile ai fini della notifica ex art. 145 c.p.c..
4. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR affidandosi a cinque motivi. Gli intimati non hanno svolto difese.
Motivi della decisione
1. La sentenza impugnata ha ad oggetto due ricorsi riuniti, impugnatori di due diversi atti.
Il ricorso originario promosso da P.G. consisteva nella impugnazione dell'avviso di rettifica. Il ricorso originario promosso dalla società 2 E.E. di V.M. e Co SNC consisteva nella impugnazione della successiva cartella di pagamento.
2.1. Con il primo motivo di ricorso la Agenzia delle Entrate lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 329 c.p.c. , comma 2 e art. 100 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c. , in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4. Questo motivo, come il secondo, riguarda il giudizio inizialmente proposto da P.G..
La ricorrente si duole del fatto che la CTR abbia deciso nel merito il gravame, proposto solo da P.G. in prime cure, di annullamento dell'avviso di rettifica, nonostante la statuizione di primo grado con cui era stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto dal P. per difetto di legittimazione (in quanto ex amministratore) non fosse stata impugnata, limitandosi l'atto di appello a far valere gli aspetti di nullità della notifica dell'avviso di rettifica. A corredo vi è specifico quesito di diritto.