Cass. pen., sez. II, sentenza 27/09/2021, n. 35550
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PE RO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/02/2021 del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG
FULVIO BALDI
Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore Il difensore presente si riporta ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale della libertà di Roma ha parzialmente confermato il decreto di sequestro probatorio in data 5 febbraio 2021 in relazione a fattispecie di cui agli articoli 617 quater e 640 ter codice penale.
2. Propone ricorso per cassazione l'indagato nei cui confronti è stato svolto il sequestro articolando i seguenti motivi qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione 2.1. Violazione dell'articolo 125 comma 3 codice di procedura penale. In particolare: a. mancherebbe una effettiva motivazione in relazione alla sussistenza di indizi di reato non potendosi ritenere sufficiente il generico riferimento all'aver manomesso il guscio della scheda di gioco di apparecchi di divertimento di tipo slot. Sotto questo aspetto, secondo la difesa, non potrebbe ritenersi sussistente nemmeno una motivazione per relazione appartenendo gli atti effettivamente richiamati ad altro procedimento di cui il ricorrente non aveva conoscenza e a cui non aveva nemmeno accesso. b. non si indicherebbe quale, tra le plurime condotte previste dalle norme incriminatrici richiamate, fosse quella ravvisata nel caso concreto. c. non sarebbe stato indicato in che modo sussista una correlazione fra reato ritenuto sussistente e beni sottoposti a vincolo;
d. non sarebbe stata indicata la finalità probatorie,del sequestro che si risolverebbe in una attività meramente esplorativq il che determinerebbe la radicale nullità del provvedimento come evidenziato dalle sezioni unite Bevilacqua e Capasso;
e. risulterebbero ormai chiuse le indagini (come da avviso ex articolo 415 bis codice di procedura penale) e nessuna consulenza tecnica risulterebbe essere stata svolta sui beni rimasti sottoposti a vincolo reale probatorio con la conseguenza che le modificazioni dall'apparecchio indicate