Cass. civ., sez. VI, ordinanza 26/09/2018, n. 23124
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1 6244-201 7 proposto da: ..\GVNZIA 1)1 ‹.1,1 i VNTRATK (CL'. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROM..\, \' i.\ 1)11 PORTOGI 1NS1 12, presso l'AVVOCATURA GN,N1R.\1,1 ,, 1)11 LO ST TO, che la rappresenta e difende ope legts;- ricorrente -contro C1 ,11,R;1 1 \ UR - intimata - avverso la sentenza n. 154/5/2017 della COMMISSR )\: il TRIBUT \ R1 R ION di V depositata il // 26/01/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2018 dal Consigliere 1)ott. MARI:\ KN1,.\ l, \ "R)1ZR1 ,',. Ric. 2017 n. 16244 sez. MT - ud. 21-06-2018 -2- Rgn 16244/2017 Agenzia entrate c/ Celeghin L R che: L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR Veneto, n. 154/05/2017, dep. Il 26/01/2017, che confermava la legittimità degli avvisi di accertamento notificati a L C ex art. 38 d.p.r. 600/73, per IRPEF anni 2007 e 2008, ad eccezione del reddito sinteticamente ricollegabile al possesso dell'autovettura. La CTR, pur riconoscendo la corretta applicazione del c.d. redditometro da parte dell'Ufficio, ha ritenuto che il contribuente avesse dimostrato la sua inattendibilità in relazione al possesso dell'autovettura, il cui costo di gestione e manutenzione risultava inferiore a quello derivante dall'applicazione del redditometro. La contribuente è rimasta intimata. t Considerato che: