Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 09/05/2019, n. 12334

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 09/05/2019, n. 12334
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12334
Data del deposito : 9 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 23560-2012 proposto da: D M A, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA TACITO

41, presso lo studio dell'avvocato S L P, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SALERNO UFFICIO CONTROLLI in persona del Direttore pro 2019 tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DEI

1226

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 81/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il i ' 2.7/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/02/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI. N.R.G.23560/2012

RITENUTO IN FATTO

In data 6 giugno 2009 l'Agenzia delle Entrate notificava a D M A, in qualità di amministratore pro tempore della s.r.l. GD Costruzioni nonché in proprio quale autore delle violazioni, un avviso di accertamento per omesso versamento Iva oltre a sanzioni, relativamente all'anno di imposta 2004. Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Salerno che lo rigettava con sentenza n.73 del 2010. D M proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Campania che lo rigettava con sentenza n.81 del 27.2.2012. Contro la sentenza di appello D M propone tre motivi di ricorso per cassazione. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso chiedendo di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Primo motivo: "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art.360 comma 1 n.3 cod.proc.civ.;
art.160 cod.proc.civ.;
art.2700 cod.civ. )", nella parte in cui la C.T.R. ha ritenuto la competenza territoriale della Agenzia delle Entrate Ufficio di Eboli alla emissione dell'avviso di accertamento, nonostante la società avesse spostato la propria sede legale in Agropoli. Il motivo è inammissibile. La C.T.R. ha rigettato l'eccezione di nullità dell'avviso per incompetenza territoriale dell'Ufficio emittente osservando che, dalla dichiarazione dei redditi trasmessa alla Agenzia delle Entrate di Eboli e da questa prodotta nel giudizio, non risultava che la società G.D.Costruzioni avesse comunicato il cambiamento del domicilio fiscale (da Battipaglia ad Agropoli), con la conseguenza che l'avviso di accertamento risultava legittimamente emesso dalla Agenzia delle Entrate di Eboli quale Ufficio territorialmente competente ai sensi dell'art.31 comma 2 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600;
il giudice di appello inoltre riteneva che il documento costituito dalla dichiarazione dei redditi certamente spedita dalla società alla Agenzia delle Entrate avesse valore probatorio prevalente sulle semplici copie meccanografiche della dichiarazione stampate dal consulente fiscale della società ( recanti la i variazione del comune di ubicazione della sede legale) , non risultando che dette copie fossero state effettivamente spedite all'Ufficio tributario. Il ricorrente reitera la propria eccezione di incompetenza territoriale senza confrontarsi con la ratio decidendi espressa nella sentenza impugnata, ma chiedendo inammissibilmente a questa Corte di sostituirsi al giudice di merito nella valutazione comparata della rilevanza probatoria dei documenti prodotti dalle parti in giudizio.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi