Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 11/02/2021, n. 03457
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guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3245/2017 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello stato, ove per legge domiciliata;RICORRENTE CONTRO L M, rappresentato e difeso dall'Aw. A S, con studio in Napoli, oe. elettivamente domiciliato (p.e.c.: alessandrosenatore@avvocatinapoli.legalmail.it), giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimentopec, Avv CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli il 21 ottobre 2016 n. 9202/01/2016, non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6 novembre 2020 dal Dott. G L S;RILEVATO CHE:L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli il 21 ottobre 2016 n. 9202/01/2016, non notificata, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per recupero di rimborso per ritenute d'imposta su prestazione di previdenza integrativa, ha respinto l'appello proposto dalla stessa nei confronti di L M avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli r -4:4,353 15 125 febbraio 2013 n. 130/01/2013l La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che la cartella di pagamento veniva ad eludere il giudicato formatosi in precedenza tra le parti sul rimborso delle medesime ritenute d'imposta, essendo stata fondata la pretesa restitutoria sulla presunta carenza di una certificazione indispensabile per il ricalcolo del rimborso. L M si è costituito con controricorso. In corso di causa, il contribuente ha chiesto la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 10, del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136, stante la proposizione della domanda di definizione agevolata della controversia. Comunicato il diniego della definizione agevolata della controversia, il contribuente ha proposto impugnazione dinanzi a questa Corte. L'amministrazione finanziaria ha resistito a tale impugnazione con controricorso. La stessa ha chiesto altresì procedersi alla trattazione del ricorso per cassazione. CONSIDERATO CHE: IN RELAZIONE AL DINIEGO DI DEFINIZIONE AGEVOLATA Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136, nella parte in cui l'amministrazione finanziaria ha erroneamente ritenuto che la controversia non fosse suscettibile di definizione agevolata, non avendo ad oggetto un atto impositivo, bensì un atto liquidato rio. IN RELAZIONE AL RICORSO PER CASSAZIONE1. Con il primo motivo, si deduce violazione degli artt. 2909 cod. civ., 12 disp. prel. cod. civ., 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, 13, comma 9, del D.L.vo 21 aprile 1993 n. 124, 1, comma 5, del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30, 16, 17 e 42 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, 1206 e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ, per aver erroneamente ritenuto che la cartella di pagamento costituisse elusione del giudicato formatosi sulla sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli il 25 febbraio 2013 n. 130/01/2013, laddove si era dichiarata la spettanza del rimborso nei limiti degli importi richiesti a titolo di rendimento fino al 31 dicembre 2000 senza alcuna quantificazione dell'importo dovuto. 2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 2 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, 112 e 277 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ, per aver erroneamente annullato la cartella di pagamento senza esaminare nel merito la pretesa tributaria. RITENUTO CHE:1. Anzitutto, si deve esaminare l'impugnazione del diniego di definizione agevolata della controversia, essendone pregiudiziale l'esito rispetto alla decisione sul ricorso per cassazione. 1.1 Secondo l'amministrazione finanziaria, la controversia non sarebbe suscettibile di definizione agevolata, avendo ad oggetto il «rimborso di somme richieste dal contribuente a titolo di maggiori ritenute operate dal sostituto d'imposta» e vertendo sull'impugnazione di una cartella di pagamento. 1.2 Premesso di aver pagato le rate venute a scadenza secondo il piano fissato dall'amministrazione finanziaria e di aver osservato le altre condizioni previste per la definizione agevolata della controversia, il contribuente ha contestato che la cartella di pagamento possa considerarsi "atto liquidatorio", contenendo una nuova ed autonoma pretesa impositiva in assenza di un precedente atto di accertamento. 1.3 L'art. 6, comma 1, del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136, consente di definire, a seguito di domanda del contribuente, le «controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio». Secondo l'amministrazione finanziaria (vedasi la circolare emanata dall'Agenzia delle Entrateti. aprile 2019 n. 6, a cui si fa espresso richiamo nella motivazione del diniego): «Il comma 1 dell'articolo 6 prescrive che la definizione agevolata attiene alle controversie pendenti "aventi ad oggetto atti impositivi", vale a dire avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione di sanzioni, atti di recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati e ogni altro atto di imposizione che rechi una pretesa tributaria quantificata. Ne deriva che restano escluse dalla definizione le liti avverso gli atti diversi da quelli precedentemente indicati, tra cui quelli individuati nei paragrafi seguenti, che non costituiscono atti impositivi o che non recano una pretesa tributaria determinata. (...) Sono escluse dalla possibilità di definizione innanzitutto le controversie vertenti sui dinieghi espressi o taciti di rimborso, le quali non attengono ad una pretesa dell'Agenzia delle entrate di tributi o di maggiori tributi o di sanzioni amministrative, ma a un'istanza di restituzione di somme ritenute dal contribuente indebitamente versate. (...) Dal momento che l'articolo 6 limita la definizione agevolata alle controversie inerenti agli atti impositivi, sono esclusi dal suo ambito di applicazione i giudizi riguardanti gli atti di mera riscossione, quali ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione».
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