Cass. civ., SS.UU., ordinanza 14/04/2023, n. 10070

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 14/04/2023, n. 10070
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10070
Data del deposito : 14 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

21 / 0 3 / 202 3 ha pronunciato la seguente ordinanza sul conflitto negativo di giurisdizione, iscritto al n. 24060 /20 22 R.G. , tra la sentenza n. 10034 del 03-04 dicembre 2009 del TRIBUNALE DI TARANTO e la n. 893 del 12 ottobre 2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TARANTO sezione 2, sollevato d’ufficio dal TRIBUNALE DI TARANTO, con ordinanza emessa in data 11 ottobre 2022 (r.g. n. 4987/2022) nel procedimento vertentetra ILVA SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA –ricorrente non costituitasi in questa sede – e INPS –resistente non costituito in questa sede – e SCCI SPA –resistente non costituito in questa sede – Oggetto: Conflitto negativodi giurisdizione – impugnazione di cartella di pagamento per contributi al Servizio Sanitario Nazionale –giurisdizione del giudice tributario e AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE –resistente non costituito in questa sede – Udita la relazione della causa nella camera di consiglio del 21 marzo 2023 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Locatelli, che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice tributario disponendo la riassunzione della causa davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto.

FATTI DI CAUSA

1.

ILVA

Spa impugnava la cartella esattoriale emessa dall’INPS avente ad oggetto il pagamento di contributi al Servizio Sanitario Nazionale, e delle relative sanzioni, maturati per gli anni dal 1993 al 1997, proponendo opposizione innanzi al Tribunale di Taranto, sezione lavoro, il quale, con sentenza 10034 del 3-4 dicembre 2009, declinava la giurisdizione a favore della Commissione tributaria p rovinciale di Taranto. La decisione evidenziava la natura tributaria del contributo per il Servizio Sanitario Nazionale, da cui l’attribuzione alla relativa giurisdizione della controversia.

2. Riassunto tempestivamente il giudizio con ricorso notificato in data 30 gennaio 2010, la Commissione provinciale, con sentenza n. 892 del 12 ottobre 2021, dichiarava, a sua volta, il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario A sostegno della declinatoria il giudice tributario evidenziava che l’art. 24, commi 1 e 5, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, attribuisce al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro,

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