Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/2023, n. 01006

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/2023, n. 01006
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01006
Data del deposito : 16 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

unciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10051/2020 R.G. proposto da: ROCCHI DNIELE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAllA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato G C (CMMGTN75A27H501A);
- ricorrente-

contro

DI NASO PRINA, DI N LO, elettivamente dcmiciliati in ROMA,

VIALE REGINA MARGHERITA

42, presso lo studio dell'avvocato A D P (DPLNTN61B11H501Z) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato P E (RMNPLA66B09H501R);
-controricorrenti7 nonché

contro

DI N LO, DI B BA;
-intimati- avverso la SENTENZA della Corte d'Appello di Roma n. 5458/2019 depositata in data 10/09/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022 dal Consigliere M G. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale F T, che ha chiesto raccoglimento del secondo e del quarto motivo di ricorso e l'assorbimento dei restanti.

FATTI DI CAUSA

D R ricorre per la cassazione della sentenza n. 5458/2019 della Corte d'Appello di Roma, depositata il 10 settembre 2019, avvalendosi di quattro motivi. Resistono e propongono controricorso P e L D N, nella qualità di eredi di A D N. A D N, premessa la ricorrenza di un contratto di locazione, di cui produceva copia in giudizio, sottoscritto originariamente da L S, cui, nel giugno 2003, era subentrato mortis causa, il nipote, D R, con intimazione di sfratto e contestuale citazione per convalida, conveniva D R, dinanzi al Tribunale di Velletri, sezione distaccata di, Albano Laziale, per sentir dichiarare risolto per inadempimento il suddetto contratto e per ottenere la condanna al rilascio dell'immobile e al pagamento dei canoni maturandi e non pagati.D R si opponeva allo sfratto, eccependo l'assenza di una valida cessione del contratto di locazione stipulato dallo zio, perché la cessione era stata fatta verbalmente, e, in via riconvenzionale, chiedeva che fosse riconosciuta l'esistenza di un rapporto locatizio, previa determinazione del canone e della durata, con condanna di A D N alla restituzione delle somme percepite in eccedenza. Il Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano Laziale, con sentenza n. 152/2013, rigettava la domanda di A D N e, in accoglimento di quella riconvenzionale di D R, determinava in euro 109,04 mensili l'iniziale canone di locazione, condannando A D N alla restituzione di euro 19.799,97 a titolo di maggiori somme ricevute. A D N impugnava, ex art. 433 cod.proc.civ., la suddetta decisione dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, la quale, con la pronuncia oggetto dell'odierno ricorso, accogliendone parzialmente il gravame, ha condannato l'appellato al pagamento di euro 4.428,20 a favore di A D N;
ha rigettato la domanda riconvenzionale di D R di condanna dell'appellante alla restituzione delle somme versate in eccedenza a titolo di canone;
ha rigettato la domanda di A D N di risoluzione del contratto e quella di condanna al rilascio dell'immobile. Il ragionamento della Corte d'Appello si è sviluppato in questo modo: i) non ha condiviso la tesi di A D N secondo cui, stante la denunciata nullità del contratto per difetto di forma, D R deteneva l'immobile abusivamente con conseguente obbligo di corrispondergli l'indennizzo per mancato godimento;
ii) premesso che faceva difetto un contratto di locazione scritto, ha ritenuto sussistenti i presupposti perché D R invocasse la riconduzione della locazione di fatto alle condizioni di legge, in applicazione dell'art. 13 della I. n. 431/1988;
iii) non ha accolto l'assunto dell'appellante secondo cui, ricondotto il contratto a quello stipulato nel 1988, il canone dovuto sarebbe stato quello di cui alla I. 392/1978 solo fino al 30 novembre 2001, cioè fino al momento del rinnovo del contratto nel regime della I. n. 431/1988, perciò, visto che il contratto era sorto nel giugno 2003, non vi erano i presupposti per la ripetizione di indebito, perché ha reputato, condividendo sul punto la decisione di prime cure, che il contratto era sorto verbalmente nel 2003, cosicché, benché in forza della domanda di riconduzione, ne ha escluso in toto l'assoggettamento alla legge n. 392/1968;
iv) ha disposto una nuova CTU, al fine di accertare la misura del canone secondo la I. 431/1998, applicabile al contratto;
v) ha preso atto che all'esito della CTU D R risultava debitore di euro 21.824,16 per i canoni di locazione;
vi) ha condannato D R a corrispondere la minor somma di euro 4.428,20 per canoni dovuti da ottobre 2011 al dicembre 2013, perché A D N non aveva lamentato tempestivamente e ritualmente di non avere ricevuto il pagamento del canone di locazione sino a settembre 2011;
vii) ha ritenuto non provata la morosità circa il pagamento dei canoni da giugno a novembre 2008 e perciò ha disatteso sia la domanda di risoluzione sia quella di condanna al rilascio formulate da A D N. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in Camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8 -bis, decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Fulvio Troncone, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'accoglimento del secondo e del quarto motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti. Parte ricorrente ha depositato memoria.
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