Cass. pen., sez. II, sentenza 18/01/2023, n. 01893
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FEDERICI LUIGI nato a VIBO VALENTIA il 30/06/1998 avverso l'ordinanza del 19/05/2022 del TRIBUNALE di
CATANZARO
Esaminati gli atti;
udita la relazione svolta dal Consigliere S B;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale G R, che ha chiesto il rigetto de ricorso;
udite, per il ricorrente, le conclusioni del difensore, Avv. F S, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. L F ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Tribunale di Catanzaro, adito ex art. 310 cod. proc. pen., ha confermato il rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere (applicata all'indagato in quanto gravemente indiziato di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso) con altra meno afflittiva.
1.1. L'indagato (con due ricorsi redatti in pari data, di analogo contenuto, ma aventi veste grafica diversa) deduce: I - violazione degli artt. 273 e 292 cod. proc. pen. per omessa rivalutazione del pregresso giudizio di gravità indiziaria alla luce delle sopravvenute emergenze dibattimentali ed insussistenza di esigenze
CATANZARO
Esaminati gli atti;
udita la relazione svolta dal Consigliere S B;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale G R, che ha chiesto il rigetto de ricorso;
udite, per il ricorrente, le conclusioni del difensore, Avv. F S, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. L F ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Tribunale di Catanzaro, adito ex art. 310 cod. proc. pen., ha confermato il rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere (applicata all'indagato in quanto gravemente indiziato di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso) con altra meno afflittiva.
1.1. L'indagato (con due ricorsi redatti in pari data, di analogo contenuto, ma aventi veste grafica diversa) deduce: I - violazione degli artt. 273 e 292 cod. proc. pen. per omessa rivalutazione del pregresso giudizio di gravità indiziaria alla luce delle sopravvenute emergenze dibattimentali ed insussistenza di esigenze
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