Cass. civ., sez. VI, ordinanza 13/10/2022, n. 30091

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 13/10/2022, n. 30091
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30091
Data del deposito : 13 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. F M

CO

Presidente LOCAZIONE PAGAMENTO CANONI dott. M R Consigliere dott. A T Consigliere relatore dott. S G G Consigliere Ad. 13/09/2022 C.C. dott. P S Consigliere R.G. n. 23341 /20 2 1 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 23341del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da M P(C.F.:

MGV PQL

40C17 G792F) rappresentato e difeso dall’avvocat o R M (C.F.:

MCL RSR

67L15 G792R) -ricorrente- nei confronti di ENTE SVILUPPO AGRICOLO DELLA REGIONE SICILIA –E.S.A. (C.F.: 80020830826 ), in persona del legale rap- presentante pro tempore rappresentato e difeso dall’ A vvocat ura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Pa- lermo n. 171/2021,pubblicata in data 9 marzo 2021;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 13 settembre 2022dal consigliere A T.

Fatti di causa

P M ha ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti dell’Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Sicilia (E.S.A.) per l’importo di 8.195,25, a titolo di canoni di locazione. Il Tribunale di Termini Imerese ha rigettato l’opposizione, con- fermando però solo in parte il decreto ingiuntivo e precisando Ric. n. 23341/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 che dalla somma ingiunta andava detratto l’importo di € 3.835,88, corrisposto dopo il deposito del ricorso monitorio. La Corte d’appello di Palermo,in parziale riforma della decisione di primo grado, ha invece revocato il decreto ingiuntivo e con- dannato l’ente ingiunto al pagamento della minor somma di € 1.961,50 (pari all’importo di € 5.797,38 per canoni effettiva- mente dovuti, con detrazione della somma di € 3.835,88, pa- gata dopo il deposito del ricorso monitorio). Ricorre il Mugavero,sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso l’Ente di Sviluppo Agricolo della Re- gione Sicilia (E.S.A.). È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bisc.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile/manifestamente infondato. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « V iolazione dell’art. 360, n. 3, c.p.c., violazione di norme di dirittoin rela- zione all’art. 447 bis cpce dell’art. 434 cpc». Il ricorrente sostiene che l’appello dell’ E nte ingiunto avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo, es- sendo stato proposto con atto di citazione –anziché con ricorso –ed essendo stato il predetto atto di citazione, pur tempesti- vamente notificato, iscritto a ruolo tardivamente rispetto al ter- mine perentorio previsto dall’art. 434 c.p.c.. Ilmotivo è inammissibile, ancor prima che manifestamente in- fondato. Ric. n. 23341/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 La Corte d’appello ha ritenuto tempestivo il gravame dell’Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Sicilia (E.S.A.), sulla base del costante indirizzo di questa Corte (che il ricorso non offre argo- menti idonei ad indurre a rimeditare), secondo il quale «ove una controversia sia stata erroneamente trattata in primo grado con il rito ordinario, anziché con quello speciale del la- voro, le forme del rito ordinario debbono essere seguite anche per la proposizione dell’appello, che, dunque, va proposto con citazione ad udienza fissa;
se, invece, la controversia sia stata trattata con il rito del lavoro anziché con quello ordinario, la proposizione dell’appello segue le forme della cognizione spe- ciale;
ciò, in ossequio al principio della ultrattività del rito, che –quale specificazione del più generale principio per cui l’indivi- duazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell’apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell’azione e del provvedi- mento compiuta dal giudice –trova fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 682del 14/01/2005 , Rv. 579880 – 01;
Sez. 3 , Sentenza n. 15897del 11/07/2014, Rv. 632257 –01;
Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 20705del 09/08/2018, Rv. 650484 – 01;
Sez. 1 , Ordinanza n. 28519del 06/11/2019, Rv. 655778 – 01;
Sez. 3 , Ordinanza n. 9704del 26/05/2020, non massimata): ciò sul presupposto di fatto (implicito ma inequivoco) che la controversia, benché avente ad oggetto un rapporto di locazione, era stata (erronea- mente) trattata in primo grado con il rito ordinario. Il ricorrente si limita ad affermare, nel ricorso, che, essendo il giudizio soggetto al rito speciale delle locazioni, l’appello avrebbe dovuto essere proposto con ricorso e non con atto di citazione, ma non solo non contesta inmodo specifico l’affer- mazione di fatto (implicita ma inequivoca) della Corte d’appello, secondo la quale la controversia era stata trattata in primo Ric. n. 23341/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 grado con il rito ordinario, ma anzi addirittura la conferma – indirettamente ma ancora una volta in modo inequivocabile – precisando che solo nel corso del giudizio di secondo grado era stato disposto il mutamento del rito, da ordinario a locatizio. Tanto premesso, non può che concludersi, per un verso, nel senso dell’inammissibilità del presente ricorso, inquanto le cen- sure con esso avanzate non colgono in modo adeguato l’effet- tiva ratio decidendi della pronuncia impugnata e, comunque, non risultano sufficientemente specifiche e rispettose delle pre- scrizioni di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. (non essendo in alcun modo richiamato il contenuto degli atti processuali dai quali eventualmente potrebbe desumersi che in primo grado era stato applicato il rito speciale delle locazioni e non il rito ordinario) e, per altro verso, nel senso della sua manifesta in- fondatezza, in quanto la decisione impugnata,in diritto, risulta conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte più sopra richiamata (e le censure svolte non offrono elementi per mutare il predetto orientamento).
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi