Cass. civ., sez. I, sentenza 04/03/1985, n. 1814
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Qualora la corresponsione degli interessi, in favore degli obbligazionisti di una società, sia prevista con scadenza annuale posticipata, solo a tale scadenza il correlativo credito diviene liquido ed esigibile, e, quindi, si produce un reddito di capitale. Il reddito medesimo, pertanto, deve essere escluso, con conseguente inapplicabilità dell'imposta di ricchezza mobile sugli interessi originariamente pattuiti (a carico della società ed a titolo di rivalsa, ai sensi e nel vigore dell'art. 127 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645), se, prima dell'indicata scadenza, l'assemblea degli obbligazionisti abbia rinunciato alla onerosità del prestito obbligazionario (come consentito a norma dell'art. 2415 n. 2 cod. civ.).*