Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/05/2022, n. 20041

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/05/2022, n. 20041
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20041
Data del deposito : 23 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HO MA nato il [...] avverso la sentenza del 14/10/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 14.10.2021 il Gup del Tribunale di Como, dopo che in sede di opposizione a decreto penale di condanna emesso in relazione al reato di cui all'art. 186 comma 2, lett. c), 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, YA OM, era stato ammesso alla messa alla prova, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo essendo il reato estinto per esito positivo della stessa. Visto l'art. 224 C.d.S. ha disposto altresì la trasmissione degli atti al Prefetto "per la applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida".

2. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo lamenta ex art. 606 lett. a) cod. proc. pen. l'inosservanza della legge penale sotto il profilo della violazione del disposto di cui agli artt. 168 ter, comma 2, secondo periodo, cod. pen.;
224, comma 3
, d.lgs. n. 285 del 1992;
inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità sotto il profilo della violazione del disposto di cui all'art. 224, comma 3, e 222, comma 1, d.lgs. n. 285 del 1992;
esercizio da parte del giudice

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