Cass. pen., sez. II, sentenza 13/01/2023, n. 00886
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LA OR nato a [...] il [...] LA LE nato a [...] il [...] LI AR ZO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere
GIUSEPPE
1COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE GARGIULO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di LA LE perché il fatto non sussiste, l'annullamento con rinvio nei confronti di LA SA limitatamente alla sospensione condizionale della pena, e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di PO AR VI;
lette le conclusioni del difensore di LA LE e LA OR, Avv. ANGELO SPATARO, che ha chiesto l'assoluzione degli imputati o, in subordine, la concessione agli stessi della sospensione condizionale della pena;
lette le conclusioni del difensore di LI AR ZO, Avv. GAETANO GIUNTA, che ha insistito nei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 15 luglio 2021, confermava la sentenza di primo grado con la quale LE LA e SA LA erano stati dichiarati responsabili del reato di ricettazione relativo ad una coppia di marmitte ed AR EN PO anche del reato di ricettazione di una macchina fotografica.
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di LE LA e SA LA, eccependo il travisamento della prova per quanto riguardava la posizione di LE LA, posto che, contrariamente a quanto scritto nella motivazione della sentenza impugnata, SA LA aveva riferito che PO aveva consegnato a lui le marmitte di cui al capo di imputazione, e che LE non era neppure presente, circostanze riferite negli stessi termini anche dal teste Crapanzano;
neppure la persona offesa LL aveva saputo dire con chi avesse parlato quando si era recato nell'officina.
1.2 Il difensore osserva che altro travisamento della prova era costituito dall'avere la Corte di appello accertato la sussistenza dell'elemento psicologico del reato riportando un risultato probatoho diverso da quello acquisito in dibattimento, come risultante dai verbali di udienza del 29 gennaio 2016 e 3 febbraio 2014, ed avendo omesso la valutazione delle ulteriori risultanze probatorie confermanti il predetto travisamento;
non era iinrattii vero che non fossero state date spiegazioni sulla ricezione dei beni.
1.3 II difensore lamenta inosservanza elo erronea applicazione della legge penale con riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 154 comma 1 e 133 cod.pen., per avere la Corte di appello rigettato la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena.
1.4 II difensore eccepisce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva rigettato la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena.
1.5 II difensore presentava poi conclusioni scritte, con le quali chiedeva l'assoluzione degli imputati o, in subordine, la concessione agli stessi della sospensione condizionale della pena.
2. Propone ricorso il difensore di AR VI PO.
2.1 II difensore lamenta che non si era proceduto ad una indagine specifica, diretta a verificare se nella condotta del ricorrente fosse o meno presente il dolo richiesto dall'ipotesi criminosa prevista