Cass. civ., sez. III, sentenza 09/05/2023, n. 12466
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Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso N. 1798/2020R.G. proposto da: BAR SPORT 2000 DI FLORE GIANFRANCO C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliat a in Roma , Piazza Cavour , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difes a dall ’ avv . A P, come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro M PTRO, domiciliato in Roma , Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. S M, come da procura in calce al controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale – e contro N. 1798/20R.G. EVANGELISTI AMBRA, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. R C, come da procura in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza n. 238/2019della Corte d’appello di Cagliari, sez. staccata di Sassari,depositata il 17.5.20 19 ;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza “cameralizzata” del 14.2.2023dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S a ;lettele conclusioni rassegnate dal S ostituto procuratore generale d r .ssa A M S, che ha chiesto il rigetto del ricorsoprincipale. FATTI DI CAUSA Con atto di citazione del 22.10.2015 la società Bar Sport 2000 di Flore Gianfranco C. s.n.c. propose opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo emesso dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Nuoro ai sensi dell’art. 614 c.p.c., relativamente alle spese sostenute da P M, procedente nell’esecuzione per obblighi di fare ex art. 612 c.p.c., avviata a carico di detta società;nel contraddittorio con il procedente e con Ambra Evangelist, tecnico incaricato dal Tribunale quale ausiliario dell’ufficiale giudiziario per l’esecuzione del titolo azionato, l’adito Tribunale rigettò l’opposizione con sentenza del 19.12.2017. La Corte d’appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, confermò la prima decisione con sentenza del 17.5.2019;per quanto qui ancora interessa, il giudice d’appello – richiamando un risalente arresto di legittimità (Cass. n. 3553/1972) - rilevò che l’ opposizione al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell’art. 614 c.p.c. può solo concernere la congruità delle spese liquidate dal giudice dell’esecuzione e il loro ammontare sotto il profilo N. 1798/20R.G. dell’eccessività rispetto alle opere eseguite coattivamente, mentre laddove si contesti –come nella specie ha fatto la società esecutata – la esorbitanza delle stesse opere (e dei compensi liquidati all’ausiliario) rispetto al quod exequatur sit, per come emergente dal titolo, l’esecutato può solo dolersi mediante le opposizioni esecutive, ex artt. 615 o 617 c.p.c., a seconda del profilo che venga in concreto in rilievo.Aggiunse il giudice d’appello che neppure poteva esservi spazioper una riqualificazione dell’opposizione proposta da Bar Sport 2000 – nel senso di poterla considerare come opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. –in quanto l’opponente si era limitata a contestare di essere debitrice della somma ingiunta, allegando genericamente che i lavori eseguiti eccedevano quanto disposto dal titolo e che i compensi liquidati al geom. Evangelistisi riferivano a lavori eseguiti nell’esclusivo interesse di P M. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la società Bar Sport 2000 di Flore Gianfranco C. s.n.c., sulla base di un unico motivo, cui resistono con distinti controricorsi A E e P M, che ha pure proposto ricorso incidentale condizionato, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria. A E ha presentato “note di trattazione scritta”;il Procuratore Gen erale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso principale. RAGIONI DELLA DECISIONE RICORSO PRINCIPALE 1.1 – Con l ’ unico motivo si lamenta violazione degli artt. 614 e 645 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Sostiene la ricorrente di aver proposto l’unico mezzo esperibile avverso il decreto ingiuntivo notificatole e che con esso non aveva fatto altro che contestare la congruità delle spese ingiunte, N. 1798/20R.G. per essere le stesse “sproporzionate, inadeguate, incoerenti, incongruenti”. Erroneamente, dunque,la C orte d ’ appello ha ritenuto che con l ’ opposizione a decreto ingiuntivo non sia possibile contestare la riferibilità delle spese all’esecuzione presupposta, in quanto le opposizioni esecutive - che secondo la stessa Corte la società avrebbe dovuto esperire, onde dolersi della liquidazione per come effettuata dal giudice dell’esecuzione (ritenuta cioè, riferibile ad opere esorbitanti rispetto al titolo da eseguire, e addirittura concernenti altri lavori svolti nell’interesse esclusivo del procedente M) -hanno ben altra finalità: quella ex art. 615 c.p.c.è deputata alla contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata, mentre quella ex art. 617 c.p.c. -prosegue la ricorrente - è funzionale allecontestazioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto. RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO 1.2 –Col primo motivo P M denuncia violazione dell’art. 28 della legge n. 794/1942 e dell’art. 170 d.P.R. n. 115/2002, e ancora degli artt. 14 e 15 d.lgs. n. 150/2011, nonché difetto di motivazione, ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. Poiché il geom. Evangelisti , una volta emesso dal g.e. ildecreto ingiuntivo ex art. 614 c.p.c., aveva autonomamente inoltrato una richiesta di pagamento delle proprie spettanze a Bar Sport 2000 con comunicazione via pec, l ’ esecutata avrebbe dovuto tempestivamente proporre opposizione mediante lo speciale procedimento avverso la liquidazione in favore degli ausiliari del giudice, in quanto lexspecialis, in deroga all’art. 645 c.p.c., nonché avverso con il procedimento ex art. 28 della legge n. 794/1942, quanto alla liquidazione in favore dei propri legali, donde l ’ inammissibilità N. 1798/20R.G. dell’opposizione spiegata dall’esecutata stessa, questioni rispetto alle quali la Corte sarda ha ritenuto non sussistere l’interessein capo ad esso M, stante la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo, comunque considerata tempestiva. Si chiede anche – nell ’ ipotesi in cui la Corte dovesse confermare una simile valutazione –la rimessione alla Corte costituzionale per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., in relazione alla posizione del CTU, quanto all’irrilevanza della propria richiesta di pagamento. 1.3 –Col secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 645, 647 e 165 c.p.c., nonché difetto di motivazione, ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per non aver il giudice d’appello “proferito parola” sulla ulteriore ragione di inammissibilitàda esso M sollevata, per aver Bar Sport 2000 già proposto una precedente opposizione allo stesso decreto ingiuntivo emesso dal g.e. ex art. 614 c.p.c., senza tuttavia iscriverlo a ruolonei termini di legge. 1.4 –Col terzo motivo, infine, si denuncia violazione dell ’ art. 345 c.p.c., nonché difetto di motivazione, ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per non aver il giudice d’appello “proferito parola” sulle eccezioni di inammissibilità del gravame propostoda Bar Sport 2000. 2.1 –Il ricorso principale è inammissibile perché tardivamente proposto. Infatti, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 17.5.2019, mentre il ricorso è stato notificato il 18.12.2019, allorquando il c.d. termine lungo di cui all’art.327c.p.c. era già ampiamente spirato. Infatti, è noto che la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale –su cui all’evidenza la ricorrente ha confidato – non è applicabile alle opposizioni N. 1798/20R.G. esecutive, stante l’espressa previsione dell’art. 3 della legge n. 742/1969 (si vedano, ex plurimis, Cass. n. 3542/2019 e Cass. n. 20354/2020), sicché il relativo termine per l’impugnazione continua a decorrere senza soluzione di continuità. Inoltre, questa Corte ha già affermato che al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal g.e. ai sensi dell’art. 614 c.p.c. –in quanto caratterizzato dall’esigenza di consentire al procedente di recuperare gli esborsi sostenuti per l’esecuzione forzata – è applicabile la già citata esenzione dalla sospensione feriale dei termini (v. Cass. n. 14961/2016);si tratta di principio che la Corte condivide ed al quale va assicurata continuità. Da ciò discende , dunque, la tardività del ricorso principale, perché non proposto entro i sei mesi dalla pubblicazionedella sentenza impugnata (e segnatamente, entro il 18.11.2019). 3.1 – Il ricorso incidentale condizionato proposto da P M resta conseguentemente assorbito. 4.1 - Ciò posto, sussist o no tuttavia i presupposti perché sull e question i p oste dal ricorso principale, per come delibate dalla stessa sentenza impugnata, aventi rilievo nomofilattico in assenza di precedenti specifici, questa Corte si pronunci d’ufficio nell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c. 4.2 - S ul tema dell ’ opposizione al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell ’ art.614c.p.c., per il recupero delle spese dell ’ esecuzione forzata per
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