Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/09/2004, n. 19175
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Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S B - Presidente -
Dott. C M - Consigliere -
Dott. F N - Consigliere -
Dott. B S - Consigliere -
Dott. M A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FIDINTEREV SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. CESARE 95, presso lo studio dell'avvocato F P, che la difende unitamente all'avvocato S B, giusta mandato in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1033/01 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 29/05/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/04 dal Consigliere Dott. M C;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. P M che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo;il rigetto del secondo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Fidinterev s.r.l. ricorre per cassazione deducendo due motivi avverso la sentenza n. 1033 del 29 maggio 2001 con cui la Corte d'Appello di Firenze, in parziale accoglimento del ricorso della Amministrazione, limitava agli anni 1989, 1990 e 1992 l'obbligo della amministrazione stessa a procedere al rimborso delle somme versate dalla Fidinterev s.r.l. a titolo di tassa sulle società. In particolare, la Corte di merito stabiliva che la richiesta di restituzione delle somme in questione producesse i suoi effetti dalla data di recezione della relativa raccomandata (12 luglio 1991) e non dalla data di spedizione (28 giugno 1991). La Amministrazione si costituiva con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso con cui la Fidinterev s.r.l. deduce violazione degli artt. 11 e 13 del D.P.R. 641/1972, merita accoglimento.
Invero la giurisprudenza appare ormai pacifica nel ritenere che l'effetto interruttivo della decadenza del diritto al rimborso si produca con la spedizione della istanza di rimborso (così ex pluribus Cass. 3 luglio 2003 n. 10476). Si veda anche Cass. 6 settembre 2001 n. 11463, secondo cui la richiesta di rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione annuale nel registro delle imprese corrisposta in applicazione di norme incompatibili con il diritto comunitario non ha carattere ricettizio, essendo sufficiente - come espressamente confermato dall'art. 11, secondo e terzo comma, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 - la presentazione della relativa istanza. Ne consegue che, in caso di utilizzo del servizio postale, il momento della presentazione della richiesta di rimborso coincide con quello della spedizione, purché il contribuente fornisca, con ogni mezzo, la prova della ricezione, che nel caso di specie non è contestata.
In questi termini sono ancora le sentenze della Cassazione 4 settembre 2001 n. 11362, n. 1691 del 15 febbraio 2000 e 11973 del 25 ottobre 1999, mentre appare superata la sentenza n. 12025 del 26 ottobre 1999 secondo la domanda di rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese per ogni anno solare successivo alla iscrizione è soggetta alla decadenza triennale dal giorno del pagamento prevista dall'art. 13, comma secondo, del D.P. R. 26 ottobre n. 641, e rientra nel novero degli atti ricettivi, che producono effetto nel momento in cui pervengono al destinatario.
Appare invece infondato il secondo motivo di ricorso, poiché questa Corte afferma con giurisprudenza costante dalla quale non vi è motivo di discostarsi che la costituzione in mora rientra nel novero degli atti ricettivi che producono effetto nel momento in cui pervengono a conoscenza del destinatario (art. 1334 cod. civ.) e quindi gli interessi dovuti sugli importi dei rimborsi della tassa di concessione governativa per la iscrizione annuale nel registro delle imprese decorrono dalla data di presentazione dell'istanza secondo l'art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e "dalla data della domanda di rimborso" secondo l'art. 5 della legge 26 gennaio 1961, n. 29 (che espressamente attribuisce loro natura moratoria). Ne consegue
che l'istanza di rimborso costituisce in mora l'amministrazione finanziaria, e tale effetto si produce solo nel momento della ricezione che costituisce il "dies a quo" per la decorrenza degli interessi ai sensi dell'art. 1224, primo comma, cod. civ. Pertanto, qualora l'istanza di rimborso sia inoltrata a mezzo del servizio postale, la data di decorrenza degli interessi dovuti sull'importo da rimborsare coincide con quella di ricezione del plico o di sottoscrizione dell'eventuale avviso di ricevimento (Cass. Sentenza n. 12978 del 5 settembre 2003).