Cass. civ., sez. III, sentenza 26/04/1999, n. 4162
Sentenza
26 aprile 1999
Sentenza
26 aprile 1999
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Massime • 1
Salvo sia diversamente stabilito dalla legge ad altri fini, quando per la conclusione di un contratto è richiesta la forma scritta "ad substantiam" è sufficiente una scrittura privata senza che ricorra la necessità della autentica delle sottoscrizioni ad opera di un notaio od altro pubblico ufficiale.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO Presidente
Dott. Giovanni Silvio COCO Consigliere
Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere
Dott. Mario FINOCCHIARO Cons. relatore
Dott. Donato CALABRESE Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CASA IA s.p.a., in persona del presidente del consiglio di amministrazione, legale rappresentante pro tempore, EL OL SS, elettivamente domiciliata in Roma, via Cristoforo OL, presso l'avv. Diego Ferrara Santamaria, che la difende unitamente all'avv. Rodrigo Bona, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MA AL s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore ZO AL, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour n. 10, presso l'avv. Massimo Angelini, che lo difende unitamente all'avv. Giuseppe di Gennaro, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.12400 del 3 - 12 dicembre 1996 (R.G. 7423/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 febbraio 1999 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. D. Ferrara Santamaria per la ricorrente e l'avv. G. Di Gennaro per la controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 19 gennaio - 24 febbraio 1996 il pretore di Milano ha rigettato la domanda di rilascio proposta dalla SURSUM CORDA s.r.l. (fusa per incorporazione, in corso di causa, nella CASA IA s.p.a.) relativamente a un immobile sito in Milano, via Montenapoleone n. 10, concesso in locazione per uso commerciale alla MA AL s.p.a., ritenendo inammissibile, da parte della locatrice, il diniego di rinnovazione della locazione alla prima scadenza (del 31 ottobre 1994).
Gravata tale pronuncia dalla soccombente CASA IA s.p.a., il tribunale di Milano con sentenza 3 - 12 dicembre 1996 rigettava l'appello.
Osservava il tribunale che il contratto inter partes (concluso tra la SURSUM CORDA s.r.l., poi incorporata nella CASA IA s.p.a., da una parte, e la GIOIELLI AR s.r.l., cui è subentrata la MA AL s.p.a., dall'altra) prevedeva, per quanto rilevante al fine del decidere, che questo avesse durata di sette anni e che fosse "rinnovabile per altri sette anni a semplice richiesta scritta della conduttrice, da inviarsi alla locatrice a mezzo raccomandata a. r. almeno un anno prima della scadenza". Con tale clausola - osservavano quei giudici - le parti avevano espresso chiaramente la loro comune intenzione di attribuire alla conduttrice una sorta di diritto di opzione, ovvero la facoltà di paralizzare, con la semplice richiesta del rinnovo contrattuale, gli effetti di una eventuale iniziativa di segno opposto del locatore, diretta a denegare la rinnovazione, ancorché conforme alle modalità fissate dall'art. 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Per la cassazione di tale pronuncia ha proposto ricorso, affidato a due motivi e illustrato da memoria, la CASA IA s.p.a. Resiste, con controricorso, la MA AL s.p.a. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come accennato in parte espositiva, in presenza di un contratto di locazione di un immobile urbano per uso diverso da quello di abitazione, recante la seguente clausola "la locazione ha la durata di sette anni dal 10 novembre 1987 al 31 ottobre 1994, ed è rinnovabile per altri sette anni a semplice richiesta scritta della conduttrice, da inviarsi alla locatrice a mezzo raccomandata a. r. almeno un anno prima della scadenza" i giudici del merito hanno interpretato questa ultima nel senso che con la stessa le parti avevano espresso chiaramente la loro comune intenzione di attribuire alla conduttrice una sorta di "diritto di opzione", ovvero la facoltà di paralizzare con la semplice richiesta del rinnovo contrattuale, comunicata con le modalità e nel termine convenuto, gli effetti di una eventuale iniziativa di segno opposto del locatore, diretta a denegare la rinnovazione, ancorché conforme alle modalità fissate dall'art. 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392. 2. Con il primo motivo la ricorrente denunziando "violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c. e art.28 legge n. 392 del 1978)" censura la sentenza gravata ritenendo inesatta la interpretazione data dai giudici di merito alla riferita clausola contrattuale, ed opponendo che - in realtà - le parti avevano "inteso confermare che fermo restando il contenuto dell'ultimo comma dell'art. 28 e dell'art. 29 [della l. 27 luglio 1978, n. 392], il conduttore avrebbe avuto il diritto di non rinnovare il contratto anche in assenza di diniego, ovvero di rinnovarlo per sette anni anziché per i sei stabiliti dalla legge".
3. La censura non coglie nel segno.