Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/11/2022, n. 34252
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1. A.A. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia il 4 febbraio 2020, n. 706/12/2020, che, in controversia su impugnazione di sette cartelle di pagamento, nonchè dei correlativi avvisi di accertamento e ruoli esattoriali, per vari tributi, nella misura di Euro 9.766,64, ha accolto l'appello proposto dalla "Riscossione Sicilia S.p.A." nei confronti del medesimo avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento il 16 marzo 2018, n. 521/01/2018, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
2. La Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di prime cure nel senso di dichiarare l'inammissibilità del ricorso originario per tardiva proposizione, sul presupposto della regolare notifica delle cartelle di pagamento.
3. La "Riscossione Sicilia S.p.A." si è tardivamente costituita per la sola partecipazione all'udienza di discussione.
4. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per il rigetto del ricorso.
5. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., deducendo la sopravvenienza della decisione delle Sezioni Unite sull'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo ovvero della cartella di pagamento non notificata o notificata in modo invalido.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è affidato a sette motivi.
1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, artt. 112 e 132 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi con adeguata motivazione sull'eccezione proposta dal contribuente sulla irregolare notificazione delle cartelle di pagamento, limitandosi a rinviare, puramente e semplicemente (senza replicarne le argomentazioni), alla decisione di prime cure.
1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l'agente della riscossione avesse adempiuto l'onere probatorio a proprio carico mediante la produzione di mere copie delle relate di notifica.
1.3 Con il terzo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 22 luglio 1999, art. 4, commi 1 e 5, e art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l'agente della riscossione non dovesse provare l'abilitazione delle società di posta privata a certificare la notifica degli atti tributari.
1.4 Con il quarto motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c., del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che le notifiche effettuate con il rito dell'irreperibilità fossero regolari, nonostante l'omessa affissione degli avvisi di deposito alla porta del destinatario, trattandosi di ipotesi di irreperibilità relativa e non assoluta.
1.5 Con il quinto motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c., del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, art. 2697 c.c. e della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la prova della regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento fosse stata fornita con la produzione di raccomandata informativa sprovvista di timbro con datario, firma e relazione dell'agente postale.
1.6 Con il sesto motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2948 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che i crediti documentati da tre cartelle di pagamento non si fossero estinti per prescrizione quinquennale.
1.7 Con il settimo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, artt. 77 e 83 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l'agente della riscossione fosse regolarmente costituito nel giudizio di appello.
2. Il primo motivo è fondato (almeno sotto il profilo della carente motivazione, in assenza degli estremi di un'omessa pronuncia), derivandone l'assorbimento dei restanti motivi.
2.1 E' pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che i vizi della notificazione di un atto tributario investono soltanto la sua notificazione e non anche l'atto notificato, sicchè questo non può essere annullato soltanto per il difetto della sua notificazione, ma è necessario che il contribuente deduca vizi propri di esso atto, non essendo idoneo il mero vizio della notificazione a far venir meno il contenuto di quell'atto se non idoneamente impugnato (Cass., Sez. 5, 15 maggio 2006, n. 11137;Cass., Sez. 5, 24 giugno 2016, n. 13107), ciò sul presupposto che in conformità con la previsione letterale dell'art. 1334 c.c. (ai sensi del quale gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati), la notificazione è una mera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicchè il vizio (ovvero l'inesistenza) di tale notificazione è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l'atto in data antecedente alla scadenza del termine fissato dalla legge per l'esercizio del potere impositivo (Cass., Sez. 5, 15 gennaio 2014, n. 654;Cass., Sez. 5, 24 aprile 2015, n. 8374;Cass., Sez. 5, 21 settembre 2016, n. 18480;Cass., Sez. 5, 24 agosto 2018, n. 21071;Cass., Sez. 3, 29 settembre 2021, n. 26310;Cass., Sez. 5, 15 luglio 2022, n. 22286;Cass., Sez. 5, 21 settembre 2023, n. 27017).