Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/01/2024, n. 4934

CASS
Sentenza
23 gennaio 2024
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Sentenza
23 gennaio 2024

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In tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione d'appello.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/01/2024, n. 4934
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4934
Data del deposito : 23 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

ACR 04934-24 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: PATRIZIA IA - Presidente - Sent. n. sez. 116/2024 UP 23/01/2024 - Relatore - VINCENZO PEZZELLA R.G.N. 35091/2023 LOREDANA MICCICHE' AT MA MANA CIRESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: : SZ OT nato il [...] avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall'art.

5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022) e poi dall'art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, conv. con modif. dalla I. 10.8.2023 n. 112, del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. Kate Tassone, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e dell'Avv. Gaetano Apicella per l'imputato che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. IO ZY, propone ricorso, a mezzo del proprio difensore di fidu- cia, avverso la sentenza con cui il 19/5/2023 la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza con cui il 27/4/2022 il Tribunale di vallo della Lucania, in composizione monocratica, all'esito di giudizio ordinario, lo ha condannato alla pena di 6 mesi di arresto e 3.000 euro di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali, con sospensione della patente per un anno. in quanto ricono- sciutolo colpevole del reato p. e p. dall'art. 186 co. 2 lett. c) cod. strada perché si poneva alla guida dell'autovettura Opel Corsa targata BD 355 LS in stato di eb- brezza in conseguenza dell'assunzione di bevande alcoliche, essendo stato accer- tato che aveva assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste, per un valore corrispondente ad un tasso alcolemico pari a 2,64 g/l alle ore 20:43 e pari a 2,87 g/l alle ore 20:53. In Agropoli, in data 12 novembre 2019. 2. Il ricorrente lamenta con un primo motivo violazione dell'art. 186, co. 2 lett. c) cod. strada, 379 co. 8 d.P.R. 495/2002, 192 e 533 cod. proc. pen. e 27 co. 2 Cost. laddove la Corte territoriale non avrebbe operato un buon governo del dictum di Sez. 4 n. 38618/2019 in quanto, con l'atto di appello la difesa aveva eccepito che: «...manca del tutto la prova e la dimostrazione della omologazione, della taratura e della verifica annuale della macchina usata dal verbalizzante per rilevare il presunto superamento dei limiti di alcol nel sangue. Non è stata allegata dal Pm neanche la semplice documentazione di cui l'etilometro dovrebbe essere corredato». Ebbene, la tesi che ribadisce in questa sede il difensore dell'imputato è che non è stato prodotto nel giudizio il libretto dell'etilometro utilizzato per l'ac- certamento. L'unico riferimento alle verifiche di legge discenderebbe dalla dizione di stile apposta sul verbale di accertamenti urgenti redatto dai carabinieri in data 12/11/2019: "apparecchiatura omologata sottoposta a visita primitiva con atte- stazione sul corretto funzionamento e verifica periodica annuale". Tuttavia, per il ricorrente tale affermazione, priva di riscontri documentali, non è idonea a consentire il necessario vaglio di attendibilità e legittimità delle operazioni compiute e della regolarità e veridicità dei risultati. Ed in effetti, nulla si sa circa questa omologazione, apoditticamente enunciata nel verbale ma, a maggior ragione, nulla sappiamo della data e del risultato dell'ultima supposta verifica periodica annuale, con conseguente incertezza assoluta dei risultati della istruzione dibattimentale. La Corte territoriale -ci si duole- si è limitata ad osservare che «il difensore di fiducia nulla ha chiesto al riguardo al teste di polizia giudiziaria che aveva condotto l'accertamento», laddove sia l'omologa, sia la data e i risultati dell'ultima verifica, necessariamente dovrebbero risultare documentalmente agli atti del procedimento 2 (in cui non sono presenti) e, come tali avrebbero dovuto essere prodotti dall'ac- cusa per raggiungere la dovuta certezza circa un presupposto necessario della correttezza e legittimità dell'accertamento. Compito, si sostiene, che grava come onere nella sfera di competenza della pubblica accusa, non dell'imputato. Con un secondo motivo si lamenta mancanza di motivazione in relazione alla richiesta ex art. 545-bis cod. proc. pen. di sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive ex art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689. Il difensore ricorrente ricorda che, in vista della udienza non partecipata del 19/5/2023, la difesa dell'imputato depositava telematicamente in data 13/5/2023, alle ore 22:32, ai sensi dell'art. 23bis, co.2, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. modifiche, atto firmato digitalmente contenente le proprie conclusioni scritte e allegata procura speciale sottoscritta dall'imputato appellante. Si trascrive di seguito il punto 3 delle predette conclusioni: «3) Nel caso di condanna, l'imputato, alla stregua della procura speciale in calce al presente atto chiede che la pena venga sostituita, ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p. e art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 con il lavoro di pubblica utilità ovvero, in subordine, della pena pecuniaria ovvero, in via ancor più gradata, della semilibertà. A tal fine, indica sin d'ora, il Piano Sociale di Zona S8 p.zza Vittorio Emanuele n. 26 Vallo della Lucania (SA), in coordinamento con il Comune di Agropoli, per l'espletamento de/lavoro di pubblica utilità, da svolgersi anche nel settore della manutenzione degli immobili e dei beni pubblici grazie alla qualifica ed esperienza professionale de/l'istante nel campo dell'edilizia». In pendenza del giudizio di impugnazione -si ricorda- è intervenuto il d.lgs 10/10/2022 n. 150 che, nel riformare la materia delle pene sostitutive, ha elimi- nato la libertà controllata ed ha inserito la nuova misura del lavoro di pubblica utilità. E, secondo le disposizioni transitorie contenute nell'art. 95, «le norme pre- viste dal Capo III della legge 24.11.1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al mo- mento dell'entrata in vigore del presente decreto» (comma 1). La sentenza resa dalla Corte di appello non contiene alcuna valutazione e motivazione circa la richiesta avanzata dall'imputato ex art. 545bis cod. proc. pen. Il rigetto della richiesta difensiva, espresso o implicito, avrebbe dovuto essere sorretto da congrua e adeguata motivazione dell'esercizio negativo del potere di- screzionale del giudice di sostituire le pene detentive brevi richieste dall'imputato. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza

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