Cass. civ., sez. II, ordinanza 06/11/2024, n. 28600

CASS
Ordinanza
6 novembre 2024
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Ordinanza
6 novembre 2024

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E'ammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo (pur se tardiva rispetto alla data di notificazione irregolare del decreto ingiuntivo), qualora il destinatario della notificazione dimostri di avere proposto l'opposizione entro il termine ex art. 641, comma 1, c.p.c. di quaranta giorni decorrente dalla data in cui il decreto ingiuntivo è entrato nella sua sfera di conoscibilità.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'Avvocatura dello Stato, la quale aveva prodotto i documenti attestanti la tardiva conoscenza del decreto ingiuntivo solo in grado d'appello, senza giustificare la mancata produzione nel giudizio di primo grado).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 06/11/2024, n. 28600
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28600
Data del deposito : 6 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 17309/2020 Numero sezionale 2566/2024 Numero di raccolta generale 28600/2024 Data pubblicazione 06/11/2024 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: OPPOSIZIONE (tardiva) A ROSA MA DI VIRGILIO Presidente DECRETO INGIUNTIVO – ROSSANA GIANNACCARI Consigliere onere della prova della data di conoscenza in caso CESARE TRAPUZZANO Consigliere di notifica irregolare – Fat- REMO CAPONI Consigliere-Rel. tispecie in tema di Avvoca- tura dello Stato destinata- GIANLUCA GRASSO Consigliere ria della notificazione. Ud.01/10/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17309/2020 R.G. proposto da: PREFETTURA DI BOLOGNA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente-

contro

WOLTERS KLUWER ITALIA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GREGORIO VII 396, presso lo studio dell'avvocato PETRUCCI MARCO ([...]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 1114/2020 depositata il 15/05/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/10/2024 dal Consigliere REMO CAPONI. Numero registro generale 17309/2020 Numero sezionale 2566/2024 FATTI DI CAUSA Numero di raccolta generale 28600/2024 Wolters Kluwer s.r.l. ottiene dal Tribunale di Milano nei confronti Data pubblicazione 06/11/2024 della Prefettura di Bologna un decreto ingiuntivo di pagamento di circa € 10.196, quale corrispettivo per la fornitura di prodotti edito- riali. In primo grado, l'opposizione al decreto ingiuntivo è dichiarata inammissibile per tardività, perché la Prefettura ha avuto conoscenza del decreto ingiuntivo e da quel momento decorre il termine per pro- porre opposizione. Il dispositivo di inammissibilità è confermato in appello, con correzione della motivazione: il termine decorre dalla data in cui l'Avvocatura dello Stato, quale destinatario ex art. 11 r.d. n. 1611 del 1933 della notificazione, ha acquisito conoscenza del decreto ingiuntivo, cioè il 14/1/2015, data della comunicazione PEC della Prefettura all'Avvocatura, la quale è stata prodotta solo in ap- pello, quindi tardivamente ex art. 345 co. 3 c.p.c. (il giudizio di primo grado è iniziato il 9/2/2015). Ricorre in cassazione la Prefettura di Bologna con un motivo di ricorso. Resiste la Wolters Kluwer con controricorso e memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - L'unico motivo di ricorso (p. 4) censura che la Corte di appello ha ritenuto inammissibile la produzione documentale attestante il momento di presa di conoscenza del decreto ingiuntivo. Si deduce violazione dell'art. 345 co. 3 c.p.c., in

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