Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/10/2022, n. 40564

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/10/2022, n. 40564
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40564
Data del deposito : 26 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1.H J, nato a Torino il 12/05/1991 2.H S, nato a Torino il 30/05/2000 avverso la sentenza del 21/03/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera P D N T;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali dichiarando per il resto il ricorso inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino applicava a S H la pena finale di un anno e otto mesi di reclusione e a J H la pena finale di un anno e sei mesi di reclusione, per il reato di illecita detenzione di stupefacenti, con sospensione condizionale della pena e, per entrambi, condanna al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere.

2. Con un unico motivo di ricorso il difensore degli imputati ha dedotto l'illegalità della pena in relazione all'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. per avere la sentenza erroneamente condannato S H e J H sia al pagamento delle spese processuali che di custodia cautelare in carcere/ benché la pena detentiva applicata fosse inferiore al limite di due anni di reclusione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La sentenza impugnata ha applicato ai ricorrenti una pena non superiore a due anni di reclusione con condanna al pagamento delle spese processuali e del mantenimento in carcere. L'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. prevede, in una logica premiale, che la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. non comporti la condanna al pagamento delle spese del procedimento quando, come nella specie, la sanzione irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria. Tale disposto normativo è stato violato dalla sentenza impugnata, tuttavia il riconoscimento della fondatezza del motivo di ricorso comporta la mera rettificazione della sentenza gravata, ai sensi dell'art. 619 c.p.p., in quanto,alla luce della stessa discrasia tra motivazione e dispositivo, l'oggetto della censura riguarda una statuizione obbligatoria, consequenziale alla pronuncia di patteggiamento adottata ed alla relativa sanzione applicata. Da ciò consegue la rettifica della sentenza nei termini indicati nel dispositivo.
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